Ordinanza n. 85 del 1995

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ORDINANZA N. 85

ANNO 1995

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-    Avv. Ugo SPAGNOLI, Presidente

-    Prof. Antonio BALDASSARRE

-    Prof. Vincenzo CAIANIELLO

-    Avv. Mauro FERRI

-    Prof. Luigi MENGONI

-    Prof. Enzo CHELI

-    Dott. Renato GRANATA

-    Prof. Giuliano VASSALLI

-    Prof. Francesco GUIZZI

-    Prof. Cesare MIRABELLI

-    Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-    Avv. Massimo VARI

-    Dott. Cesare RUPERTO

-    Dott. Riccardo CHIEPPA

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge 13 luglio 1984, n. 312 (Interventi straordinari ed integrativi in favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate), promosso con ordinanza emessa il 9 aprile 1992 dal Consiglio di Stato sui ricorsi riuniti proposti dall'Ente autonomo spettacoli lirici "Arena di Verona", iscritta al n. 552 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1994.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio dell'8 febbraio 1995 il Giudice relatore Francesco Guizzi.

RITENUTO che il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (giudicando sul ricorso in appello proposto dall'Ente autonomo spettacoli lirici <Arena di Verona> per l'annullamento delle sentenze del Tribunale amministrativo per il Veneto, 1° aprile 1986, n. 131 e n. 132, e 29 aprile 1986, n. 170 e n. 173), con ordinanza emessa il 9 aprile 1992, pervenuta alla Corte il 1° settembre 1994, ha sollevato, in relazione agli artt. 3, 4 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge 13 luglio 1984, n. 312, nella parte in cui esclude che si applichi ai dipendenti non artisti degli enti lirici autonomi quanto disposto dall'art. 6 del decreto- legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54; che secondo il giudice a quo detta esclusione deve essere verificata alla luce dell'art. 3, sotto il profilo della disparità di trattamento, dell'art. 38, che garantisce ai lavoratori il diritto a mezzi adeguati alle esigenze di vita anche in vecchiaia, e dell'art. 4 della Costituzione, che riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro; che é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione.

CONSIDERATO che, con la sent. n. 475 del 1993, questa Corte ha dichiarato l'infondatezza (e poi, con l'ord. n. 158 del 1994, la manifesta infondatezza) di questione identica a quella in esame, e che non sono addotti profili nuovi.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge 13 luglio 1984, n. 312 (Interventi straordinari ed integrativi in favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate), nella parte in cui esclude l'applicabilità, per i dipendenti non artisti degli enti lirici autonomi, dell'art. 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791 (Disposizioni in materia previdenziale), convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, sollevata dal Consiglio di Stato in relazione agli artt. 3, 4 e 38 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23/02/95.

Ugo SPAGNOLI, Presidente

Francesco GUIZZI, Redattore

Depositata in cancelleria il 06/03/95.