Ordinanza n. 424 del 1994

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ORDINANZA N. 424

ANNO 1994

REPUBBLICA ITALIANA

 

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Presidente

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Giudici

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

Avv. Massimo VARI

Dott. Cesare RUPERTO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito nella legge 18 marzo 1993, n. 67 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale), promosso con ordinanza emessa il 26 ottobre 1993 dal Giudice istruttore del Tribunale di Camerino nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Leboroni Tancredi e la U.S.L. n. 20 di Camerino, iscritta al n. 793 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1993.

Visti l'atto di costituzione di Leboroni Tancredi nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1994 il Giudice relatore Luigi Mengoni.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio di opposizione promosso dalla USL n. 20 di Camerino contro il pignoramento dei suoi crediti presso la Banca Popolare di Ancona richiesto da Tancredi Leboroni, il Giudice istruttore del Tribunale di Camerino, con ordinanza del 26 ottobre 1993, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, del d.l. 18 gennaio 1993, n. 9, convertito nella legge 18 marzo 1993, n. 67, nella parte in cui stabilisce che le somme dovute a qualsiasi titolo alle unità sanitarie locali non sono sottoposte ad esecuzione forzata nei limiti degli importi corrispondenti agli stipendi e alle competenze comunque spettanti al personale dipendente o convenzionato, nonchè nel la misura dei fondi a destinazione vincolata essenziali ai fini dell'erogazione dei servizi sanitari;

che, ad avviso del giudice remittente, la norma impugnata viola gli artt. 3, 24 e 97 Cost., in quanto crea ingiustificatamente un privilegio a favore delle unità sanitarie locali e una disparità di trattamento tra creditori, pregiudicando altresì il buon andamento dell'amministrazione e il diritto alla tutela giurisdizionale;

che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si è costituito il creditore procedente chiedendo la dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma impugnata, con riserva di ulteriori deduzioni;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata.

Considerato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il giudice istruttore non è legittimato a sollevare una questione di legittimità costituzionale dalla cui soluzione dipende la definizione del giudizio promosso davanti al tribunale al quale è addetto;

che tale è la questione proposta, in quanto investe una norma la cui applicazione appartiene alla competenza del collegio.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, del d.l. 18 gennaio 1993, n. 9 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale), convertito nella legge 18 marzo 1993, n. 67, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Camerino con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 05/12/94.

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

Luigi MENGONI, Redattore

Depositata in cancelleria il 14/12/94.