ORDINANZA N. 452
ANNO 1994
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Presidente
prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Giudici
prof. Gabriele PESCATORE
avv. Ugo SPAGNOLI
prof. Antonio BALDASSARRE
prof. Vincenzo CAIANIELLO
avv. Mauro FERRI
prof. Luigi MENGONI
prof. Enzo CHELI
dott. Renato GRANATA
prof. Giuliano VASSALLI
prof. Francesco GUIZZI
prof. Cesare MIRABELLI
prof. Fernando SANTOSUOSSO
avv. Massimo VARI
dott. Cesare RUPERTO.
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 4 dei decreti-legge 31 marzo 1994, n. 219 e 30 luglio 1994, n. 477, recanti "Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport", promossi con ricorsi della Regione Lombardia, notificati il 2 maggio ed il 29 agosto 1994, depositati in cancelleria l'11 maggio ed il 6 settembre successivi ed iscritti ai nn. 42 e 66 del registro ricorsi 1994;
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 23 novembre 1994 il giudice relatore Francesco Guizzi;
Ritenuto che la Regione Lombardia ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 4 del decreto-legge 31 marzo 1994, n. 219 (Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport), deducendo la violazione degli artt. 117, 118, 119 e della VIII disposizione transitoria e finale della Costituzione;
che a giudizio della ricorrente le disposizioni impugnate, le quali disciplinano il trasferimento di funzioni alle Regioni in materia di turismo e spettacolo e quelle della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di turismo, spettacolo e sport, vanificherebbero - con lesione delle attribuzioni regionali, costituzionalmente garantite - l'abrogazione della legge 31 luglio 1959, n. 617 (Istituzione del Ministero del turismo e dello spettacolo), conseguente al referendum popolare del 18 aprile 1993;
che la stessa regione Lombardia ha sollevato, con distinto ricorso, questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 4 del decreto-legge 30 luglio 1994, n. 477 (riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport), deducendo, anche questa volta, la violazione degli artt. 117, 118, 119 e dell'VIII disposizione transitoria e finale della Costituzione;
che si è costituito, in entrambi i giudizi, il Presidnete del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, sostenendo l'infondatezza dei ricorsi;
Considerato che i decreti-legge nn. 219 e 477 del 1994, così impugnati, non sono stati convertiti in legge entro il termine costituzionalmente prescritto, e sono quindi decaduti, come risulta dall'avviso pubblicato, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 126 del 1 giugno 1994, e n. 230 del 1 ottobre 1994;
che, pertanto, in conformità con la giurisprudenza di questa Corte (v., da ultimo, ordinanza n. 507 del 1993) deve essere dichiarata la manifesta inammissibilità delle questioni sollevate dalla Regione Lombardia;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 4, dei decreti-legge 31 marzo 1994, n. 219 e 30 luglio 1994, n. 477 (Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport), sollevate dalla regione Lombardia, con i ricorsi in epigrafe, per violazione degli artt. 117, 118, 119 e dell'VIII disposizione transitoria e finale della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GUIZZI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1994.