SENTENZA N. 89
ANNO 1994
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Giudici
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Francesco GUIZZI
Prof. Cesare MIRABELLI
Avv. Massimo VARI
Dott. Cesare RUPERTO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio promosso con ricorso della Regione Emilia-Romagna notificato il 14 giugno 1993, depositato in Cancelleria il 23 successivo, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del ministro dei trasporti 15 marzo 1993, recante "Disposizioni riguardanti l'idoneità tecnico-professionale, fisica e morale dei direttori di esercizio dei servizi di pubblico trasporto terrestre e dei loro sostituti" ed iscritto al n. 20 del registro conflitti 1993.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 22 febbraio 1994 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;
uditi l'avv. Giandomenico Falcon per la Regione Emilia- Romagna e l'Avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
l. La Regione Emilia-Romagna, con ricorso notificato il 14 giugno 1993, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in ordine al decreto del ministro dei trasporti 15 marzo 1993, recante "Disposizioni riguardanti l'idoneità tecnico-professionale, fisica e morale dei direttori di esercizio dei servizi di pubblico trasporto terrestre e dei loro sostituti", pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 87 del 15 aprile 1993.
La ricorrente censura il predetto decreto come invasivo delle proprie attribuzioni, previste dagli artt. 117, primo comma, e 118, primo comma, della Costituzione, nella materia dei servizi automobilistici di interesse regionale, e ne chiede l'annullamento. Osserva al riguardo che il d.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, recante "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto", ha disciplinato, in attuazione dell'art.1, primo comma, lett. a), della legge di delega 6 dicembre 1978, n. 835, i diversi settori di esercizio delle ferrovie.
Peraltro, in base alla stessa legge di delega (art. 1, primo comma, lett. c), il legislatore delegato avrebbe dovuto "provvedere al riordinamento e all'aggiornamento delle disposizioni per la polizia, la sicurezza e la regolarità dei servizi di trasporto, con il criterio della estensione della validità, oltre che alle ferrovie in concessione o esercitate in regime di gestione commissariale governativa, a tutti gli altri pubblici servizi di trasporto terrestre che siano rimasti di competenza degli organi dello Stato e, per quanto concerne le disposizioni in materia di polizia e sicurezza dell'esercizio, anche ai servizi trasferiti alla competenza delle regioni".
Invece di elaborare una apposita ed organica disciplina - distinta da quella avente ad oggetto le ferrovie - adeguata alla natura dei diversi servizi di trasporto, il d.P.R. n. 753 del 1980, all'art. 1, terzo comma, ha esteso le norme comunque riguardanti le ferrovie in concessione, salvo quanto specificato nei successivi articoli, a tutti gli altri servizi collettivi di pubblico trasporto terrestre di competenza dello Stato e, se concernenti la polizia e la sicurezza dell'esercizio, anche a quelli di competenza delle regioni.
Il titolo ottavo del decreto legislativo ha disciplinato obblighi e responsabilità dei direttori di esercizio delle ferrovie in concessione, subordinando, tra l'altro, l'assenso o il nulla osta a tale incarico da parte della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in con cessione (art. 90, secondo comma) all'accertamento dell'idoneità tecnico-professionale, fisica e morale della persona proposta quale direttore o responsabile dell'esercizio sulla base di disposizioni da stabilirsi con decreto del ministro dei trasporti.
Tali disposizioni sono state poste con l'impugnato d.m. 15 marzo 1993, che espressamente si riferisce anche alle autolinee.
La ricorrente ritiene che non spetta al ministro dei trasporti disciplinare lo svolgimento dell'attività di direttore di esercizio delle autolinee regionali, in quanto tale regolamentazione porrebbe illegittimamente limiti alla possibilità delle Regioni di avvalersi di concessionari dotati di struttura organizzativa diversa da quella indicata nel decreto ministeriale. Per i servizi automobilistici, infatti, già il d.m. 20 dicembre 1991, n. 448, in attuazione della direttiva CEE n. 438 del 1989, fissa i requisiti per le imprese che esercitano il trasporto di viaggiatori con autoveicoli di linea, in modo, oltre che omogeneo sul piano europeo, più equo ed equilibrato rispetto alle condizioni previste nel decreto impugnato, che richiede, tra l'altro, la laurea in ingegneria per il direttore di esercizio. Del resto, osserva la Regione, l'estensione delle disposizioni del titolo ottavo del d.P.R. n.753 del 1980, concepite per le ferrovie, alle autolinee a norma dell'art.1, terzo comma, dello stesso d.P.R. fa, per un verso, salvo "quanto specificato nei successivi articoli", per l'altro è limitata, per i servizi regionali, alle regole in materia di polizia e di sicurezza, quali non sono, se non indirettamente e mediatamente, quelle concernenti i requisiti professionali.
