ORDINANZA N.184
ANNO 1995
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Prof. Antonio BALDASSARRE, Presidente
- Prof. Vincenzo CAIANIELLO
- Avv. Mauro FERRI
- Prof. Luigi MENGONI
- Prof. Enzo CHELI
- Dott. Renato GRANATA
- Prof. Giuliano VASSALLI
- Prof. Francesco GUIZZI
- Prof. Cesare MIRABELLI
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO
- Avv. Massimo VARI
- Dott. Cesare RUPERTO
- Dott. Riccardo CHIEPPA
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, commi 1 e 3, della legge della Regione Lazio 2 luglio 1987, n. 36 (Norme in materia di attività urbanistico - edilizia e snellimento delle procedure) promosso con ordinanza emessa il 3 dicembre 1993 dal Tribunale Amministrativo per il Lazio, sezione staccata di Latina sui ricorsi riuniti proposti da Di Lelio Amedeo e Porcelli Pietro Alvaro contro il Comune di Cisterna di Latina, iscritta al n. 566 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40 prima serie speciale dell'anno 1994.
Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1995 il Giudice relatore Enzo Cheli.
RITENUTO che nel corso del processo avente per oggetto i ricorsi riuniti di Di Lelio Amedeo e Porcelli Pietro Alvaro (rispettivamente proprietario e conduttore) avverso l'ordinanza sindacale con la quale veniva ordinato ai ricorrenti di ripristinare nell'immobile la originaria destinazione d'uso (magazzino per artigianato o piccola industria), prevista in progetto e assentita con "licenza", rispetto alla destinazione in atto ad esercizio commerciale, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione di Latina, ha sollevato, con ordinanza del 3 dicembre 1993 ( R.O. n. 566 del 1994), questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, commi 1 e 3, della legge regionale del Lazio 2 luglio 1987, n. 36 (Norme in materia di attività urbanistico - edilizia e snellimento delle procedure) in riferimento all'art. 117 della Costituzione, nella parte in cui sottopone a concessione edilizia la modifica di destinazione d'uso di immobile realizzata senza opere; che, ad avviso del giudice remittente, la norma impugnata violerebbe l'art. 117 della Costituzione, in relazione all'ultimo comma dell'art. 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, nella parte in cui prevede la concessione per le modifiche di destinazione d'uso di immobili, anche non connesse ad interventi edilizi, quando comportino il passaggio dall'una all'altra delle categorie stabilite dagli strumenti urbanistici, laddove la norma statale è nel senso che, in mancanza di opere, la modificazione d'uso è libera o è sottoponibile ad autorizzazione; che, in collegamento con il suddetto profilo, il giudice remittente segnala anche la violazione del principio di autonomia previsto dall'art. 5 della Costituzione, per l'invasione dei poteri riservati ai Comuni, nonchè la violazione degli articoli 41 e 3 della Costituzione;
CONSIDERATO che, successivamente all'ordinanza di rimessione, è intervenuto il decreto-legge 27 marzo 1995, n. 88 (Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata), il cui art. 8, comma 12, ha sostituito l'ultimo comma dell'art. 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, così modificando la norma statale interposta nel giudizio di costituzionalità; che la menzionata modifica legislativa è suscettibile di incidere sulla questione di costituzionalità sottoposta all'esame di questa Corte, essendo mutata la norma assunta a termine di raffronto della illegittimità costituzionale della disposizione impugnata; che, pertanto, gli atti vanno restituiti al giudice a quo cui spetta valutare se, alla luce del nuova disciplina, la questione sollevata sia tuttora rilevante.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo per il Lazio - sezione di Latina.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17/05/95.
Antonio BALDASSARRE, Presidente
Enzo CHELI, Redattore
Depositata in cancelleria il 18/05/95.