ORDINANZA N. 424
ANNO 1994
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Giudici
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Francesco GUIZZI
Prof. Cesare MIRABELLI
Prof. Fernando SANTOSUOSSO
Avv. Massimo VARI
Dott. Cesare RUPERTO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito nella legge 18 marzo 1993, n. 67 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale), promosso con ordinanza emessa il 26 ottobre 1993 dal Giudice istruttore del Tribunale di Camerino nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Leboroni Tancredi e la U.S.L. n. 20 di Camerino, iscritta al n. 793 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1993.
Visti l'atto di costituzione di Leboroni Tancredi nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1994 il Giudice relatore Luigi Mengoni.
Ritenuto che, nel corso di un giudizio di opposizione promosso dalla USL n. 20 di Camerino contro il pignoramento dei suoi crediti presso la Banca Popolare di Ancona richiesto da Tancredi Leboroni, il Giudice istruttore del Tribunale di Camerino, con ordinanza del 26 ottobre 1993, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, del d.l. 18 gennaio 1993, n. 9, convertito nella legge 18 marzo 1993, n. 67, nella parte in cui stabilisce che le somme dovute a qualsiasi titolo alle unità sanitarie locali non sono sottoposte ad esecuzione forzata nei limiti degli importi corrispondenti agli stipendi e alle competenze comunque spettanti al personale dipendente o convenzionato, nonchè nel la misura dei fondi a destinazione vincolata essenziali ai fini dell'erogazione dei servizi sanitari;
che, ad avviso del giudice remittente, la norma impugnata viola gli artt. 3, 24 e 97 Cost., in quanto crea ingiustificatamente un privilegio a favore delle unità sanitarie locali e una disparità di trattamento tra creditori, pregiudicando altresì il buon andamento dell'amministrazione e il diritto alla tutela giurisdizionale;
che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si è costituito il creditore procedente chiedendo la dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma impugnata, con riserva di ulteriori deduzioni;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata.
Considerato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il giudice istruttore non è legittimato a sollevare una questione di legittimità costituzionale dalla cui soluzione dipende la definizione del giudizio promosso davanti al tribunale al quale è addetto;
che tale è la questione proposta, in quanto investe una norma la cui applicazione appartiene alla competenza del collegio.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, del d.l. 18 gennaio 1993, n. 9 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale), convertito nella legge 18 marzo 1993, n. 67, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Camerino con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 05/12/94.
Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente
Luigi MENGONI, Redattore
Depositata in cancelleria il 14/12/94.