Comunque, il decreto ministeriale impugnato sarebbe in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 90 del d.P.R. n.753, che, al secondo comma, prevede che l'idoneità tecnico- professionale del direttore o del responsabile di esercizio sia accertata "sulla base delle disposizioni che verranno stabilite con decreto del ministro dei trasporti", il quale, pertanto, doveva solo stabilire le modalità per l'accertamento dell'idoneità, e non individuare specifici requisiti professionali che la legge non prevede e la cui esistenza, in quanto fattore di limitazione della libertà professionale, dovrebbe essere soggetta al principio di legalità sostanziale.
2. Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri col patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la manifesta infondatezza del ricorso, ritenendo che competa allo Stato stabilire i requisiti tecnico-professionali e morali delle persone addette ad un pubblico servizio che, come quello del trasporto, deve obbedire ad esigenze di sicurezza.
3. Nella pendenza del giudizio davanti alla Corte è stato emanato il 30 luglio 1993, e pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 190 del 14 agosto 1993, il decreto del ministro dei trasporti avente ad oggetto "modificazioni al decreto ministeriale 15 marzo 1993 recante disposizioni riguardanti l'idoneità tecnico-professionale, fisica e morale dei direttori di esercizio dei servizi di pubblico trasporto terrestre e dei loro sostituti". Tale decreto ha, tra l'altro, escluso dalla applicazione delle disposizioni del d.m. 15 marzo 1993 l'esercizio delle autolinee.
Pertanto, la Regione Emilia-Romagna e l'Avvocatura generale dello Stato hanno concordemente ritenuto, in nota depositata in udienza, che possa considerarsi cessata la materia del contendere.
Considerato in diritto
l. La Regione Emilia-Romagna, con il ricorso indicato in epigrafe, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato chiedendo a questa Corte di dichiarare, sulla base degli artt. 117, primo comma, e 118, primo comma, che non spetta allo Stato dettare, in attuazione del d.P.R.11 luglio 1980, n. 753, disposizioni riguardanti l'idoneità tecnico- professionale, fisica e morale dei direttori di esercizio dei servizi automobilistici di interesse regionale, e, conseguentemente, di annullare il decreto in data 15 marzo 1993 con il quale il ministro dei trasporti ha impartito tali disposizioni nella parte in cui esse si riferiscono all'esercizio di autolinee.
In via subordinata, per l'ipotesi in cui fosse ritenuta applicabile a tutti i servizi di trasporto la disciplina relativa all'incarico di direttore di esercizio delle ferrovie in concessione dettata dal predetto d.P.R. n. 753 del 1980, la regione ha eccepito la illegittimità costituzionale dello stesso per violazione dei principi contenuti nella legge delega 6 dicembre 1978, n. 835. Secondo la ricorrente, tale legge non prevedeva una generalizzata estensione delle regole dettate per le ferrovie ad ogni tipo di trasporto, ma un'apposita normativa delegata riferita al riordinamento ed all'aggiornamento delle disposizioni per la polizia, la sicurezza e la regolarità dei servizi di trasporto.
2. Nelle more del giudizio davanti alla Corte, è stato emanato il 30 luglio 1993 il decreto del ministro dei trasporti avente ad oggetto "modificazioni al decreto ministeriale 15 marzo 1993 recante disposizioni riguardanti l'idoneità tecnico-professionale, fisica e morale dei direttori di esercizio dei servizi di pubblico trasporto terrestre e dei loro sostituti", il quale, per la parte che qui rileva, ha escluso l'applicazione alle autolinee della disciplina posta dal decreto impugnato dalla Regione Emilia- Romagna.
A seguito della sopravvenienza di tale normativa, le parti hanno chiesto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere.
In effetti, il decreto ministeriale del 30 luglio 1993 ha escluso il riferimento alle linee automobilistiche delle disposizioni del decreto del ministro dei trasporti 15 marzo 1993, riguardanti l'idoneità tecnico-professionale, fisica e morale dei direttori di esercizio dei servizi di pubblico trasporto terrestre e dei loro sostituti. Si è realizzato, così, il soddisfacimento della pretesa della Regione ricorrente ed è venuto meno il suo interesse alla pronunzia di merito.
Va, pertanto, dichiarata l'improcedibilità del conflitto di attribuzione in esame per sopravvenuta carenza d'interesse.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara improcedibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Emilia-Romagna, con il ricorso in epigrafe, nei confronti del decreto del ministro dei trasporti del 15 marzo 1993, recante "Disposizioni riguardanti l'idoneità tecnico-professionale, fisica e morale dei direttori di esercizio dei servizi di pubblico trasporto terrestre e dei loro sostituti".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 07/03/94.
Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente
Gabriele PESCATORE, Redattore
Depositata in cancelleria il 15/03/94.