SENTENZA N. 445
ANNO 1994
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Giudici
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Francesco GUIZZI
Prof. Cesare MIRABELLI
Prof. Fernando SANTOSUOSSO
Avv. Massimo VARI
Dott. Cesare RUPERTO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'allegato A), punto 17, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 23 aprile 1992, n. 10 (Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia autonoma di Bolzano), promosso con ordinanza emessa il 6 ottobre 1993 dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Bolzano sul ricorso proposto da Pallozzi Osvaldo iscritta al n. 350 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della repubblica n.26, prima serie speciale, dell'anno 1994.
Visto l'atto di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano;
udito nell'udienza pubblica del 22 novembre 1994 il Giudice relatore Fernando Santosuosso;
uditi gli avvocati Roland Riz e Sergio Panunzio per la Provincia autonoma di Bolzano.
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio vertente tra Osvaldo Pallozzi e la Provincia autonoma di Bolzano ed altri, il Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Bolzano, ha sollevato, con ordinanza emessa il 6 ottobre 1993, questione di legittimità costituzionale dell'allegato A), punto 17, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 23 aprile 1992, n. 10 (Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia autonoma di Bolzano), in riferimento agli artt. 116 della Costituzione, 19 dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige, nonché agli artt. 1, 21 e 22 del d. P. R. 10 febbraio 1983, n. 89.
Dopo aver ricordato il contenuto dell'art. 19 dello statuto di autonomia e delle rispettive norme di attuazione emanate con il d.P.R. n. 89 del 1983, il giudice rimettente sottolinea che il legislatore provinciale, istituendo con la disposizione impugnata la ripartizione n. 17 "Intendenza scolastica italiana", ha di fatto introdotto una quarta Intendenza scolastica, statutariamente non prevista, con competenze quasi interamente coincidenti con quelle che gli artt. 1, 21 e 22 del d. P.R. n.89 del 1983 attribuiscono al Sovrintendente scolastico. Così facendo, la disposizione impugnata avrebbe esulato dalla propria competenza, istituendo una intendenza scolastica italiana in potenziale conflitto di competenza con la sovrintendenza prevista dallo Statuto.
2. - Nel giudizio davanti alla Corte si é costituita la Provincia autonoma di Bolzano, in persona del Presidente della Giunta provinciale, concludendo con una richiesta di rigetto della questione.
Ricorda la difesa della Provincia che, con esclusione della materia dello stato giuridico ed economico del personale ispettivo, direttivo e docente della scuole elementari e secondarie, tutte le attribuzioni in materia di istruzione pubblica e del relativo ordinamento scolastico, tra cui anche la disciplina degli uffici scolastici provinciali e di personale provinciale rientra nella competenza esclusiva della Provincia stessa, in forza degli artt. 8, n. 1, e 16 dello Statuto.
In base a tale competenza, il legislatore provinciale, già con la legge 21 maggio 1981, n. 11 (non oggetto di censura), aveva istituito gli uffici della "Sovrintendenza scolastica", ai quali é preposto il sovrintendente scolastico nominato dal Ministro della Pubblica Istruzione. Tale sistema sarebbe rimasto immutato con la disposizione ora impugnata, con cui la Provincia, anche a seguito dell'istituzione dei "dipartimenti", ha provveduto a riordinare i propri uffici, modificando in parte le ripartizioni già_ esistenti e/o la loro denominazione.
Nell'ambito di tale riordinamento dell'organizzazione amministrativa provinciale, quello che in base alla legge provinciale n. 11 del 1981 era l'ufficio della "Sovrintendenza scolastica" (n. XIV) é divenuto la ripartizione n. 17 "Intendenza scolastica": circostanza che risulterebbe confermata dal confronto tra le competenze di quest'ultima con quelle precedentemente elencate sotto il titolo di "Sovrintendenza scolastica".
Ritiene pertanto la Provincia di Bolzano che il convincimento del giudice a quo sarebbe frutto di un fraintendimento e di un equivoco: la nuova ripartizione n. 17, infatti, non si aggiunge ma sostituisce il precedente ufficio provinciale della "Sovrintendenza scolastica"; mentre altra cosa é la figura e l'ufficio del "Sovrintendente scolastico" per la scuola di lingua italiana (di competenza statale). In sostanza, la nuova ripartizione n. 17 sarebbe semplicemente una struttura dell'amministrazione provinciale cui compete il coordinamento degli uffici provinciali ad essa sottoposti: la quale opera pertanto alle dipendenze funzionali del "Sovrintendente scolastico" e lo coadiuva nell'esercizio della attribuzioni sue proprie.
