ORDINANZA N. 387
ANNO 1994
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA Presidente
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Francesco GUIZZI
Prof. Cesare MIRABELLI
Prof. Fernando SANTOSUOSSO
Avv. Massimo VARI
Dott. Cesare RUPERTO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio per la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza n. 338 del 19 luglio 1994;
udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1994 il giudice relatore Cesare Mirabelli;
ravvisata la necessità di correggere l'errore materiale occorso nella sentenza n. 338 del 19 luglio 1994, che, nel secondo capo del dispositivo, non contiene, accanto all'art. 3, secondo comma, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269, anche l'art. 8 dello stesso decreto legislativo, come indicato nel punto 6 del Considerato in diritto.
Visto l'art. 21 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dispone che l'errore materiale occorso nella sentenza n. 338 del 19 luglio 1994 sia corretto nel modo che segue: nel secondo capo del dispositivo, le parole "dell'art. 3, secondo comma, dello stesso decreto legislativo, nella parte in cui non prevede" sono sostituite dalle seguenti: "degli artt. 3, secondo comma, e 8 dello stesso decreto legislativo, nella parte in cui non prevedono".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 novembre 1994.
Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente
Cesare MIRABELLI, Redattore
Depositata in cancelleria il 10 Novembre 1994.