SENTENZA N. 472
ANNO 1994
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Giudici
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Cesare MIRABELLI
Prof. Fernando SANTOSUOSSO
Avv. Massimo VARI
Dott. Cesare RUPERTO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 33 della legge 30 dicembre 1991, n. 414 (Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti), promosso con ordinanza emessa il 25 maggio 1994 dal Pretore di Novara nel procedimento civile vertente tra Guido Bosetto e la Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, iscritta al n. 510 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1994.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 1994 il Giudice relatore Cesare Mirabelli.
Ritenuto in fatto
1.- Nel corso di un procedimento civile promosso da Guido Bosetto contro la Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, diretto ad ottenere la riliquidazione della pensione in godimento previo versamento di contributi integrativi per il periodo pregresso, il Pretore di Novara ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 33 della legge 30 dicembre 1991, n. 414 (Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti), che non consente a coloro che fruiscono anche di trattamento pensionistico erogato da altra Cassa di previdenza relativa a libere professioni di chiedere la riliquidazione e la maggiorazione della pensione procedendo al versamento dei contributi integrativi.
2. - La legge n. 414 del 1991, innovando la precedente disciplina che consentiva l'iscrizione a più Casse previdenziali per libere professioni ed il cumulo dei relativi trattamenti, ha stabilito che gli iscritti in più albi professionali devono optare per una delle Casse di previdenza (art.34). Il Pretore riconosce che il principio di iscrizione ad un solo sistema di previdenza professionale rientra tra le scelte discrezionali del legislatore, ma ritiene che non sia razionale il trattamento deteriore riservato a chi è già pensionato ed è stato iscritto alla Cassa in posizione identica ad altri iscritti che possono accedere al sistema di riliquidazione della pensione.
La disparità di trattamento sussisterebbe anche tra coloro che percepiscono pensioni da altre Casse di libere professioni e coloro che godono di trattamenti pensionistici a carico di gestioni previdenziali diverse, i quali ultimi non sono esclusi dalla facoltà di chiedere la riliquidazione della pensione.
3. - É intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha eccepito l'irrilevanza della questione, giacchè la riliquidazione della pensione presuppone il versamento del contributo integrativo, che non sarebbe stato effettuato.
Nel merito l'Avvocatura sostiene l'infondatezza della questione, perchè la limitazione posta per chi usufruisce di altra pensione a carico di Casse relative a libere professioni rientra nella discrezionalità del legislatore, mentre non sono omogenee le situazioni messe a raffronto dal giudice rimettente.
Considerato in diritto
1. La questione di legittimità costituzionale sollevata dal Pretore di Novara riguarda l'art. 33 della legge 30 dicembre 1991, n. 414, di riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, che non consente a chi fruisce di trattamento pensionistico erogato da altra Cassa di previdenza relativa a libere professioni di chiedere, versando la contribuzione integrativa per il periodo pregresso, la riliquidazione e la maggiorazione della pensione, altrimenti previste (dall'art. 32).
Il Pretore ritiene che questa limitazione sia in contrasto con il principio di eguaglianza (art. 3 della Costituzione) sia per la irragionevolezza della disposizione che la prevede, sia per la disparità di trattamento tra pensionati, giacchè analogo divieto non sussiste per chi percepisce pensioni da gestioni previdenziali che non fanno capo a Casse professionali.
2. L'eccezione, prospettata dall'Avvocatura, di inammissibilità per irrilevanza della questione nel giudizio principale, non avendo l'interessato provveduto al versamento dei contributi integrativi, presupposto necessario per ottenere la riliquidazione della pensione, non è fondata.
Nel sistema della legge n. 414 del 1991 la facoltà di procedere al versamento di contributi integrativi del contributo soggettivo annuo per il periodo pregresso (art. 31) presuppone la possibilità di accedere al meccanismo di ricostruzione della posizione contributiva e pensionistica, che proprio dalla disposizione denunciata è esclusa per coloro che siano anche pensionati di altra Cassa di previdenza.
3. - La questione non è fondata.
La legge n. 414 del 1991 ha modificato il regime previdenziale dei ragionieri e periti commerciali, stabilendo nuovi criteri di contribuzione e di calcolo del trattamento pensionistico, ora ancorati al reddito professionale al quale viene direttamente rapportato il contributo soggettivo obbligatorio annuo.
Risulta così profondamente innovata la disciplina in precedenza dettata, nella quale i conti individuali degli iscritti erano alimentati, tra l'altro, da contributi soggettivi obbligatori fissi e non proporzionali al reddito (legge 9 febbraio 1963, n. 160, istitutiva della Cassa nazionale della previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, e legge 23 dicembre 1970, n. 1140, di adeguamento della legislazione previdenziale e assistenziale per gli stessi soggetti). Nel nuovo sistema è stato anche introdotto il principio della iscrizione ad un'unica Cassa di previdenza professionale, consentendo agli iscritti in albi relativi ad altre professioni di optare per una delle Casse di previdenza.
Il nuovo sistema di contribuzione e di calcolo delle pensioni opera dunque unitamente al divieto di iscrizione in più Casse professionali ed esclude la possibilità di addivenire al cumulo dei relativi trattamenti previdenziali. In questo contesto non è irragionevole avere previsto che il nuovo regime possa essere esteso al periodo pregresso (mediante la contribuzione integrativa) solo quando sussistano le condizioni previste per la sua attuale applicazione (unicità di trattamento pensionistico relativo all'esercizio di libere professioni).
Nel sistema della legge n. 414 del 1991 non si configura neppure la denunciata disparità di trattamento tra coloro che percepiscono pensioni da altre Casse relative a libere professioni e quanti godono di trattamenti pensionistici a carico di altre gestioni previdenziali, in rapporto alla facoltà di procedere alla contribuzione integrativa per il periodo pregresso con i nuovi criteri introdotti dalla legge, facoltà esclusa per i primi ed ammessa per i secondi.
Difatti a questi ultimi non si estende il divieto di titolarità di altre posizioni previdenziali, disposto solo per gli iscritti in più albi professionali, in connessione all'attribuzione del diritto di scegliere la Cassa presso la quale costituire la posizione previdenziale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 33 della legge 30 dicembre 1991, n. 414 (Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Novara con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1994.
Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente
Cesare MIRABELLI, Redattore
Depositata in cancelleria il 30/12/1994.