ORDINANZA N. 491
ANNO 1994
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Giudici
Prof. Gabriele PESCATORE
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Francesco GUIZZI
Prof. Cesare MIRABELLI
Prof. Fernando SANTOSUOSSO
Avv. Massimo VARI
Dott. Cesare RUPERTO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 401 (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle unità sanitarie locali), promosso con ricorso della Regione Lazio, notificato il 23 luglio 1994, depositato in cancelleria il 28 successivo ed iscritto al n.53 del registro ricorsi 1994.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 1994 il giudice relatore Francesco Guizzi.
Ritenuto che la Regione Lazio ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 401 (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle unità sanitarie locali), deducendo la violazione degli artt. 3, 97, 117 e 118 della Costituzione;
che si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, sostenendo l'infondatezza della questione.
Considerato che il decreto-legge n. 401 del 1994 non è stato convertito in legge nei termini costituzionali, ed è pertanto decaduto, come risulta dall'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 24 agosto 1994, n. 197;
che pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte, deve essere dichiarata la manifesta inammissibilità della questione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 401 (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle unità sanitarie locali) sollevata dalla Regione Lazio, per violazione degli artt. 3, 97, 117 e 118, con il ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15/12/94.
Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente
Francesco GUIZZI, Redattore
Depositata in cancelleria il 30/12/94.