Ordinanza n.370 del 1994

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ORDINANZA N. 370

ANNO 1994

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Prof. Gabriele PESCATORE Presidente

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

Avv. Massimo VARI

Dott. Cesare RUPERTO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15, quarto comma septies, della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), introdotto dall'art.1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 (Norme in materia di elezioni e nomine presso le Regioni e gli enti locali), promosso con ordinanza emessa il 12 ottobre 1993 dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia - Sezione staccata di Catania - sul ricorso proposto da Coco Mario contro il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ed altro, iscritta al n. 151 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1994.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 6 luglio 1994 il Giudice relatore Gabriele Pescatore.

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, con ordinanza del 12 ottobre 1993, ha denunciato, in riferimento agli artt. 3, 4, 35, 36 e 97 della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 15, quarto comma septies, della l.19 marzo 1990, n. 55 introdotto dall'art. 1 della l. 18 gennaio 1992, n. 16 nella parte in cui prevede la sospensione del pubblico dipendente che abbia riportato sentenza di condanna per i delitti indicati nelle lettere a), b), c) e d) di cui al prece dente primo comma, ovvero nei cui confronti sussistano le condizioni di cui alle lettere e) ed f) dello stesso primo comma;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;

considerato che la questione - sollevata negli stessi termini in riferimento agli artt. 3, primo comma e 97, primo comma, della Costituzione dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte - è stata dichiarata non fondata da questa Corte con sentenza n. 184 del 1994;

che secondo tale sentenza la ratio della l. n. 16 del 1992, consiste nell'"esigenza di rafforzare la disciplina già posta dalla l. n. 55 del 1990, estendendone talune qualificanti previsioni - inizialmente riferite ai soggetti legati alla P.A. da rapporto di servizio onorario, elettivo o non - a pubblici dipendenti legati alla stessa da rapporto di servizio, che possono talora versare in condizione di potenziale maggiore pericolosità e, quindi, essere fonte di possibili maggiori danni";

che, pertanto, "il trattamento omogeneo delle due categorie è stato determinato razionalmente dalla legge, identici essendo finalità e mezzi di tutela rispetto alla pericolosità eventuale di comportamenti decisionali ed operativi potenzialmente pregiudizievoli per la pubblica amministrazione";

che alla luce di questa prospettiva, "la diversità delle posizioni e delle funzioni non comporta diversità di disciplina", essendo quest'ultima volta "alla salvaguardia di interessi fondamentali dello Stato";

che, avuto riguardo alle considerazioni suesposte risultano assorbite le censure sollevate in riferimento agli artt. 4, 35 e 36 della Costituzione le quali sono prive di autonomo svolgimento;

che, pertanto, nell'ordinanza di rimessione non sono dedotti nuovi profili che suggeriscono un riesame della proposta questione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma quarto septies, della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), introdotto dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 (Norme in materia di elezioni e nomine presso le Regioni e gli enti locali) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4, 35, 36 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia con ordinanza emessa il 12 ottobre 1993.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19/07/94.

Gabriele PESCATORE, Presidente

Gabriele PESCATORE, Redattore

Depositata in cancelleria il 27 Luglio 1994.