ORDINANZA N. 429
ANNO 1994
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Giudici
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Francesco GUIZZI
Prof. Cesare MIRABELLI
Prof. Fernando SANTOSUOSSO
Avv. Massimo VARI
Dott. Cesare RUPERTO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 60, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promossi con ordinanze emesse il 27 maggio 1994 dal Pretore di Padova, il 3 maggio 1994 dal Pretore di Modena, il 13 maggio ed il 7 marzo 1994 dal Pretore di Bologna - Sezione distaccata di Budrio, il 3 maggio 1994 dal Pretore di Modena - Sezione distaccata di Vignola, il 20 giugno 1994 dal Pretore di Ravenna - Sezione distaccata di Faenza, il 16 giugno 1994 dal Pretore di Pavia (n. 2 ordinanze), il 16 maggio 1994 dal Pretore di Reggio Emilia ed il 19 maggio 1994 dal Pretore di Piacenza, rispettivamente iscritte ai nn. 456, 491, 506, 507, 521, 522, 530, 531, 613 e 624 del registro ordinanze 1994 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 35, 37, 38, 39, 42 e 43, prima serie speciale, dell'anno 1994.
Udito nella camera di consiglio del 23 novembre 1994 il Giudice relatore Giuliano Vassalli.
Ritenuto che il Pretore di Padova con ordinanza del 27 maggio 1994, il Pretore di Modena con ordinanza del 3 maggio 1994, il Pretore di Bologna - Sezione distaccata di Budrio, con ordinanze del 13 maggio e 7 marzo 1994, il Pretore di Modena - Sezione distaccata di Vignola, con ordinanza del 3 maggio 1994, il Pretore di Ravenna - Sezione distaccata di Faenza, con ordinanza del 20 giugno 1994, il Pretore di Pavia con due ordinanze del 16 giugno 1994, il Pretore di Reggio Emilia con ordinanza del 16 maggio 1994 e il Pretore di Piacenza con ordinanza del 19 maggio 1994, hanno sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art.60, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui esclude l'applicabilità delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi relativamente al reato di cui all'art.21 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento);
considerato che, sollevando le ordinanze l'identica questione, i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con unico provvedimento;
che questa Corte, con sentenza n. 254 del 1994, ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 60, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, proprio "nella parte in cui esclude che le pene sostitutive si applichino ai reati previsti dagli artt. 21 e 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento)"; e che, pertanto, la questione ora proposta de ve essere dichiarata manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi:
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 60, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 254 del 1994, "nella parte in cui esclude che le pene sostitutive si applichino ai reati previsti dagli artt. 21 e 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento)", sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Padova, dal Pretore di Modena, dal Pretore di Bologna - Sezione distaccata di Budrio, dal Pretore di Modena - Sezione distaccata di Vignola, dal Pretore di Ravenna - Sezione distaccata di Faenza, dal Pretore di Pavia, dal Pretore di Reggio Emilia e dal Pretore di Piacenza con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 05/12/94.
Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente
Giuliano VASSALLI, Redattore
Depositata in cancelleria il 14/12/94.