ORDINANZA N. 131
ANNO 1994
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Giudici
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Antonio BALDASSARRE
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Cesare MIRABELLI
Avv. Massimo VARI
Dott. Cesare RUPERTO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 3 febbraio 1989, n. 39 (Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore), in relazione all'art. 2, quarto comma, della stessa legge, promosso con ordinanza emessa il 22 luglio 1993 dal Pretore di Ascoli Piceno, sezione distaccata di San Benedetto del Tronto, nel procedimento civile vertente tra Mario Priori, da un lato, e Rita Sergiacomi e Dino Malizia, dall'altro, iscritta al n.606 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1993.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 9 marzo 1994 il Giudice relatore Cesare Mirabelli.
Ritenuto che nel corso di un procedimento civile promosso da Mario Priori nei confronti di Rita Sergiacomi e Dino Malizia, avente ad oggetto la richiesta di pagamento della provvigione per l'attività di mediazione relativa alla conclusione di una vendita immobiliare, il Pretore di Ascoli Piceno, sezione distaccata di San Benedetto del Tronto, con ordinanza emessa il 22 luglio 1993, accogliendo un'istanza dell'attore, ha sollevato, in riferimento agli artt. 4, 35 e 41 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 3 febbraio 1989, n. 39 (Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore), in relazione all'art. 2, quarto comma, della stessa legge, nella parte in cui, prevedendo l'obbligo di iscrizione nei ruoli degli agenti di affari in mediazione anche per chi svolge in modo occasionale o discontinuo attività per la conclusione di affari relativi ad immobili od aziende avendo ricevuto un mandato a titolo oneroso, attribuisce soltanto a coloro che sono iscritti nei ruoli il diritto alla provvigione;
che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha depositato atto di intervento riservandosi di esporre successivamente i motivi.
Considerato che l'ordinanza di rimessione non esamina i presupposti necessari per l'applicazione delle norme denunciate e non chiarisce, tra l'altro, se risulta essere stato conferito un mandato a titolo oneroso per lo svolgimento di attività volta alla conclusione della vendita;
che, essendo pertanto carente la motivazione sulla rilevanza, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 3 febbraio 1989, n. 39 (Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore), in relazione all'art. 2, quarto comma, della stessa legge, sollevata, in riferimento agli artt.4, 35 e 41 della Costituzione, dal Pretore di Ascoli Piceno, sezione distaccata di San Benedetto del Tronto, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 aprile 1994.
Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente
Cesare MIRABELLI, Redattore
Depositata in cancelleria il 07/04/1994.