ANNO 1994
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Giudici
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Francesco GUIZZI
Prof. Cesare MIRABELLI
Prof. Fernando SANTOSUOSSO
Avv. Massimo VARI
Dott. Cesare RUPERTO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 427 e 542 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 7 giugno 1993 dal Pretore di Macerata nel procedimento penale a carico di Bravi Lorenzo, iscritta al n.473 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1993.
Udito nella camera di consiglio del 26 gennaio 1994 il Giudice relatore Mauro Ferri.
Ritenuto che il Pretore di Macerata ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 427 e 542 del codice di procedura penale nella parte in cui prevedono, nel caso di proscioglimento dell'imputato perchè il fatto non sussiste, la condanna del querelante al pagamento delle spese del procedimento anticipato dallo Stato, anche in assenza di alcuna colpa ascrivibile al querelante stesso.
Considerato che medesima questione è già stata ritenuta fondata da questa Corte che, con sentenza n. 423 del 1993, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 427, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede, nel caso di proscioglimento dell'imputato perchè il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto, che il giudice condanni il querelante al pagamento delle spese anticipate dallo Stato anche in assenza di qualsiasi colpa a questi ascrivibile nell'esercizio del diritto di querela;
che gli effetti di tale decisione si estendono evidentemente anche all'art. 542 dello stesso codice il quale si limita a rinviare all'art. 427 per relationem;
che pertanto la questione sollevata dal Pretore di Macerata va dichiarata manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità degli artt. 427 e 542 del codice di procedura penale sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Macerata con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 07/03/94.
Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente
Mauro FERRI, Redattore
Depositata in cancelleria il 15/03/94.