Ordinanza n. 42 del 1995

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ORDINANZA N. 42

ANNO 1995

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

-        Prof. Francesco Paolo CASAVOLA,Presidente

-        Avv. Ugo SPAGNOLI

-        Prof. Antonio BALDASSARRE

-        Prof. Vincenzo CAIANIELLO

-        Avv. Mauro FERRI

-        Prof. Luigi MENGONI

-        Prof. Enzo CHELI

-        Dott. Renato GRANATA

-        Prof. Giuliano VASSALLI

-        Prof. Francesco GUIZZI

-        Prof. Cesare MIRABELLI

-        Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-        Avv. Massimo VARI

-        Dott. Cesare RUPERTO

-        Dott. Riccardo CHIEPPA

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 275, commi 3-bis e 3-ter, del codice di procedura penale e dell'art. 2 del decreto-legge 14 luglio 1994, n. 440 (Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa), promossi con ordinanze emesse il 16 luglio 1994 (n. 2 ordinanze) e il 18 luglio 1994 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale per i minorenni di Bari, il 18 luglio 1994 dal Pretore di Asti e il 15 luglio 1994 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ivrea nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Caputo Gaetano, Berlingerio Bruno, Milenkovic Rosida ed altri, Scalinci Robertino, Carbone Lorenzo ed altri, iscritte ai nn. 629, 630, 631, 650 e 696 del registro ordinanze 1994 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 43, 45, 49, prima serie speciale, dell'anno 1994;

udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1995 il Giudice relatore Giuliano Vassalli.

RITENUTO che il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale per i minorenni di Bari con due ordinanze del 16 luglio 1994 e con un'ordinanza del 18 luglio 1994 ed il Pretore di Asti con ordinanza del 18 luglio 1994, hanno sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 275, commi 3-bis e 3-ter, del codice di procedura penale, come introdotti dall'art. 2 del decreto-legge 14 luglio 1994, n. 440 (Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa);

e che il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ivrea con ordinanza del 15 luglio 1994 ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 112 e 77 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 2 del decreto-legge 14 luglio 1994, n. 440;

CONSIDERATO che le ordinanze sottopongono alla Corte questioni identiche o analoghe, donde la riunione dei relativi giudizi;

che il decreto-legge 14 luglio 1994, n. 440, non è stato convertito in legge, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 1994, e che, pertanto, in conformità della giurisprudenza di questa Corte (vedi, da ultimo, ordinanza n. 430 del 1994), le questioni devono essere dichiarate manifestamente inammissibili.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 275, commi 3-bis e 3-ter, del codice di procedura penale, e dell'art. 2 del decreto-legge 14 luglio 1994, n. 440 (Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa), sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 77 e 112 della Costituzione, dal Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale per i minorenni di Bari, dal Pretore di Asti e dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ivrea con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 febbraio 1995.

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

Giuliano VASSALLI, Redattore

Depositata in cancelleria il 13 febbraio 1995.