ORDINANZA N.183
ANNO 1995
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Prof. Antonio BALDASSARRE, Presidente
- Prof. Vincenzo CAIANIELLO
- Avv. Mauro FERRI
- Prof. Luigi MENGONI
- Prof. Enzo CHELI
- Dott. Renato GRANATA
- Prof. Giuliano VASSALLI
- Prof. Francesco GUIZZI
- Prof. Cesare MIRABELLI
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO
- Avv. Massimo VARI
- Dott. Cesare RUPERTO
- Dott. Riccardo CHIEPPA
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 6, ultimo comma e 12, comma 4, della legge della Regione Veneto 5 marzo 1985, n. 24 (Tutela ed edificabilità delle zone agricole), promosso con ordinanza emessa il 5 maggio 1994 dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, su ricorso proposto da Danesin Giuliano contro il Comune di San Biagio di Callalta, iscritta al n. 574 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1994.
Visto l'atto di costituzione di Danesin Giuliano, nonchè l'atto di intervento della Regione Veneto; udito nell'udienza pubblica del 16 maggio 1995 il Giudice relatore Enzo Cheli; udito l'avvocato Guido Viola per la Regione Veneto.
RITENUTO che nel corso del processo promosso con ricorso da Danesin Giuliano avverso il provvedimento sindacale di diniego dell'autorizzazione per il mutamento di destinazione - da agricolo ad artigianale e senza opere - di un annesso rustico, con vincolo di destinazione costituito ai sensi della normativa regionale, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, con ordinanza del 5 maggio 1994 (R.O. n. 574 del 1994), ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 6, ultimo comma, e 12, comma 4 , della legge regionale del Veneto 5 marzo 1985, n. 24 (Tutela ed edificabilità delle zone agricole), in riferimento agli artt. 5, 97, 117 e 128 della Costituzione; che, secondo il giudice remittente, le norme regionali, prevedendo per gli annessi agricoli un vincolo di destinazione che impedisce ogni variazione di destinazione d'uso sino all'eventuale variazione dello strumento urbanistico, anche in assenza di opere, contrasterebbero con l'art. 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, quale norma di principio che ha posto limiti al potere legislativo regionale riservando a questo solo l'individuazione di criteri e modalità per le variazioni della destinazione d'uso, mentre ha attribuito ai Comuni la competenza - da esercitare mediante gli strumenti urbanistici - ad assoggettare tali mutamenti ad autorizzazione, nonchè ad individuare gli ambiti territoriali da disciplinare; che nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente della Giunta regionale del Veneto, concludendo per l'infondatezza della questione; che si è costituita la parte privata, concludendo per l'illegittimità costituzionale.
CONSIDERATO che, successivamente all'ordinanza di rimessione, è intervenuto il decreto-legge 27 marzo 1995, n. 88 (Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata), il cui art. 8, comma 12, ha sostituito l'ultimo comma dell'art. 25 della legge n. 47 del 1985, così modificando la norma statale interposta nel giudizio di costituzionalità; che la menzionata modifica legislativa è suscettibile di incidere sulla questione di costituzionalità sottoposta all'esame di questa Corte, essendo mutata la norma assunta quale termine di raffronto della illegittimità costituzionale delle disposizioni impugnate; che, pertanto, gli atti vanno restituiti al giudice a quo al quale spetta valutare se, alla luce della nuova disciplina, la questione sollevata sia tuttora rilevante.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17/05/95.
Antonio BALDASSARRE, Presidente
Enzo CHELI, Redattore
Depositata in cancelleria il 18/05/95.