Sentenza n. 282 del 1994

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SENTENZA N. 282

 

ANNO 1994

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

In nome del Popolo Italiano

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

 

Presidente

 

Prof. Gabriele

 

Giudici

 

Prof. Ugo

 

Prof. Antonio

 

Prof. Vincenzo

 

Avv. Mauro FERRI

 

Prof. Luigi MENGONI

 

Prof. Enzo CHELI

 

Dott. Renato GRANATA

 

Prof. Giuliano

 

Prof. Francesco

 

Prof. Cesare

 

Prof. Fernando

 

Avv. Massimo VARI

 

Dott. Cesare

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, ultimo comma, 3, 4 e 5 del decreto- legge 30 dicembre 1988, n. 551 (Misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative), convertito in legge, con modificazioni, con la legge 21 febbraio 1989, n. 61, promosso con ordinanza emessa il 14 settembre 1993 dal Pretore di Salerno, sezione distaccata di Cava dei Tirreni, nel procedimento civile vertente tra Pasquale Murolo e Teresa Celentano, iscritta al n. 35 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno 1994.

 

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

udito nella camera di consiglio dell'11 maggio 1994 il Giudice relatore Cesare Mirabelli.

 

Ritenuto in fatto

 

1.- Con ordinanza emessa il 14 settembre 1993 il Pretore di Salerno, sezione distaccata di Cava dei Tirreni, ha sollevato d'ufficio, in riferimento agli artt. 24, primo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, ultimo comma, 3, 4 e 5 del decreto- legge 30 dicembre 1988, n. 551 (Misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative), convertito in legge, con modificazioni, con la legge 21 febbraio 1989, n. 61.

 

La questione é stata sollevata nel corso del giudizio promosso da Pasquale Murolo nei confronti di Teresa Celentano per accertare l'inadempimento, successivo alla scadenza del contratto di locazione, dell'obbligo di pagamento del corrispettivo per il godimento dell'immobile ad uso abitativo.

 

Tale giudizio era diretto a conseguire la priorità nell'esecuzione del titolo, già esistente, di rilascio dell'immobile.

 

Il Pretore di Salerno osserva che il procedimento del quale é investito come giudice dell'esecuzione ha carattere giurisdizionale, perchè si tratta di dirimere una controversia tra le parti in ordine alla sussistenza di un inadempimento del conduttore, tale da provocare, oltre agli effetti tipici di una pronuncia di accertamento, la prosecuzione dell'esecuzione in forme e tempi più favorevoli al locatore. Il Pretore ricorda che dovrebbe limitarsi a statuire se ed in quali delle categorie previste dall'art. 3 della legge n. 61 del 1989 la procedura si inquadri, perchè il rilascio dell'immobile possa essere assistito da particolari forme di priorità. Ma, all'esito della decisione, la procedura sarebbe comunque assoggettata alla disciplina dettata dagli artt. 3, 4 e 5 della stessa legge, mentre il Pretore ritiene che tutto questo regime dovrebbe essere disatteso.

 

Difatti, ad avviso del giudice rimettente, le norme denunciate comportano la vanificazione dell'efficacia esecutiva del titolo di rilascio di immobili abitativi, giacchè la concessione della forza pubblica per assistere l'ufficiale giudiziario nell'esecuzione é disposta secondo criteri stabiliti dal prefetto su parere di una apposita commissione, tenuto conto della generale situazione abitativa della provincia e delle richieste di esecuzione presentate all'ufficiale giudiziario.

 

Il Pretore ritiene che si realizza in tal modo una larvata proroga dei rapporti di locazione, con la sostanziale ineseguibilità del titolo esecutivo per un periodo di 48 mesi. Ne risulterebbe, in violazione dell'art. 24, primo comma, della Costituzione, compresso il diritto del locatore a rientrare in possesso dell'immobile e vanificata la forza di giudicato di cui il titolo esecutivo é munito.

 

Ad avviso del Pretore le norme denunciate contrasterebbero anche con l'art. 42, secondo comma, della Costituzione, in quanto determinerebbero una limitazione del diritto del proprietario di disporre del bene locato che non può essere demandata ad un organo di governo, sia pure coadiuvato da una apposita commissione, senza che siano individuati criteri ben determinati e tempi massimi, fissati in modo ragionevole.

 

2.- È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'inammissibilità e, nel merito, per l'infondatezza della questione.

 

L'Avvocatura ha eccepito pregiudizialmente il difetto di rilevanza della questione nel giudizio di merito. Il Pretore era chiamato a stabilire se ricorressero le circostanze che danno titolo alla priorità nell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile. Questo giudizio non era precluso dall'art. 2, e tanto meno dai successivi artt. 3, 4 e 5, del decreto-legge n. 551 del 1988. Il giudice poteva quindi accogliere o rigettare il ricorso del locatore prescindendo dalla questione di legittimità costituzionale, perchè era stato adito unicamente per accertare se sussisteva una ipotesi di inadempimento del conduttore.

 

Nel merito l'Avvocatura esclude che siano violate le disposizioni costituzionali indicate dal Pretore rimettente.