La non sovrapposizione tra le competenze dell'ufficio provinciale della Intendenza scolastica italiana con quelle del Sovrintendente scolastico sarebbe inequivocabilmente confermato dall'art. 10, terzo comma, della stessa legge n. 10 del 1992, con cui si stabilisce che il direttore di ripartizione "esercita tutte le funzioni amministrative di competenza della ripartizione, escluse quelle espressamente attribuite ad altri organi": tra cui rientrano senz'altro quelle attribuite al Sovrintende scolastico dagli artt. 19 dello statuto e 21 e 22 del d.P.R. n. 89 del 1983.
Considerato in diritto
1. - Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Bolzano dubita della legittimità costituzionale dell'Allegato A, punto 17, della legge provinciale di Bolzano 23 aprile 1992, n.10 (Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia), in riferimento agli artt. 116 della Costituzione e 19 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, nonché degli artt.1, 21 e 22 del d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89 (contenente le norme di attuazione dello Statuto). A parere del giudice rimettente, la disposizione oggetto del presente giudizio avrebbe istituito una "Intendenza scolastica italiana" in aggiunta alle tre statutariamente previste, attribuendo ad essa competenze quasi interamente coincidenti con quelle attribuite dallo Statuto e dalle norme di attuazione al Sovrintendente scolastico. Così facendo, il legislatore provinciale avrebbe debordato dalla competenza ad esso attribuita dalle disposizioni costituzionali sopra richiamate, istituendo un ufficio in potenziale conflitto con un organo statale.
2. - La questione, con le precisazioni che seguiranno, non é fondata.
Come si é già riferito nella esposizione in fatto, la difesa della Provincia di Bolzano, nel motivare la richiesta di rigetto della questione sollevata dal giudice a quo, afferma che la legge provinciale n. 10 del 1992, in cui é contenuta la disposizione impugnata, si é limitata a riordinare l'organizzazione amministrativa lasciando immutato il sistema previsto dalle norme dello Statuto (sebbene ciò non risulti chiaramente dal tenore letterale della legge); in particolare restano ovviamente ferme le funzioni attribuite dallo Statuto al Sovrintendente, alle cui dipendenze opera la relativa struttura organizzativa provinciale, prima chiamata "Sovrintendenza scolastica" ed ora "Intendenza scolastica italiana". In alcun modo, conclude pertanto detta difesa, le competenze dell'ufficio provinciale dell'Intendenza scolastica italiana si sovrappongono a quelle del Sovrintendente scolastico stabilite dallo Statuto e dalle relative norme di attuazione.
Questa Corte condivide tale conclusione, ritenendo però necessario integrarla con alcune puntualizzazioni finalizzate ad evitare erronee interpretazioni della disposizione, quale quella prospettata in questa sede dal giudice rimettente, tali da incidere sulla stessa legittimità costituzionale della norma impugnata.
3. - Deve premettersi che, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto, nella Provincia di Bolzano l'ordinamento scolastico si articola nelle autorità scolastiche identificate nel Sovrintendente (cui é affidata l'amministrazione della scuola italiana e la vigilanza su quelle in lingua tedesca e delle località ladine) e in due Intendenti, competenti ad amministrare rispettivamente le scuole in lingua tedesca e le scuole delle località ladine. La nomina del Sovrintendente e dell'Intendente per le scuole delle località ladine é dallo Statuto attribuita al Ministro della pubblica istruzione, competente altresì ad esprimere parere in ordine alla nomina (di competenza della Giunta provinciale di Bolzano) dell'Intendente delle scuole in lingua tedesca. Come stabiliscono le norme di attuazione (artt. 22 e 25 del d.P.R. n.89 del 1983), le autorità richiamate esercitano relativamente alle predette scuole le attribuzioni che nella restante parte del territorio italiano spettano, a norma delle vigenti disposizioni, ai Provveditori agli studi.
Lo Statuto (art. 19, undicesimo comma) stabilisce altresì che i ricorsi proposti dal personale insegnante avverso i provvedimenti non definitivi adottati dal Sovrintendente e dagli Intendenti sono devoluti alla competenza del Ministro della pubblica istruzione.
Sempre per quanto attiene al personale insegnante di tutte e tre le scuole, l'art. 19, decimo comma, dello Statuto ne stabilisce la dipendenza dallo Stato: tuttavia, i provvedimenti in materia di trasferimento, congedo, aspettativa e sanzioni disciplinari relativi a detto personale sono di competenza dei rispettivi Intendenti. Per quanto invece riguarda il personale amministrativo (del provveditorato agli studi, delle scuole secondarie, degli ispettorati scolastici e delle direzioni didattiche), lo stesso art. 19 ne stabilisce il passaggio alle dipendenze della Provincia, restando addetto ai servizi della scuola corrispondente alla propria lingua materna.
