Ordinanza n. 480 del 1994

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ORDINANZA N. 480

 

ANNO 1994

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

In nome del Popolo Italiano

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

composta dai signori:

 

Presidente

 

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

 

Giudici

 

Prof. Gabriele PESCATORE

 

Prof. Antonio BALDASSARRE

 

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

 

Avv. Mauro FERRI

 

Prof. Luigi MENGONI

 

Prof. Enzo CHELI

 

Dott. Renato GRANATA

 

Prof. Giuliano VASSALLI

 

Prof. Francesco GUIZZI

 

Prof. Cesare MIRABELLI

 

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

 

Avv. Massimo VARI

 

Dott. Cesare RUPERTO

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 60, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con ordinanza emessa il 2 giugno 1994 dal Pretore di Cuneo nel procedimento penale a carico di Bruno Luigi, iscritta al n. 537 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.39, prima serie speciale, dell'anno 1994.

 

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

udito nella camera di consiglio del 23 novembre 1994 il Giudice relatore Giuliano Vassalli.

 

Ritenuto che il Pretore di Cuneo solleva, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 60, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui esclude la possibilità di applicare le pene sostitutive ai reati in materia edilizia e urbanistica;

 

che a tal proposito il giudice a quo, premesso di procedere in ordine al reato di cui all'art. 20 lett. b) della legge 28 febbraio 1985, n.47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), per il quale opera l'esclusione oggettiva dettata dalla norma sottoposta a censura, osserva come la possibilità di sostituire la pena detentiva con sanzioni sostitutive sia invece "univocamente ammessa" per il reato di cui all'art. 1- sexies del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale) convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, desumendo da ciò una ingiustificata disparità di trattamento in quanto le norme poste a confronto, pur disciplinando materie astrattamente diverse, in realtà mirano a tutelare "lo stesso bene, vale a dire l'ambiente in senso territoriale-urbanistico- paesistico";

 

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile;

 

considerato che la giurisprudenza di legittimità ha di recente affermato che le sanzioni sostitutive non possono trovare applicazione per il reato previsto dall'art. 1-sexies della legge 8 agosto 1985, n. 431 proprio perchè in tale ipotesi opera il divieto sancito dall'art.60, terzo comma, della legge n. 689 del 1981 (Cass., Sez.III, 27 aprile 1993, n. 984), sicchè, risultando errata la premessa interpretativa da cui muove il giudice a quo, la dedotta violazione del principio di uguaglianza si rivela inesistente per la mancanza stessa dell'elemento di raffronto che il rimettente ha evocato quale tertium comparationis;

 

e che, pertanto, la questione deve essere di chiarata manifestamente infondata.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 60, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Cuneo con l'ordinanza in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1994.

 

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

 

Giuliano VASSALLI, Redattore

 

Depositata in cancelleria il 30/12/1994.