Ordinanza n. 402 del 1994

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ORDINANZA N. 402

ANNO 1994

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Presidente

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Giudici

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

Avv. Massimo VARI

Dott. Cesare RUPERTO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 60, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promossi con ordinanze emesse il 17 gennaio 1994 dal Pretore di Bologna - Sezione distaccata di Budrio, il 14 marzo 1994 dal Pretore di Venezia, - Sezione distaccata di Mestre, il 28 marzo 1994 dal Pretore di Mantova, il 2 marzo 1994 dal Pretore di Piacenza (n. 2 ordinanze), l'8 aprile, il 17 e 16 marzo 1994 dal Pretore di Padova, il 19 gennaio 1994 dal Pretore di Genova, il 7 marzo 1994 dal Pretore di Brescia, il 13 aprile 1994 dal Pretore di Milano - Sezione distaccata di Legnano, il 21 gennaio 1994 dal Pretore di Bologna, il 9 maggio 1994 dalla Corte di appello di Bologna, il 21 aprile 1994 dal Pretore di Padova, il 3 maggio 1994 dal Pretore di Modena - Sezione distaccata di Carpi, il 21 febbraio 1994 dal Pretore di Milano, il 12 maggio 1994 dal Pretore di Modena - Sezione distaccata di Carpi, il 19 maggio 1994 dalla Corte di appello di Torino, il 27 maggio 1994 dal Pretore di Camerino ed il 26 maggio 1994 dal Pretore di Rovigo - Sezione distaccata di Ficarolo, rispettivamente iscritte ai nn. 234, 306, 330, da 333 a 337, 341, 351, 354, 382, 393, 398, 403, 404, 416, 426, 440 e 441 del registro ordinanze 1994 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30, prima serie speciale, dell'anno 1994.

Udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 1994 il Giudice relatore Giuliano Vassalli.

Ritenuto che il Pretore di Bologna - Sezione distaccata di Budrio con ordinanza del 17 gennaio 1994 (R.O. 234 del 1994), il Pretore di Genova con ordinanza del 19 gennaio 1994 (R.O. 341 del 1994), il Pretore di Bologna con ordinanza del 21 gennaio 1994 (R.O. 382 del 1994), il Pretore di Milano con ordinanza del 21 febbraio 1994 (R.O. 404 del 1994), il Pretore di Piacenza con due ordinanze del 2 marzo 1994 (R.O. 333 e 334 del 1994), il Pretore di Brescia con ordinanza del 7 marzo 1994 (R.O. 351 del 1994), il Pretore di Venezia - Sezione distaccata di Mestre con ordinanza del 14 marzo 1994 (R.O. 306 del 1994), il Pretore di Padova con quattro ordinanze del 16 marzo 1994 (R.O. 337 del 1994), del 17 marzo 1994 (R.O. 336 del 1994), dell'8 aprile 1994 (R.O.335 del 1994) e del 21 aprile 1994 (R.O. 398 del 1994), il Pretore di Mantova con ordinanza del 28 marzo 1994 (R.O. 330 del 1994), il Pretore di Milano - Sezione distaccata di Legnano con ordinanza del 13 aprile 1994 (R.O. 354 del 1994), il Pretore di Modena - Sezione distaccata di Carpi con ordinanze del 3 maggio 1994 (R.O.403 del 1994) e del 12 maggio 1994 (R.O. 416 del 1994), la Corte di appello di Bologna con ordinanza del 9 maggio 1994 (R.O. 393 del 1994), la Corte di appello di Torino con ordinanza del 19 maggio 1994 (R.O.426 del 1994), il Pretore di Rovigo - Sezione distaccata di Ficarolo con ordinanza del 26 maggio 1994 (R.O. 441 del 1994) ed il Pretore di Camerino con ordinanza del 27 maggio 1994 (R.O. 440 del 1994) hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione, talora anche congiuntamente chiamati in causa, questione di legittimità dell'art. 60, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui esclude l'applicabilità delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi previste dagli artt. 53 e seguenti della stessa legge relativamente al reato di cui agli artt. 21 e 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (norme per la tutela delle acque dall'inquinamento);

che in nessuno dei giudizi si è costituita la parte privata nè ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri;

considerato che, attesa l'identità delle questioni, i relativi giudizi vanno riuniti;

che questa Corte, con sentenza n. 254 del 1994, ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 60, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, proprio "nella parte in cui esclude che le pene sostitutive si applichino ai reati previsti dagli artt. 21 e 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (norme per la tutela delle acque dall'inquinamento)"; e che, dunque, la questione ora proposta deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 60, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 254 del 1994, "nella parte in cui esclude che le pene sostitutive si applichino ai reati previsti dagli artt. 21 e 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (norme per la tutela delle acque dall'inquinamento)", questione sollevata dal Pretore di Bologna - Sezione distaccata di Budrio con ordinanza del 17 gennaio 1994 (R.O.234 del 1994), dal Pretore di Genova con ordinanza del 19 gennaio 1994 (R.O. 341 del 1994), dal Pretore di Bologna con ordinanza del 21 gennaio 1994 (R.O. 382 del 1994), dal Pretore di Milano con ordinanza del 21 febbraio 1994 (R.O. 404 del 1994), dal Pretore di Piacenza con due ordinanze del 2 marzo 1994 (R.O. 333 e 334 del 1994), dal Pretore di Brescia con ordinanza del 7 marzo 1994 (R.O.351 del 1994), dal Pretore di Venezia - Sezione distaccata di Mestre con ordinanza del 14 marzo 1994 (R.O. 306 del 1994), dal Pretore di Padova con quattro ordinanze del 16 marzo 1994 (R.O. 337 del 1994), del 17 marzo 1994 (R.O. 336 del 1994), dell'8 aprile 1994 (R.O.335 del 1994) e del 21 aprile 1994 (R.O. 398 del 1994), dal Pretore di Mantova con ordinanza del 28 marzo 1994 (R.O. 330 del 1994), dal Pretore di Milano - Sezione distaccata di Legnano con ordinanza del 13 aprile 1994 (R.O. 354 del 1994), dal Pretore di Modena - Sezione distaccata di Carpi con ordinanze del 3 maggio 1994 (R.O. 403 del 1994) e del 12 maggio 1994 (R.O. 416 del 1994), dalla Corte di appello di Bologna con ordinanza del 9 maggio 1994 (R.O. 393 del 1994), dalla Corte di appello di Torino con ordinanza del 19 maggio 1994 (R.O. 426 del 1994), dal Pretore di Rovigo - Sezione distaccata di Ficarolo con ordinanza del 26 maggio 1994 (R.O. 441 del 1994) e dal Pretore di Camerino con ordinanza del 27 maggio 1994 (R.O. 440 del 1994).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10/11/94.

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

Giuliano VASSALLI, Redattore

Depositata in cancelleria il 23/11/94.