ORDINANZA N. 423
ANNO 1994
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Giudici
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Francesco GUIZZI
Prof. Cesare MIRABELLI
Prof. Fernando SANTOSUOSSO
Avv. Massimo VARI
Dott. Cesare RUPERTO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 129 e 469 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 2 novembre 1993 dal Pretore di Pesaro - sezione distaccata di Fano - nel procedimento penale a carico di Guerra Walter, iscritta al n. 90 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1994.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1994 il Giudice relatore Mauro Ferri.
Ritenuto che, con l'ordinanza in epigrafe, il Pretore di Pesaro ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 129 e 469 del codice di procedura penale "nella parte in cui non consentono di dichiarare immediatamente con sentenza la mancanza di imputabilità";
che, ad avviso del remittente, nel caso sottoposto al suo esame si sarebbe prodotta una situazione di stallo processuale consistente "nella giuridica impossibilità di procedere al proscioglimento [dell'imputato] per l'acclarato vizio totale di mente, con ingiustificata disparità di trattamento rispetto alle altre situazioni contemplate dal combinato disposto degli artt. 469 e 129, secondo comma, del codice di procedura penale, per le quali è prevista una immediata definizione del pro cedimento";
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità, o comunque per l'infondatezza, della questione.
Considerato che, nel medesimo provvedimento di rimessione a questa Corte, il giudice a quo riferisce che con precedente ordinanza del 13 novembre 1991 il giudice per le indagini preliminari, preso atto dell'esito dell'incidente probatorio nel quale era stata accertata la totale incapacità di intendere e di volere dell'indagato, ha sospeso il procedimento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71 del codice di procedura penale;
che, nonostante detto provvedimento di sospensione, è stato emesso decreto di citazione a giudizio investendo del procedimento il Pretore quale giudice del dibattimento;
che, in conseguenza, risulta palesemente abnorme non solo il decreto di citazione a giudizio ma anche tutta la fase processuale successiva al provvedimento di sospensione, ivi compresa l'ordinanza pretorile di rimessione a questa Corte;
che pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 129 e 469 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Pesaro - sezione distaccata di Fano - con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 05/12/94.
Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente
Mauro FERRI, Redattore
Depositata in cancelleria il 14/12/94.