ORDINANZA N. 136
ANNO 1994
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Giudici
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Francesco GUIZZI
Prof. Cesare MIRABELLI
Avv. Massimo VARI
Dott. Cesare RUPERTO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, secondo e terzo comma, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90 (Disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonchè altre disposizioni urgenti) convertito, con modificazioni, nella legge 26 giugno 1990, n. 165 - recte, dell'art. 30, secondo e terzo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), come sostituiti dall'art. 4 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, nella l. 26 giugno 1990, n. 165 - promosso con ordinanza emessa il 18 novembre 1992 dalla Commissione tributaria di primo grado di Torino sul ricorso proposto dalla società Ortolano S.p.A. contro l'Ufficio Iva di Torino, iscritta al n. 667 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1993.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 9 marzo 1994 il Giudice relatore Gabriele Pescatore.
Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Torino, sul ricorso proposto dalla società Ortolano S.p.A.avverso il silenzio-rifiuto dell'amministrazione finanziaria in ordine ad una istanza di rimborso di un credito Iva, con ordinanza del 18 novembre 1992 (R.O. n. 667 del 1993), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.4, secondo e terzo comma, del d.l. 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 26 giugno 1990, n.165 (recte, dell'art. 30, secondo e terzo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituiti dall'art. 4 del decreto- legge 27 aprile 1990, n.90);
che di tale disposizione è stato dedotto il contrasto con:
- l'art. 76 della Costituzione, per violazione di principi contenuti nella legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente la delega legislativa al Governo per la riforma tributaria, che all'art. 5, punto 10, stabilisce per l'Iva la predisposizione di un congegno atto a facilitare i rimborsi e a snellire la relativa procedura;
- l'art. 3 della Costituzione, per la disparità di trattamento che determinerebbe tra i contribuenti che effettuano operazioni non imponibili di cui agli artt. 8, 8 bis e 9 del d.P.R. n. 633 del 1972, a seconda che esse superino o non il 25 per cento dell'ammontare complessivo delle operazioni effettuate, ammettendo il rimborso solo nel primo caso;
- l'art. 53 della Costituzione, in quanto comporterebbe a carico di talune categorie di contribuenti un aggravio fiscale del tutto svincolato dal principio della capacità contributiva;
- che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la infondatezza della questione.
Considerato che l'ordinanza di rimessione risulta priva di elementi idonei alla individuazione della fattispecie dalla quale trae origine il giudizio principale, e, quindi, del carattere di pregiudizialità, rispetto ad esso, della questione sottoposta all'esame della Corte;
che di questa, pertanto, deve dichiararsi la manifesta inammissibilità per difetto di motivazione sulla sua rilevanza nel giudizio a quo.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, secondo e terzo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), come sostituiti dall'art. 4 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90 (Disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonchè altre disposizioni urgenti), convertito, con modificazioni, nella legge 26 giugno 1990, n. 165, sollevata, in riferimento agli artt. 76, 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Torino con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25/03/94.
Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente
Gabriele PESCATORE, Redattore
Depositata in cancelleria il 13/04/94.