Ordinanza n. 74 del 1995

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ORDINANZA N. 74

ANNO 1995

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-        Avv. Ugo SPAGNOLI, Presidente

-        Prof. Antonio BALDASSARRE

-        Prof. Vincenzo CAIANIELLO

-        Avv. Mauro FERRI

-        Prof. Luigi MENGONI

-        Prof. Enzo CHELI

-        Dott. Renato GRANATA

-        Prof. Giuliano VASSALLI

-        Prof. Francesco GUIZZI

-        Prof. Cesare MIRABELLI

-        Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-        Avv. Massimo VARI

-        Dott. Cesare RUPERTO

-        Dott. Riccardo CHIEPPA

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 10, lett. d) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) e 10, lett. e) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi) promosso con ordinanza emessa il 3 marzo 1994 dalla Commissione tributaria di I grado di Milano su ricorso proposto da Occhionero Achille contro l'Ufficio II.DD. di Milano iscritta al n. 634 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell'8 febbraio 1995 il Giudice relatore Renato Granata;

RITENUTO che la Commissione tributaria di primo grado di Milano - con ordinanza del 3 marzo 1994, emessa in un giudizio promosso da un contribuente per contestare l'esclusa deducibilità di spese di psicanalisi ai fini dell'IRPEF dovuta per il 1983 - ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 10, lettera d, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 e 10, lett. e, d.P.R. 22 dicembre 1986 n.917, nella parte appunto in cui non includono tra le spese mediche deducibili, ai detti fini, quelle di psiconalisi e psicoterapia, "sopratutto se sostenute (come nella specie) "negli anni d'imposta antecedenti all'entrata in vigore della L. 18 febbraio 1989 n. 56 istitutiva dell'ordinamento della professione di psicologo", per asserito contrasto con gli artt. 3 e 32 della Costituzione;

che, nel giudizio innanzi alla Corte, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri per eccepire l'infondatezza, sotto ogni profilo, della così proposta impugnativa.

CONSIDERATO che, per quanto attiene alla attualità, la questione (a prescindere da ogni rilievo di ammissibilità) è comunque manifestamente infondata, per la ragione, che nel vigore della legge n.56/1989 citata, le spese di psicanalisi sono pienamente ammesse in deduzione, come dalla stessa Commissione rimettente, del resto riconosciuto;

che, anche con riguardo al periodo in contestazione, la questione è del pari manifestamente infondata;

che, infatti, la non deducibilità delle spese di psicoanalisi e di psicoterapia sostenute negli anni di imposta anteriori al 1989 costituisce conseguenza duplicemente obbligata: per un verso, dalla distinzione operata, a monte, dal legislatore e non messa in discussione dal giudice a quo, tra spese per cure generiche non deducibili (se non in misura limitata ed a determinate condizioni) e spese per cure specialistiche integralmente ed incondizionatamente invece deducibili, e, per altro verso, dalla natura innegabilmente non specialistica delle prestazioni di psicoanalisi e psicoterapia rese precedentemente alla introduzione, definizione e disciplina della professione di psicologo e della istituzione del correlativo albo con esplicita previsione del relativo corso di specializzazione, attuata appunto solo con la richiamata legge 18 febbraio 1989 n. 56;

visti gli artt. 26, secondo comma della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte Costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

A CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 10, lett. d, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) e 10, lett. e, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Milano, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22/02/95.

Ugo SPAGNOLI, Presidente

Renato GRANATA, Redattore

Depositata in cancelleria il 01/03/95.