Ordinanza n. 228 del 1994

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ORDINANZA N. 228

 

ANNO 1994

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

In nome del Popolo Italiano

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

composta dai signori:

 

Presidente

 

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

 

Giudici

 

Prof. Gabriele PESCATORE

 

Avv. Ugo SPAGNOLI

 

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

 

Avv. Mauro FERRI

 

Prof. Luigi MENGONI

 

Prof. Enzo CHELI

 

Dott. Renato GRANATA

 

Prof. Giuliano VASSALLI

 

Prof. Francesco GUIZZI

 

Prof. Cesare MIRABELLI

 

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

 

Avv. Massimo VARI

 

Dott. Cesare RUPERTO

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 del R.D. 30 gennaio 1933, n. 1611 (Approvazione del T.U. delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 21 ottobre 1993 dal Pretore di Venezia nel procedimento civile vertente tra Salin Maria ed il Ministero degli Interni, iscritta al n. 800 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1994.

 

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

udito nella camera di consiglio del 27 aprile 1994 il Giudice relatore Renato Granata.

 

Ritenuto che nel corso del giudizio promosso (per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento) da Salin Maria nei confronti del Ministero degli interni - quest'ultimo costituitosi a mezzo di un funzionario della locale Prefettura - il Pretore di Venezia, con ordinanza del 21 ottobre 1993, ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 3 R.D. 30 gennaio 1933 n.1611 (Approvazione del T.U. delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato) per contrasto con gli artt. 3, 24 e 33, comma 5, Cost.;

 

che il Pretore rimettente - premesso che (ex art. 3 r.d. n.161/33 cit.) le amministrazioni dello Stato possono, intesa l'Avvocatura dello Stato, essere rappresentate dai propri funzionari innanzi alle preture e agli uffici di conciliazione - osserva che tale rappresentanza dell'Amministrazione corrisponde all'ipotesi della parte che sta in giudizio personalmente, senza però i limiti che la legge processuale (art.82 c.p.c. e, per le controversie di lavoro, art. 417 c.p.c.) impone alle parti diverse dalla pubblica amministrazione;

 

che tale indiscriminata ammissione della difesa personale contrasta sia con l'esigenza che sia assicurata a tutti, compresa la pubblica amministrazione, una adeguata difesa ai sensi dell'art. 24 Cost.(soprattutto nelle controversie di lavoro concernenti, in prospettiva, anche il pubblico impiego), sia con l'esigenza che per tutti senza discriminazioni (art. 3 Cost.) resti prescritto il previo esame di Stato per esercitare lo jus postulandi (art. 33, comma 5, Cost.);

 

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato chiedendo che la questione sollevata sia dichiarata inammissibile e comunque non fondata;

 

Considerato che la disposizione censurata prevede che le amministrazioni dello Stato possano - intesa l'Avvocatura dello Stato - essere rappresentate dai propri funzionari innanzi al pretore e al giudice conciliatore;

 

che in tale previsione non è ravvisabile violazione della prescrizione dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale (art. 33, comma 5, Cost.) - e conseguentemente la norma censurata neppure rappresenta, sotto questo profilo, una disciplina ingiustificatamente differenziata e lesiva del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) - perchè nella fattispecie non vi è affatto una generale ed indiscriminata autorizzazione all'esercizio dello jus postulandi senza il previo esame di Stato, bensì - come ritiene la giurisprudenza (Cass.22 gennaio 1980 n.485) - si ha che l'Amministrazione sta in giudizio personalmente e ciò avviene a mezzo dei suoi funzionari in ragione del rapporto organico con essi intercorrente ;

 

che non vi è violazione del diritto di difesa (art. 24 Cost.) perchè la disposizione censurata, ammettendo in generale (e non già in forza di specifica autorizzazione del giudice adito) la rappresentanza in giudizio delle amministrazioni dello Stato a mezzo di propri funzionari per tutte le materie affidate alla competenza del pretore e del giudice conciliatore senza i limiti previsti dalla legge processuale (artt. 82 e 417 c.p.c.), assicura non di meno alle stesse un adeguato patrocinio;

 

che infatti da una parte la difesa personale è comunque limitata perchè non rileva indifferenziatamente il rapporto organico in genere, ma è necessario che l'Amministrazione pubblica sia rappresentata da suoi funzionari, che in ragione sia della loro qualifica sia dell'incardinamento nel ruolo organico dell'Amministrazione stessa esprimono una elevata professionalità ed una particolare esperienza;

 

che d'altra parte è previsto che sia < < intesa l'Avvocatura dello Stato>> perchè l'Amministrazione possa determinarsi di essere rappresentata da propri funzionari sicchè vi è una previa valutazione in ordine alla non indefettibile necessità della difesa tecnica da parte dell'organo che istituzionalmente è deputato a difendere in giudizio lo Stato;

 

che comunque la norma censurata non esclude certo che nei giudizi suddetti l'Amministrazione possa avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura del lo Stato sicchè la difesa personale è espressione di una libera scelta;

 

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n.87 e 29, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE.

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 r.d. 30 gennaio 1933 n.1611 (Approvazione del T.U. delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 33, comma 5, della Costituzione, dal Pretore di Venezia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1994.

 

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

 

Renato GRANATA, Redattore

 

Depositata in cancelleria il 08/06/1994.