Ordinanza n. 157 del 1994

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ORDINANZA N. 157

ANNO 1994

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Presidente

Prof. Gabriele PESCATORE

Giudici

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

Avv. Massimo VARI

Dott. Cesare RUPERTO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 55 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 (Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti), promosso con ordinanza emessa il 1° aprile 1993 dalla Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Sicilia sul giudizio di responsabilità promosso dal Procuratore generale nei confronti di Tattaresu Gavino, iscritta al n. 581 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1993.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 23 febbraio 1994 il Giudice relatore Massimo Vari.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 1° aprile 1993, il Presidente della Sezione giurisdizionale per la Regione Sicilia della Corte dei conti -nel corso del giudizio di responsabilità per danno erariale proposto dal Procuratore regionale della Corte dei conti contro Tattaresu Gavino- ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.55 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 (Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti), "nella parte in cui limita la possibilità di determinazione presidenziale del danno da risarcire alle sole cause di valore non superiore a lire 480.000", in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione;

che il remittente, ritenuto di poter far ricorso, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, per la determinazione del danno, alla procedura di cui all'art. 55 del regio decreto n. 1214 del 1934, ha rilevato che il limite monetario previsto dalla norma citata, rimasto immutato dal 1972, risulta ormai datato ed avulso da ogni significato economico, in contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

Considerato che, successivamente alla emanazione della ordinanza di rimessione, è entrato in vigore il decreto-legge 15 novembre 1993, n.453 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), convertito in legge 14 gennaio 1994, n. 19;

che l'art. 5, ottavo comma, di tale decreto eleva il limite di somma di cui alla norma impugnata a lire 5.000.000, prevedendo altresì l'aggiornamento di detto limite, in relazione alle variazioni dell'indice ISTAT sul costo della vita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Corte dei conti;

che, pertanto, si rende necessario il riesame della rilevanza della questione da parte del giudice a quo, alla stregua di tale ius superveniens.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 ordina la restituzione degli atti al Presidente della Sezione giurisdizionale per la Regione Sicilia della Corte dei conti.

 Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14/04/94.

Gabriele PESCATORE, Presidente

Massimo VARI, Redattore

Depositata in cancelleria il 21/04/94.