 

Considerato in diritto

 

1.- Il Pretore di Salerno, sezione distaccata di Cava dei Tirreni, denuncia l'illegittimità costituzionale delle disposizioni adottate per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative (decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551) che, nel disciplinare l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili urbani ad uso di abitazione, prevedono che l'assistenza della forza pubblica avvenga entro un periodo non superiore a 48 mesi con decorrenza non successiva al 1° gennaio 1990 secondo criteri stabiliti dal prefetto, assicurando la priorità all'esecuzione dei titoli relativi a conduttori che abbiano abbandonato l'immobile o dispongano di altro alloggio ovvero siano divenuti inadempienti (art.3). Nel fissare questi criteri, il prefetto si avvale di un'apposita commissione provinciale, che esprime il proprio parere tenendo conto della generale situazione abitativa della provincia e delle richieste di esecuzione presentate all'ufficiale giudiziario (art. 4 e 5). Il locatore, con ricorso al pretore competente, può chiedere l'accertamento della sussistenza di cause di priorità nell'esecuzione del titolo (art. 2).

 

Il giudice rimettente, investito dell'accertamento della sopravvenuta morosità del conduttore, al quale segue la priorità nell'attribuzione della forza pubblica per l'esecuzione dello sfratto, ritiene che la disciplina del decreto-legge n. 551 del 1988 sia in contrasto con gli artt. 24, primo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione.

 

Difatti il titolo esecutivo sarebbe in concreto ineseguibile; il locatore vedrebbe compresso il suo diritto, quale proprietario, a rientrare in possesso dell'immobile e sarebbe privato della tutela giurisdizionale; la mancata concessione della forza pubblica per assistere le operazioni di rilascio determinerebbe un'ingerenza dell'autorità amministrativa nella sfera giudiziale.

 

2.- L'Avvocatura dello Stato ha eccepito l'inammissibilità della questione per difetto di rilevanza nel giudizio nel quale il Pretore era chiamato a pronunciarsi.

 

Tale giudizio era diretto esclusivamente ad accertare l'inadempimento del conduttore, che nella previsione legislativa con sentiva, fino ad una certa data, la deroga alla sospensione generalizzata dell'esecuzione e, successivamente, la priorità nell'assistenza della forza pubblica per l'esecuzione.

 

3.- L'eccezione d'inammissibilità é fondata.

 

Il decreto-legge n. 551 del 1988, nel dettare una disciplina temporanea (con effetto sino al 31 dicembre 1993) delle modalità e dei tempi di concessione dell'assistenza della forza pubblica per l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili urbani ad uso di abitazione, prevede un apposito procedimento per l'accertamento dell'esistenza di una delle cause di priorità nell'esecuzione dei titoli.

 

Si tratta di un procedimento che, pur incidentalmente inserito nella fase attuativa dell'esecuzione del provvedimento di rilascio, ha una propria autonomia.

 

La domanda é proposta dal locatore con ricorso; l'oggetto del giudizio consiste esclusivamente nell'accertamento delle situazioni delineate dal legislatore come idonee a far decadere il conduttore dalla sospensione dell'esecuzione o ad attribuire all'esecuzione stessa priorità rispetto alle altre;

 

l'accertamento, a seguito della eventuale attività istruttoria, é pronunciato con decreto, ed il provvedimento può essere sindacato nelle forme proprie dell'opposizione agli atti esecutivi.

 

La questione di legittimità costituzionale non riguarda questo specifico e ben delimitato procedimento, diretto esclusivamente a stabilire se sussista o meno un inadempimento sopravvenuto del conduttore. Difatti il giudice rimettente, che pure denuncia l'art.2 del decreto-legge n. 551 del 1988 che prevede e disciplina tale procedimento, non censura questa fase dell'esecuzione, nella quale si svolge ed esaurisce il suo giudizio.

 

Coinvolge invece nella denuncia di illegittimità costituzionale la disciplina delle fasi che precedono e che seguono il procedimento incidentale, del quale era investito, per arrivare a censurare la complessiva disciplina dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili e dei criteri di concessione dell'uso della forza pubblica. Mancando il rapporto di strumentalità necessaria fra la soluzione della questione di legittimità e la decisione del giudizio principale, la questione deve essere dichiarata, secondo la giurisprudenza della Corte (da ultimo sentenza n. 8 del 1993), inammissibile, attesa l'irrilevanza dei profili della questione di legittimità costituzionale riferiti agli artt. 3, 4 e 5 del decreto- legge n. 551 del 1988, in quanto esterni al procedimento previsto dall'art. 2, ultimo comma, dello stesso decreto-legge, ed essendo quest'ultima disposizione denunciata solo come tramite per introdurre le censure riferite agli artt. 3, 4 e 5 del decreto-legge.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, ultimo comma, 3, 4 e 5 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551 (Misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative), sollevata, in riferimento agli artt. 24, primo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Salerno, sezione distaccata di Cava dei Tirreni, con l'ordinanza in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1994.

 

Gabriele PESCATORE, Presidente

 

Cesare MIRABELLI, Redattore

 

Depositata in cancelleria il 06/07/1994.