Ordinanza n. 66 del 1994

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ORDINANZA N. 66

 

ANNO 1994

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

In nome del Popolo Italiano

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

composta dai signori:

 

Presidente

 

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

 

Giudici

 

Prof. Gabriele PESCATORE

 

Avv. Ugo SPAGNOLI

 

Prof. Antonio BALDASSARRE

 

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

 

Avv. Mauro FERRI

 

Prof. Luigi MENGONI

 

Prof. Enzo CHELI

 

Dott. Renato GRANATA

 

Prof. Giuliano VASSALLI

 

Prof. Francesco GUIZZI

 

Prof. Cesare MIRABELLI

 

Avv. Massimo VARI

 

Prof. Cesare RUPERTO

 

ha pronunciato la seguente

 

 

ORDINANZA

 

 

nei giudizi di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 115, secondo comma, lettera c) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) e 36 del d.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42 (Disposizioni correttive e di coordinamento sistematico- formale, di attuazione e transitorie relative al testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), promossi, con due ordinanze, emesse il 2 novembre 1992 dalla Commissione tributaria di primo grado di Firenze, sui ricorsi proposti da Roggi Sergio e Panerai Massimo contro l'Intendenza di Finanza di Firenze, iscritte ai nn. 391 e 392 del registro ordinanze 1993 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno 1993.

 

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

udito nella camera di consiglio del 12 gennaio 1994 il Giudice relatore Massimo Vari.

 

Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Firenze, con due ordinanze di identico contenuto emesse il 2 novembre 1992 (pervenute alla Corte costituzionale il 23 giugno 1993) nei procedimenti promossi, rispettivamente, da Roggi Sergio e da Panerai Massimo contro il silenzio rifiuto dell'Intendenza di Finanza di Firenze, in ordine alle istanze di rimborso delle somme corrisposte, in sede di autotassazione ILOR, sul reddito di collaboratore dell'impresa familiare, con riferimento all'anno 1980- ha sollevato, in relazione agli artt. 3 e 53 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art.115, secondo comma, lettera c) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e dell'art. 36 del d.P.R.4 febbraio 1988, n. 42;

 

che la sollevata questione concerne i limiti di retroattività dei più favorevoli principi di cui all'art. 115 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, che esclude dall'imposizione ILOR "i redditi delle imprese familiari imputati ai familiari collaboratori a norma del quarto comma dell'art. 5", tenuto conto che, ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. 4 febbraio 1988, n.42, detto regime si estende ai periodi d'imposta precedenti, a condizione, però, che le relative dichiarazioni risultino conformi alla normativa del predetto decreto, contenente il testo unico delle imposte sui redditi;

 

che, a tal riguardo, le ordinanze di rimessione osservano che, ai fini del requisito della conformità della dichiarazione, occorre tener conto della fondamentale differenza fra l'art. 5 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, vigente nel 1980, secondo il quale l'imputazione del reddito a ciascun familiare era proporzionale alla quota di partecipazione agli utili, e il d.P.R. n. 917 del 1986 che - recependo i principi del decreto legge 19 dicembre 1984, n.853, convertito nella legge 17 febbraio 1985, n. 17- ha previsto, all'art.5, quarto comma, che al collaboratore familiare possa essere imputata una quota di reddito dell'impresa non superiore al 49% dell'ammontare risultante dalla dichiarazione dell'imprenditore;

 

che, sempre ad avviso del giudice remittente, la ricordata normativa fa sì che, se il titolare dell'impresa familiare percepiva, prima dell'entrata in vigore della legge n. 17 del 1985, una quota di reddito superiore al 51%, il reddito del collaboratore andrebbe esente da imposta, mentre in caso contrario sarebbe soggetto ad ILOR;

 

che, pertanto, secondo l'ordinanza, tale differente trattamento, frutto della interferenza tra norme affatto casuali, urterebbe con i principi di ragionevolezza e di uguaglianza, nonchè con quello della capacità contributiva;

 

che l'Avvocatura generale dello Stato, intervenuta per il Presidente del Consiglio dei ministri, ha chiesto, nel primo giudizio che la questione venga dichiarata infondata e, nel secondo, che la stessa venga dichiarata inammissibile ovvero infondata.

 

Considerato che i giudizi, per la identità delle questioni sollevate, vanno riuniti e congiuntamente decisi;

 

che, quanto al merito degli stessi, la denunciata disparità di trattamento è conseguenza propria della ratio ispiratrice dell'art. 36 del d.P.R n. 42 del 1988 che riflette per il passato i principi contenuti nel testo unico approvato con d.P.R. n. 917 del 1986, alla duplice condizione che vi sia confrontabilità fra la fattispecie regolata nella nuova disciplina e nel precedente ordinamento e, al tempo stesso, che vi sia stato un adeguamento spontaneo del contribuente alla nuova normativa, reso manifesto dalla dichiarazione e sul presupposto, evidentemente, che i principi codificati dal testo unico fossero, in buona sostanza, desumibili dal precedente ordinamento;

 

che tale disposizione, che si inserisce nella fase di passaggio al nuovo ordinamento tributario di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, venendo anche incontro all'esigenza di superare casi oggetto di contestazione, appare, atteso il suo carattere transitorio, tutt'altro che irragionevole e non urta, pertanto, con i principi degli artt. 3 e 53 della Costituzione.

 

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 115, secondo comma, lettera c) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) e dell'art. 36 del d.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42 (Disposizioni correttive e di coordinamento sistematico-formale, di attuazione e transitorie relative al testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R.22 dicembre 1986, n. 917), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe.

 

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 1994.

 

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

 

Massimo VARI, Redattore

 

Depositata in cancelleria il 24/02/1994.