Ordinanza n. 182 del 1995

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ORDINANZA N.182

ANNO 1995

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Prof. Antonio BALDASSARRE, Presidente

-     Prof. Vincenzo CAIANIELLO

-     Avv. Mauro FERRI

-     Prof. Luigi MENGONI

-     Prof. Enzo CHELI

-     Dott. Renato GRANATA

-     Prof. Giuliano VASSALLI

-     Prof. Francesco GUIZZI

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge della Regione Emilia-Romagna 8 novembre 1988, n. 46 (Disposizioni integrative in materia di controllo delle trasformazioni edilizie ed urbanistiche), promosso con ordinanza emessa il 21 dicembre 1993 dal Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, sede di Bologna sul ricorso proposto da Mezzetti Antonio contro il comune di San Lazzaro di Savena, iscritta al n. 458 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1994.

Visto l'atto di costituzione di Mezzetti Antonio, nonchè l'atto di intervento della Regione Emilia-Romagna; udito nell'udienza pubblica del 16 maggio 1995 il Giudice relatore Enzo Cheli; uditi gli avvocati Francesco Paolucci per Mezzetti Antonio e Giandomenico Falcon per la Regione Emilia-Romagna.

RITENUTO che nel corso del processo promosso da Mezzetti Antonio per l'annullamento dell'ordinanza sindacale con la quale veniva ingiunto al ricorrente il ripristino, nell'immobile di proprietà, dell'originario uso abitativo, essendo stata accertata l'adibizione ad ufficio senza realizzazione di opere, in assenza di concessione edilizia, il Tribunale Amministrativo per l'Emilia-Romagna - sede di Bologna - ha sollevato, con ordinanza del 21 dicembre 1993 (R.O. n. 458 del 1994), questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge regionale dell'Emilia-Romagna n. 46 del 1988 (Disposizioni integrative in materia di controllo delle trasformazioni edilizie ed urbanistiche), in riferimento all'art. 117 della Costituzione; che, ad avviso del giudice remittente, la norma impugnata violerebbe l'art. 117 della Costituzione, in relazione all'art. 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, nella parte in cui impone ai Comuni l'individuazione, in sede di pianificazione urbanistica, dei mutamenti di destinazione d'uso da assoggettare a concessione nonchè l'obbligatorietà della concessione per taluni casi, anche se non connessi ad interventi edilizi, laddove la norma statale prevede come facoltativi gli interventi pianificatori dei Comuni, li consente con riferimento ad ambiti determinati e non con portata generale e, soprattutto, attribuisce ai Comuni la potestà di assoggettare tali variazioni solamente ad autorizzazione; che nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna, concludendo per l'infondatezza della questione; che si è costituita la parte privata, concludendo per la declaratoria di illegittimità costituzionale; che, in prossimità dell'udienza, la difesa della Regione ha depositato una memoria, dove si mette in risalto la sopravvenienza, sia nella legislazione regionale che nella legislazione statale, di nuove norme rilevanti nel giudizio.

CONSIDERATO che, successivamente all'ordinanza di rimessione, sono intervenute nuove norme contenute: a) nella legge regionale Emilia Romagna 30 gennaio 1995, n. 6 (Norme in materia di programmazione e pianificazione territoriale), che, all'art. 16, comma 2, ha sostituito l'art. 2 della legge regionale n. 46 del 1988; b) nel decreto-legge 27 marzo 1995, n. 88 (Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata), che all'art. 8, comma 12, ha sostituito l'ultimo comma dell'art. 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, così modificando la norma statale interposta nel giudizio di costituzionalità; che le menzionate modifiche legislative sono suscettibili di incidere sulla questione di costituzionalità sottoposta all' esame di questa Corte, essendo, in particolare, mutata la norma assunta a termine di raffronto della illegittimità costituzionale della disposizione impugnata; che, pertanto, gli atti vanno restituiti al giudice a quo cui spetta valutare se, alla luce del nuova disciplina, la questione sollevata sia tuttora rilevante.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo per l'Emilia-Romagna.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17/05/95.

Antonio BALDASSARRE, Presidente

Enzo CHELI, Redattore

Depositata in cancelleria il 18/05/95.