Ordinanza n. 93 del 1994
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ORDINANZA N. 93

ANNO 1994

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Presidente

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Giudici

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

Avv. Massimo VARI

Dott. Cesare RUPERTO

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 427 e 542 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 7 giugno 1993 dal Pretore di Macerata nel procedimento penale a carico di Bravi Lorenzo, iscritta al n.473 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1993.

Udito nella camera di consiglio del 26 gennaio 1994 il Giudice relatore Mauro Ferri.

Ritenuto che il Pretore di Macerata ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 427 e 542 del codice di procedura penale nella parte in cui prevedono, nel caso di proscioglimento dell'imputato perchè il fatto non sussiste, la condanna del querelante al pagamento delle spese del procedimento anticipato dallo Stato, anche in assenza di alcuna colpa ascrivibile al querelante stesso.

Considerato che medesima questione è già stata ritenuta fondata da questa Corte che, con sentenza n. 423 del 1993, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 427, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede, nel caso di proscioglimento dell'imputato perchè il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto, che il giudice condanni il querelante al pagamento delle spese anticipate dallo Stato anche in assenza di qualsiasi colpa a questi ascrivibile nell'esercizio del diritto di querela;

che gli effetti di tale decisione si estendono evidentemente anche all'art. 542 dello stesso codice il quale si limita a rinviare all'art. 427 per relationem;

che pertanto la questione sollevata dal Pretore di Macerata va dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità degli artt. 427 e 542 del codice di procedura penale sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Macerata con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 07/03/94.

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

Mauro FERRI, Redattore

Depositata in cancelleria il 15/03/94.