Ordinanza n. 277 del 1994

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ORDINANZA N. 277

ANNO 1994

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Presidente

Prof. Gabriele PESCATORE

Giudici

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

Avv. Massimo VARI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 42, primo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra), promosso con ordinanza emessa il 23 marzo 1993 dalla Corte dei conti, sezione III giurisdizionale, sul ricorso proposto da Papini Teresa contro il Ministero del Tesoro, iscritta al n. 94 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.12, prima serie speciale, dell'anno 1994.

Udito nella Camera di consiglio dell'8 giugno 1994 il Giudice relatore Fernando Santosuosso.

Ritenuto che la Corte dei conti, sez. III, ha sollevato, con ordinanza emessa il 23 marzo 1993, questione di legittimità costituzionale dell'art. 42, primo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra), nella parte in cui stabilisce che la vedova di militare (o di civile) deceduto per causa bellica perde il diritto a pensione di guerra se contrae nuove nozze con chi fruisca, in tutto o in parte, di un reddito annuo complessivo superiore al limite di legge;

che, secondo il giudice rimettente, la disposizione sarebbe irrazionale, in quanto non coerente sia con la natura risarcitoria del trattamento pensionistico di guerra, sia con il fine di solidarietà da parte dello Stato nei confronti dei soggetti colpiti da gravi eventi bellici;

che la norma si porrebbe altresì in contrasto con l'art. 3 della Costituzione per l'ingiustificata disparità di trattamento a danno della vedova passata a nuove nozze rispetto a quella che non si sia risposata;

con l'art. 2 della Costituzione per violazione del principio di tutela dei diritti dei soggetti che compongono la famiglia intesa come "formazione sociale", oltre che del principio di solidarietà; con l'art.31, primo comma, della Costituzione, in quanto non agevola la formazione della famiglia legittima e l'adempimento dei relativi compiti; con i principi contenuti negli artt. 29, secondo comma, e 30, primo comma, della Costituzione.

Considerato che la questione è già stata sottoposta a questa Corte, la quale, con sentenza n. 361 del 1993, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma impugnata "nella parte in cui stabilisce che la vedova di militare deceduto per causa bellica perde il diritto a pensione se contrae nuove nozze con chi fruisca, o venga a fruire successivamente al matrimonio, di un reddito annuo superiore al limite previsto dall'art. 70 della stessa legge".

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 42, primo comma, del d.P.R.23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra), nella parte in cui stabilisce che la vedova di militare (o di civile) deceduto per causa bellica perde il diritto a pensione di guerra se contrae nuove nozze con chi fruisca, in tutto o in parte, di un reddito annuo complessivo superiore al limite di legge, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 29, secondo comma, 30, primo comma, 31, primo comma, della Costituzione, dalla Corte dei conti, sez. III, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22/06/94.

Gabriele PESCATORE, Presidente

Fernando SANTOSUOSSO, Redattore

Depositata in cancelleria il 30/06/94.