Ordinanza n. 156 del 1994

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ORDINANZA N. 156

ANNO 1994

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Presidente

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Giudici

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

Avv. Massimo VARI

Dott. Cesare RUPERTO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 562, primo e secondo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 25 gennaio 1993 dal Pretore di Lecce - sezione distaccata di Campi salentina - nel procedimento penale a carico di Grasso Nicola, iscritta al n.359 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1993.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 12 gennaio 1994 il Giudice relatore Mauro Ferri.

Ritenuto che il Pretore di Lecce - sezione distaccata di Campi salentina - ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 562, primo e secondo comma, del codice di procedura penale "nella parte in cui non dispone che il giudice per le indagini preliminari, ove accerti che il fatto è diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio, debba trasmettere gli atti al pubblico ministero, ai sensi dell'art.521, secondo comma, del codice di procedura penale, perchè emetta altro decreto di citazione a giudizio senza preclusione per l'imputato di richiedere, ai sensi dell'art. 555, lett.e), del codice di procedura penale, il giudizio abbreviato con riferimento alla nuova contestazione dell'imputazione";

che, secondo quanto espone il giudice a quo, nel corso dell'udienza per il giudizio abbreviato richiesto dall'imputato, il giudice delle indagini preliminari ha ritenuto che il fatto fosse diverso da come descritto nel decreto che disponeva il giudizio e pertanto, non potendo decidere "allo stato degli atti" li ha restituiti al pubblico ministero; quest'ultimo, modificata l'imputazione nel senso indicato dal giudice per le indagini preliminari, ha emesso altro decreto di citazione a giudizio omettendo l'avviso all'imputato della facoltà di richiedere il giudizio abbreviato sulla nuova imputazione, così riconducendo la fattispecie sotto il disposto dell'art. 562, secondo comma, del codice di procedura penale;

che in tal modo, ad avviso del Pretore di Lecce, la norma impugnata avrebbe illegittimamente precluso all'imputato la possibilità di reiterare la richiesta di giudizio abbreviato, ponendosi perciò in contrasto con i parametri costituzionali prima indicati;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione.

Considerato che la norma della cui costituzionalità dubita il Pretore di Lecce attiene alla formazione di un atto - il decreto di citazione a giudizio - già emesso nella fase antecedente a quella dibattimentale in cui si trova il giudizio a quo, e pertanto la norma stessa non può più ricevere applicazione se non previa dichiarazione di nullità del decreto di citazione per mancanza dell'indicazione prevista dall'art.555, lett. e), del codice di procedura penale;

che il secondo comma del citato art. 555 non prevede però tra le ipotesi di nullità del decreto di citazione a giudizio la mancanza della detta indicazione, con la conseguenza che, anche in caso di ritenuta fondatezza della questione sollevata, la stessa non potrebbe comunque avere alcuna concreta rilevanza nella fase processuale in cui si trova il giudice remittente, non essendo stata impugnata, in parte qua, anche la norma di cui al secondo comma dell'art. 555 cit.;

che pertanto la questione va dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 562, primo e secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione dal Pretore di Lecce - sezione distaccata di Campi salentina - con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14/04/94.

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

Mauro FERRI, Redattore

Depositata in cancelleria il 21/04/94.