ORDINANZA N. 323
ANNO 1994
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA Presidente
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Francesco GUIZZI
Prof. Cesare MIRABELLI
Prof. Fernando SANTOSUOSSO
Avv. Massimo VARI
Dott. Cesare RUPERTO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 669- terdecies, primo comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 17 febbraio 1994 dal Tribunale di Tolmezzo sul reclamo proposto da Cargnelutti Walter nei confronti di Cargnelutti Edino ed altra, iscritta al n. 200 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1994.
Udito nella camera di consiglio del 6 luglio 1994 il Giudice relatore Cesare Ruperto.
Ritenuto che, nel corso di un procedimento di reclamo avverso il decreto con cui il giudice designato alla trattazione di una domanda di provvedimento di urgenza aveva respinto la stessa, il Tribunale di Tolmezzo, con ordinanza emessa il 17 febbraio 1994, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 669-terdecies, primo comma, del codice di procedura civile;
che, ad avviso del giudice a quo, la norma denunciata - consentendo il reclamo del solo provvedimento di accoglimento - privilegia la condizione del resistente a danno di quella del ricorrente, che si vede precludere la possibilità di modificare la situazione cui intendeva che fosse posto riparo, mentre la controparte può, con il suo reclamo, conseguire la modificazione o l'annullamento di ciò che era stato posto a tutela del diritto dell'altro.
Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 253 del 1994, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.669-terdecies del codice di procedura civile, nella parte in cui non ammette il reclamo ivi previsto anche avverso l'ordinanza con cui sia stata rigettata la domanda di provvedimento cautelare;
che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile, avendo per oggetto una norma che non fa più parte dell'ordinamento per essere già stata dichiarata, successivamente all'ordinanza di rimessione, costituzionalmente illegittima.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 669-terdecies, primo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Tolmezzo con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 07/07/94.
Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente
Cesare RUPERTI, Redattore
Depositata in cancelleria il 20 Luglio 1994.