ORDINANZA N. 395
ANNO 1994
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA Presidente
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Francesco GUIZZI
Prof. Cesare MIRABELLI
Prof. Fernando SANTOSUOSSO
Avv. Massimo VARI
Dott. Cesare RUPERTO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 del R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404 e successive modificazioni (Istituzione e funzionamento del Tribunale per i minorenni) e dell'art. 50 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento Giudiziario), promosso con ordinanza emessa il 22 aprile 1994 dal Tribunale per i minorenni di Trento nel procedimento di opposizione alla dichiarazione dello stato di adottabilità delle minori S.R. e S.R., iscritta al n. 421 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.29 prima serie speciale dell'anno 1994.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1994 il Giudice relatore Enzo Cheli;
Ritenuto che nel corso del procedimento avente ad oggetto l'opposizione avverso il decreto con il quale era stato dichiarato lo stato di adottabilità di due minori, il Tribunale per i minorenni di Trento, con ordinanza del 22 aprile 1994 ( R.O. n. 421 del 1994 ), ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 29, 30, secondo comma, 31 e 97 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404 e successive modificazioni (Istituzione e funzionamento del Tribunale per i minorenni) e dell'art. 50 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento Giudiziario);
che, secondo l'ordinanza di rimessione, le norme impugnate, determinando in numero pari i componenti del collegio del Tribunale per i minorenni senza prevedere alcun meccanismo risolutore in caso di parità di voti, non consentirebbero ( al di fuori dell'ambito di competenza penale ) di pervenire ad alcuna decisione sulla richiesta di giustizia avanzata, in contrasto con l'art. 24, in connessione con il diritto ad una sollecita risposta giudiziale ( art. 97 ), con il principio di eguaglianza (art.3) e con la particolare tutela dei diritti del minore e della famiglia (artt. 29, 30 secondo comma, 31 );
che il giudice a quo ripercorre l'iter argomentativo dell'identica questione di costituzionalità sollevata dal Tribunale per i minorenni di Torino con l'ord. 27 febbraio 1984, (R. O. n. 826 del 1984) e, richiamando la decisione di manifesta inammissibilità della Corte (Ord. n. 590 del 1988
), ripropone l'eccezione in considerazione: a) di "un'ambiguità interpretativa" che sarebbe desumibile da tale decisione della Corte, nella parte in cui si afferma che all'organo giurisdizionale è consentito di autodeterminare il proprio modus operandi; b) della lunga inerzia del legislatore la quale potrebbe indurre la Corte a rivedere il precedente orientamento;
che nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente del consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, per chiedere che la questione sia dichiarata manifestamente inammissibile.
Considerato che questa Corte, con l'ordinanza n. 590 del 1988, ha già dichiarato l'identica questione manifestamente inammissibile, ponendo a fondamento della decisione la riserva di legge sul funzionamento degli organi giurisdizionali sancita dall'art. 108 della Costituzione e precisando, altresì, che è propria del legislatore non solo la scelta "tra diverse forme di composizione" dell'organo giurisdizionale (orientamento di recente riaffermato con la sent. n. 10 del 1994), ma anche "tra i vari possibili meccanismi di votazione";
che l'esistenza di una insindacabile discrezionalità legislativa in questa materia va ribadita nel presente giudizio, pur con il rilievo che le possibili disfunzioni riconducibili alla composizione paritaria del collegio - illustrate nell'ordinanza di remissione - rendono in ogni caso auspicabile un sollecito intervento del legislatore;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404 e successive modificazioni (Istituzione e funzionamento del Tribunale per i minorenni) e dell'art. 50 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, (Ordinamento Giudiziario), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 29, 30, secondo comma, 31 e 97 della Costituzione, dal Tribunale per i minorenni di Trento, con ordinanza del 22 aprile 1994.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10/11/94.
Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente
Enzo CHELI, Redattore
Depositata in cancelleria il 17 Novembre 1994.