ORDINANZA N. 285
ANNO 1994
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Presidente
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Giudici
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Francesco GUIZZI
Prof. Cesare MIRABELLI
Prof. Fernando SANTOSUOSSO
Avv. Massimo VARI
Dott. Cesare RUPERTO;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 299, terzo comma, e 291, primo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 20 maggio 1993 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catania nel procedimento penale a carico di Boria Luigi ed altri, iscritta al n. 772 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1994;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 27 aprile 1994 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;
Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catania ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'artt. 299, terzo comma, del codice di procedura penale, "nella parte in cui limita il potere del giudice di provvedere di ufficio nella fase delle indagini preliminari", e dell'art. 291, primo comma, del medesimo codice, "nella parte in cui non prevede che il p.m. presenti gli elementi progressivamente acquisiti nella stessa fase al g.i.p. dopo l'applicazione della misura cautelare";
che in ordine alla rilevanza della questione il giudice remittente osserva che l'art. 299, terzo comma, cod. proc. pen. non consente di estendere il provvedimento di sostituzione della misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari - adottato nei confronti di due persone sottoposte a indagini in accoglimento della richiesta da esse presentata - ad altri due indagati nello stesso procedimento che non avevano avanzato richiesta in tal senso e nei confronti dei quali risultavano, al pari degli altri indagati, attenuate le esigenze cautelari;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata.
Considerato che la questione è stata sollevata contestualmente al provvedimento con il quale il giudice ha definito il procedimento cautelare di cui era stato investito (sostituzione della misura cautelare applicata nei confronti di due persone sottoposte ad indagini), tanto che nel dispositivo della ordinanza di rimessione manca la statuizione circa la sospensione del giudizio;
che, avendo il giudice a quo esaurito la propria cognizione, viene meno la pregiudizialità della questione, che va pertanto dichiarata manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 299, terzo comma, e 291, primo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catania con ordinanza del 20 maggio 1993.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 23 giugno 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: SPAGNOLI
Depositata in cancelleria il 6 luglio 1994.