Ordinanza n.337 del 1994

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ORDINANZA N. 337

ANNO 1994

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA Presidente

Prof. Gabriele PESCATORE

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

Avv. Massimo VARI

Dott. Cesare RUPERTO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.30-bis, terzo e quarto comma, della legge 26 luglio 1975, n.354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), aggiunto dall'art. 2 della legge 20 luglio 1977, n. 450, promosso con ordinanza emessa il 16 novembre 1993 dal Tribunale di Sorveglianza di Brescia sull'istanza proposta da Diego Giammona, iscritta al n. 206 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.17, prima serie speciale, dell'anno 1994.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 6 luglio 1994 il Giudice relatore Cesare Mirabelli.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 16 novembre 1993 nel procedimento promosso da Diego Giammona avverso il decreto con il quale il magistrato di sorveglianza aveva dichiarato inammissibile l'istanza di permesso premio avanzata dall'interessato, il Tribunale di sorveglianza di Brescia ha sollevato, in riferimento agli artt. 13, 24, 27 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 30-bis, terzo e quarto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), aggiunto dall'art. 2 della legge 20 luglio 1977, n. 450, nella parte in cui esclude l'applicazione del procedimento di sorveglianza, così come regolato dagli artt. 666 e 678 del codice di procedura penale;

che secondo la disposizione denunciata il provvedimento motivato del magistrato di sorveglianza sull'istanza di permesso deve essere comunicato immediatamente e senza formalità al pubblico ministero ed all'interessato, i quali entro ventiquattro ore dalla comunicazione possono proporre reclamo al tribunale di sorveglianza, che, assunte eventualmente sommarie informazioni, provvede entro dieci giorni dalla ricezione del reclamo;

che il giudice rimettente ritiene, sulla base di una diversa scelta interpretativa, che debbano essere applicati al reclamo del condannato in tema di permesso premio gli artt. 666 e 678 del codice di procedura penale, con la concessione dei termini ivi previsti, il rispetto integrale del contraddittorio, la ricorribilità in cassazione del provvedimento sul reclamo. Lo stesso giudice ritiene che una diversa disciplina contrasti con i principi di inviolabilità della libertà personale, del diritto di difesa, della funzione rieducativa della pena, della impugnabilità di tutti i provvedimenti giurisdizionali sulla libertà personale;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e comunque non fondata.

Considerato che il Tribunale di sorveglianza prospetta la questione di legittimità costituzionale della disposizione denunciata sulla base di una interpretazione diversa da quella che ha fatto propria ed ha già applicato. Difatti, discostandosi dall'indirizzo giurisprudenziale prevalente, nell'esame del reclamo proposto dal condannato in materia di permesso premio ha seguito il procedimento previsto dagli artt. 666 e 678 del codice di procedura penale, fissando la data dell'udienza in camera di consiglio e facendone dare avviso al procuratore generale, all'interessato ed al difensore, con l'avvertenza della facoltà di depositare memorie in cancelleria e della possibilità per il condannato di essere tradotto all'udienza stessa o di farsi sentire personalmente dal magistrato di sorveglianza del luogo;

che, inoltre, il dubbio di legittimità costituzionale concernente l'impugnabilità della decisione non appare rilevante nella fase di giudizio in corso dinanzi al Tribunale rimettente, in quanto anticipa una questione che presuppone l'avvenuta decisione sul reclamo, in ordine alla quale può successivamente porsi il problema dell'esperibilità del ricorso per cassazione;

che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 30- bis, terzo e quarto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), aggiunto dall'art. 2 della legge 20 luglio 1977, n. 450, sollevata, in riferimento agli artt. 13, 24, 27 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Brescia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1994.

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

Cesare MIRABELLI, Redattore

Depositata in cancelleria il 22 Luglio 1994.