4. - La nuova organizzazione di tale personale all'interno dell'amministrazione provinciale fu oggetto di disciplina da parte dell'Allegato A della legge provinciale 21 maggio 1981, n.11 (Nuovo ordinamento degli uffici e del personale della provincia di Bolzano), in cui furono elencate al punto V le funzioni degli uffici amministrativi inerenti alla "Intendenza scolastica per la scuola in lingua tedesca", al punto VI le funzioni degli uffici della "Intendenza scolastica per la scuola delle località ladine", al punto XIV le funzioni degli uffici inerenti alla "Sovrintendenza scolastica". È a questi ultimi uffici che si deve fare particolare riferimento per valutare la portata della modifica ora introdotta con la legge di riordino n.10 del 1992, in cui é contenuta la disposizione oggetto del presente giudizio.
Questa norma contiene una diversa elencazione delle predette funzioni, in quanto ai punti 16 e 18 si fa riferimento alle Intendenze scolastiche "tedesca" e "ladina" (senza la più opportuna dizione statutaria "in lingua tedesca" e delle "località ladine"), ed al punto 14 si elencano una serie di competenze riferite alla "Scuola e cultura tedesca e ladina"; quanto alla scuola italiana, essa é prevista - oltre che nel punto 15 (sotto il titolo "Scuola e cultura italiana"), in cui sono contenute sottovoci riguardanti anche materie di competenza statale - soprattutto nel punto 17, che forma oggetto del presente giudizio e nelle cui sottovoci é prevista anche la materia del trattamento giuridico ed economico del personale insegnante (relativamente al quale la competenza dello Stato é stabilita dall'art. 1, secondo comma, del d.P.R. n. 89 del 1983).
5. - Da tale evoluzione normativa possono trarsi indicazioni atte ad evitare gli equivoci lamentati, mediante alcune precisazioni interpretative necessarie per non ritenere violate le disposizioni statutarie invocate (le quali prevedono, si ribadisce, oltre al Sovrintendente scolastico, due soli Intendenti: con esclusione quindi di un altro intendente per la "scuola italiana"):
a) l'art. 6, quarto comma, della legge n. 10 del 1992, nello stabilire che il Sovrintendente e gli Intendenti scolastici "esplicano, inoltre, le funzioni del direttore di dipartimento nei confronti delle rispettive intendenze scolastiche", non solo vale ad escludere che la direzione dei tre uffici dipartimentali possa essere affidata ad un direttore (nominato dalla Provincia) diverso dal Sovrintendente e dai due Intendenti, ma deve altresì interpretarsi come impossibilità di equiparare tali organi agli altri direttori di dipartimento per quanto attiene alla disciplina di nomina, alle ipotesi di responsabilità e di revocabilità per questi stabilite dalla legge agli artt. 14 e 20;
b) l'ufficio dell'amministrazione provinciale indicato dalla disposizione oggetto del presente giudizio con le parole "Intendenza scolastica italiana" -e che sarebbe stato più opportuno, per ragioni di chiarezza, continuare a chiamare "Sovrintendenza scolastica", come nella precedente legge n. 11 del 1981- consiste nella struttura organizzativa (di cui é responsabile il direttore di ripartizione, ed alla quale, come alle altre due Intendenze, deve applicarsi il principio della ripartizione proporzionale di cui all'art.89 dello Statuto) posta alle dipendenze del Sovrintendente scolastico (sia pure in collaborazione con l'Assessore provinciale cui il dipartimento é pertinente), per l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dallo Statuto;
c) queste ultime funzioni -ancorché elencate (nelle voci del n.17 ed in qualche aspetto nelle voci del n. 15) unitamente a competenze provinciali- rientrano nelle competenze statali: riguardo ad esse, pertanto, si deve intendere che la funzione svolta dagli uffici provinciali si limita ad un mero supporto burocratico.
In forza delle considerazioni fin qui svolte, può ritenersi conclusivamente che con la disposizione impugnata il legislatore provinciale non ha inteso istituire una nuova Intendenza scolastica, ma si é limitato ad un riordinamento dei propri uffici (tra i quali quelli di supporto ai predetti organi statali) non in contrasto con le disposizioni costituzionali e le relative norme di attuazione invocate in questa sede.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata, ai sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'Allegato A, punto 17, della legge provinciale di Bolzano 23 aprile 1992, n. 10 (Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia), sollevata, in riferimento agli artt. 116 della Costituzione e 19 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, nonché degli artt. 1, 21 e 22 del d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89, dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Bolzano con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12/12/94.
Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente
Fernando SANTOSUOSSO, Redattore
Depositata in cancelleria il 23/12/94.