ORDINANZA N. 386
ANNO 1994
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA Presidente
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Francesco GUIZZI
Prof. Cesare MIRABELLI
Prof. Fernando SANTOSUOSSO
Avv. Massimo VARI
Dott. Cesare RUPERTO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 12, lett. e), e 46, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), promosso con ordinanza emessa il 6 aprile 1984 dalla Commissione tributaria di primo grado di Rimini sul ricorso proposto da Rinaldo Ripa contro l'Ufficio Imposte Dirette di Rimini, iscritta al n. 131 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1994.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1994 il Giudice relatore Gabriele Pescatore.
Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Rimini, sul ricorso proposto da Ripa Rinaldo avverso il silenzio-rifiuto in ordine alla sua istanza rivolta ad ottenere il rimborso della imposta Irpef sulla liquidazione della indennità premio di servizio Inadel, corrispostagli nel mese di dicembre del 1982, e della indennità di buonuscita Enpas, corrispostagli in data 4 luglio 1983, con ordinanza del 6 aprile 1984, pervenuta alla Corte solo in data 3 marzo 1994 (R.O. n.131 del 1994), ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 12, lett. e), e 46, comma secondo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n.597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), i quali sottopongono ad identico trattamento tributario l'indennità di anzianità e quelle di previdenza in quanto redditi soggetti a tassazione separata;
che, ad avviso del giudice a quo, le predette norme violerebbero l'art. 76 della Costituzione, in relazione alla legge di delegazione 9 ottobre 1971, n. 825, che, nel sottoporre a tassazione separata "le indennità spettanti all'atto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato", si riferirebbe alle sole che traggono origine direttamente da detto rapporto - in particolare, alla indennità di anzianità - le quali, avendo natura di retribuzione differita, si diversificano rispetto alla indennità di buonuscita e alla indennità premio di servizio, che hanno funzione previdenziale;
che per le stesse ragioni il collegio remittente ravvisa altresì nella normativa impugnata un contrasto con l'art. 3 della Costituzione sotto il profilo dell'assoggettamento ad identico trattamento tributario di due tipi di indennità aventi natura e funzioni differenti;
considerato che, successivamente alla pronuncia della ordinanza di rimessione, è intervenuta la legge 26 settembre 1985, n. 482 (Modificazioni del trattamento tributario delle indennità di fine rapporto e dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita), che ha modificato la regolamentazione della materia, introducendo un nuovo meccanismo di tassazione delle indennità di fine rapporto, cui è stato dato dal legislatore effetto retroattivo;
che, pertanto, va disposta la restituzione degli atti al giudice a quo per il riesame della rilevanza della questione alla stregua dello ius superveniens.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria di primo grado di Rimini.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 07/11/94.
Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente
Gabriele PESCATORE, Redattore
Depositata in cancelleria il 10 Novembre 1994.