ORDINANZA N. 195
ANNO 1994
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Giudici
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Francesco GUIZZI
Prof. Cesare MIRABELLI
Prof. Fernando SANTOSUOSSO
Avv. Massimo VARI
Dott. Cesare RUPERTO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 54, terzo comma, e 55, primo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), promosso con ordinanza emessa il 9 febbraio 1993 dalla Corte d'appello di Roma nel procedimento vertente tra la s.p.a. Banco di Santo Spirito e la Curatela del Fallimento della s.r.l. Cave del Sud, iscritta al n. 724 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.51, prima serie speciale, dell'anno 1993.
Visto l'atto di costituzione della s.p.a Banca di Roma;
udito nella camera di consiglio del 13 aprile 1994 il Giudice relatore Renato Granata;
Ritenuto che a seguito di dichiarazione tardiva di credito dell'Esattoria delle imposte dirette di Pontecorvo, che chiedeva di essere ammessa in via privilegiata al passivo del fallimento della società Cave del Sud S.r.l. per la complessiva somma di o 74.571.640 per ratei di imposta ILOR ed IRPEG relativamente all'anno 1982, somma questa comprensiva di interessi già maturati, il Tribunale di Roma con sentenza del 3 agosto 1989 ammetteva, tra l'altro, in via chirografaria, anzichè in sede privilegiata, il credito per gli interessi maturati fino alla data della domanda di insinuazione;
che in relazione (tra l'altro) a tale punto della decisione l'Esattoria proponeva appello, insistendo per l'ammissione in sede privilegiata de gli interessi sui crediti suddetti;
che l'adita Corte d'appello nel corso del giudizio di gravame ha sollevato (con ordinanza del 9 febbraio 1993) questione incidentale di legittimità costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - degli art. 54, comma 3, e 55, comma 1, r.d. 16 marzo 1942 n.267 (legge fallimentare) nella parte in cui non prevede l'estensione del diritto di prelazione agli interessi garantiti da privilegio nei limiti stabiliti dall'art. 2749 c.c.;
che ad avviso della Corte rimettente vi sarebbe un ingiustificato trattamento deteriore riservato ai crediti privilegiati rispetto ai crediti garantiti da pegno od ipoteca in quanto per questi ultimi l'estensione della causa di prelazione agli interessi sui crediti garantiti è generalizzata, mentre per i primi è limitata (in caso di fallimento od altra procedura concorsuale) soltanto ad alcuni crediti privilegiati (crediti di lavoro ovvero di cooperative di produzione e lavoro);
che si è costituita la Banca di Roma S.p.A., quale successore dell'Esattoria del Comune di Pontecorvo, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata come già ritenuto con sentenza n.350 del 1993 emessa a seguito di analoga ordinanza del medesimo giudice rimettente;
Considerato che questa Corte ha già ritenuto non fondata - con riferimento al medesimo parametro - la questione di costituzionalità dell'art. 54, comma 3, cit. non essendo irragionevole la diversità di trattamento, nelle procedure concorsuali, degli interessi relativi ai crediti privilegiati in genere (maturati fino alla dichiarazione di fallimento) rispetto a quelli relativi a crediti assistiti da pegno od ipoteca, mentre l'estensione del privilegio anche agli interessi è stata operata da questa Corte esclusivamente per i crediti di lavoro per la ritenuta violazione dell'art. 36 Cost.(sent. n. 350/93 cit.);
che da una parte la Corte rimettente non prospetta alcun argomento nuovo e diverso da quelli già valutati nella suddetta pronuncia;
che d'altra parte analoga ratio decidendi sussiste anche per gli interessi sui crediti privilegiati maturati dopo la dichiarazione di fallimento ex art. 55, comma 1, cit.;
che quindi la questione di costituzionalità, riferita sia all'una che all'altra norma censurata, è manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n.87 e 29, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli art. 54, comma 3, e 55, comma 1, r.d. 16 marzo 1942 n.267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 maggio 1994.
Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente
Renato GRANATA, Redattore
Depositata in cancelleria il 19/05/1994.