Ordinanza n. 114 del 1995

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ORDINANZA N. 114

ANNO 1995

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-        Prof. Antonio BALDASSARRE, Presidente

-        Prof. Vincenzo CAIANIELLO

-        Avv. Mauro FERRI

-        Prof. Luigi MENGONI

-        Prof. Enzo CHELI

-        Dott. Renato GRANATA

-        Prof. Giuliano VASSALLI

-        Prof. Francesco GUIZZI

-        Prof. Cesare MIRABELLI

-        Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-        Avv. Massimo VARI

-        Dott. Cesare RUPERTO

-        Dott. Riccardo CHIEPPA

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promossi con n. 4 ordinanze emesse il 6 giugno 1994 dal Pretore di Pistoia, il 25 febbraio e il 25 marzo 1994 dal Pretore di Reggio Emilia - Sezione distaccata di Scandiano, il 3 giugno 1994 dal Pretore di Modena, iscritte ai nn. 657, 670, 671 e 733 del registro ordinanze 1994 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, 47 e 51, prima serie speciale, dell'anno 1994.

Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1995 il Giudice relatore Giuliano Vassalli.

RITENUTO che il Pretore di Reggio Emilia - Sezione distaccata di Scandiano, con due ordinanze di contenuto pressochè identico, del 25 febbraio 1994 e del 25 marzo 1994, il Pretore di Modena, con ordinanza del 3 giugno 1994 ed il Pretore di Pistoia, con ordinanza del 6 giugno 1994, hanno sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 60, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui esclude che le pene sostitutive si applichino ai reati previsti dagli artt. 21 e 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento);

CONSIDERATO che, sollevando le ordinanze identica questione, i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con unico provvedimento; che questa Corte, con sentenza n. 254 del 1994, ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 60, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, proprio nella parte in cui esclude che le pene sostitutive si applichino ai reati previsti dagli artt. 21 e 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento); e che, pertanto, la questione ora proposta deve essere dichiarata manifestamente inammissibile (v. ordinanze n. 336 del 1994, n. 402 del 1994 e n. 429 del 1994).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi; dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 60, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 254 del 1994, "nella parte in cui esclude che le pene sostitutive si applichino ai reati previsti dagli artt. 21 e 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), sollevata dal Pretore di Reggio Emilia - Sezione distaccata di Scandiano, dal Pretore di Modena e dal Pretore di Pistoia con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1995.

Antonio BALDASSARRE, Presidente

Giuliano VASSALLI, Redattore

Depositata in cancelleria il 6 aprile 1995.