ORDINANZA N. 84
ANNO 1995
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Avv. Ugo SPAGNOLI, Presidente
- Prof. Antonio BALDASSARRE
- Prof. Vincenzo CAIANIELLO
- Avv. Mauro FERRI
- Prof. Luigi MENGONI
- Prof. Enzo CHELI
- Dott. Renato GRANATA
- Prof. Giuliano VASSALLI
- Prof. Francesco GUIZZI
- Prof. Cesare MIRABELLI
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO
- Avv. Massimo VARI
- Dott. Cesare RUPERTO
- Dott. Riccardo CHIEPPA
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della legge 11 gennaio 1986, n. 3 (Obbligo dell'uso del casco protettivo per gli utenti di motocicli e ciclomotori e motocarrozzette; estensione ai motocicli e ciclomotori dell'obbligo del dispositivo retrovisivo) promosso con ordinanza emessa il 6 ottobre 1993 dal Pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Pagani Giovanni e la Prefettura di Milano, iscritta al n. 561 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1994.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio dell'8 febbraio 1995 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello.
RITENUTO che, nel corso di un giudizio di opposizione avverso ordinanza prefettizia irrogativa di sanzione amministrativa pecuniaria per violazione dell'obbligo per i maggiorenni di indossare il casco protettivo durante la guida di motoveicoli, il Pretore di Milano, con ordinanza del 6 ottobre 1993 (pervenuta alla Corte il 1° settembre 1994), ha sollevato, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della legge 11 gennaio 1986, n. 3 Obbligo dell'uso del casco protettivo per gli utenti di motocicli e ciclomotori e motocarrozzette; estensione dell'obbligo del dispositivo retrovisivo), che irragionevolmente discriminerebbero: a) i minorenni rispetto ai maggiorenni, alla guida di ciclomotori, imponendo il casco soltanto ai primi "pur in presenza di un sostanziale identico rischio"; b) i maggiorenni alla guida di motoveicoli oltre i 50 cmc, imponendo loro l'uso del casco, pur quando detti veicoli "quanto meno in ambito urbano assumono, per limiti di velocità imposti, una pericolosità identica a quella dei ciclomotori, per i quali vige la cennata discriminatoria esenzione per i conducenti maggiorenni"; che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione.
CONSIDERATO che identica questione, per di più sollevata dallo stesso giudice a quo, è stata dichiarata non fondata con sentenza di questa Corte n. 180 del 1994; che, non essendo stati addotti motivi o profili ulteriori che possano giustificare una diversa decisione, la questione deve essere ora dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della legge 11 gennaio 1986, n. 3 (Obbligo dell'uso del casco protettivo per gli utenti di motocicli e ciclomotori e motocarrozzette; estensione ai motocicli e ciclomotori dell'obbligo del dispositivo retrovisivo), sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, dal Pretore di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 1995.
Ugo SPAGNOLI, Presidente
Vincenzo CAIANIELLO, Redattore
Depositata in cancelleria il 6 marzo 1995.