SENTENZA N. 434
ANNO 1994
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Giudici
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Francesco GUIZZI
Prof. Cesare MIRABELLI
Prof. Fernando SANTOSUOSSO
Avv. Massimo VARI
Dott. Cesare RUPERTO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, quinto comma, della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 (Estensione dell'assicurazione per invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni), promosso con ordinanza emessa il 12 agosto 1993 dal Pretore di Modena nel procedimento civile vertente tra Ferrari Giuliano e l'INPS ed altro, iscritta al n. 710 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell'anno 1993.
Visti gli atti di costituzione di Ferrari Giuliano e dell'INPS;
udito nell'udienza pubblica del 22 novembre 1994 il Giudice relatore Luigi Mengoni;
udito l'avv. Franco Agostini per Ferrari Giuliano.
Ritenuto in fatto
1. Nel corso di un procedimento civile promosso da Giuliano Ferrari contro l'INPS e il Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU) al fine di ottenere il computo nella ricongiunzione di vari periodi assicurativi anche di quelli relativi al lavoro prestato in qualità di colono mezzadro, il Pretore di Modena ha sollevato, con ordinanza del 12 agosto 1993, questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, quinto comma, della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, nella parte in cui prevede che l'accreditamento dei contributi ad ogni unità attiva del nucleo familiare debba essere effettuato, secondo certi criteri di ripartizione, sulla base della composizione della famiglia quale risulta al 31 dicembre dell'anno cui i contributi si riferiscono.
Ad avviso del giudice remittente, la norma contrasta: a) con l'art. 3 Cost. perchè, facendo dipendere l'accreditamento dei contributi dalla circostanza meramente accidentale della presenza sul fondo al 31 dicembre dell'anno di riferimento, irragionevolmente discrimina coloro che per ragioni contingenti risultano assenti dal fondo soltanto nel mese di dicembre rispetto a coloro che, viceversa, abbiano lavorato solo in questo mese; b) con l'art. 38, secondo comma, Cost., perchè impedisce il computo nell'anzianità contributiva di periodi di lavoro effettivamente prestati; c) con l'art. 52 Cost., perchè la condizione da cui dipende l'accreditamento potrebbe mancare, come nella specie, a causa del servizio militare, il cui adempimento non può pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino.
2. Nel giudizio davanti alla Corte si è costituito il ricorrente aderendo alle argomentazioni dell'ordinanza di rimessione e concludendo per la fondatezza della questione.
Tali argomentazioni sono state sviluppate in una memoria depositata in prossimità dell'udienza di discussione, dove si osserva inoltre che l'irragionevole criterio previsto dalla norma denunciata potrebbe pregiudicare la stessa esistenza, e non solo la misura, del diritto alla pensione. Quanto all'art.4 ter aggiunto al d.l. 15 gennaio 1993, n. 6, dalla legge di conversione 17 marzo 1993, n. 63, esso si riferisce ai contributi attribuibili, anche per periodi inferiori all'anno, ai sensi della legge n. 1047 del 1957, e pertanto lascia immutate le condizioni per l'accreditamento stabilite dall'art. 5, quinto comma, della legge medesima.
3. L'INPS si è costituito in giudizio dichiarando di rimettersi alla giustizia della Corte.
Considerato in diritto
1. Il Pretore di Modena ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, quinto comma, della legge 26 ottobre 1957, n.1047, nella parte in cui prevede che l'accreditamento dei contributi ad ogni unità attiva del nucleo familiare debba essere effettuato, secondo certi criteri di ripartizione, sulla base della composizione della famiglia quale risulta al 31 dicembre dell'anno cui i contributi si riferiscono.
La norma impugnata, abrogata dall'art. 33 della legge 9 gennaio 1963, n.9, rimane applicabile nel giudizio a quo, nel quale si controverte circa il diritto del ricorrente all'accreditamento dei contributi settimanali per il lavoro da lui prestato nel periodo dal 1° gennaio al 3 marzo 1957. La domanda di accreditamento è stata respinta dallo SCAU perchè, essendo stato il ricorrente chiamato alle armi il 4 marzo 1957 per l'adempimento dell'obbligo di leva (protrattosi fino al 9 agosto 1958), al 31 dicembre 1957 egli non risultava tra i componenti del nucleo familiare addetti alla coltivazione del fondo.
2. La questione non è fondata nei sensi appresso precisati.
Il comma impugnato dell'art. 5 della legge n. 1047 del 1957 dispone che i contributi previdenziali per il lavoro agricolo, accertati e riscossi complessivamente per ciascun nucleo familiare a norma dell'art. 3, sono accreditati agli appartenenti alla famiglia colonica "sulla base della composizione della famiglia quale risulta al 31 dicembre dell'anno cui si riferiscono". Esso è interpretato dal giudice rimettente nel senso che hanno di ritto all'accreditamento, secondo i criteri indicati nei commi precedenti, esclusivamente i familiari che nell'ultimo giorno dell'anno di riferimento risultano attivamente presenti sul fondo.
Questa interpretazione restrittiva - che ascrive al testo normativo un significato collidente con i parametri costituzionali richiamati nell'ordinanza di rimessione - non è giustificata nè dalla lettera, nè dalla ratio della legge. Ai sensi dell'art. 1 sono assicurati obbligatoriamente contro l'invalidità e la vecchiaia, e quindi hanno diritto alla copertura assicurativa delle giornate di lavoro prestate nel corso dell'anno, gli appartenenti al nucleo familiare del mezzadro o del colono, "i quali esercitino le medesime attività sui medesimi fondi". L'esercizio abituale delle attività di coltivazione del fondo o di allevamento e governo del bestiame attribuisce al familiare la qualità professionale che concorre con la qualità di coniuge, parente o affine del mezzadro o colono, a costituirlo nella posizione giuridica di partecipe dell'impresa coltivatrice del fondo.
Tale posizione e il rapporto giuridico inerente non vengono meno qualora la prestazione di lavoro del familiare sia temporaneamente impedita da una sopravvenienza del tipo di quelle previste dagli artt.2110 e 2111 cod. civ. In casi del genere vale per i membri della famiglia colonica un principio di conservazione del posto analogo a quello sancito per i rapporti di lavoro subordinato. Ciò è confermato dall'art.2142 cod. civ., vigente nel periodo di cui si controverte, dal quale si evince che la composizione della famiglia colonica non può essere modificata da fatti involontari, quale appunto la chiamata alle armi per l'adempimento dell'obbligo di leva.
Fatti di questa natura sono perciò irrilevanti agli effetti dell'art. 5, quinto comma, della legge n. 1047 del 1957.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, quinto comma, della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 (Estensione dell'assicurazione per invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 38, secondo comma, e 52 della Costituzione, dal Pretore di Modena con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 06/12/94.
Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente
Luigi MENGONI, Redattore
Depositata in cancelleria il 20/12/94.