ORDINANZA N. 58
ANNO 1994
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Giudici
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Francesco GUIZZI
Prof. Cesare MIRABELLI
Prof. Fernando SANTOSUOSSO
Avv. Massimo VARI
Dott. Cesare RUPERTO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 51 e 53 del d.P.R. 6 marzo 1978, n.218 (Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno) e degli artt. 4, 16 e 17 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 (Disciplina delle espropriazioni forzate per pubblica utilità), promosso con ordinanza emessa il 1° dicembre 1992 dal Consiglio di Stato - sezione IV giurisdizionale - sul ricorso proposto dal Prefetto di Cosenza contro Bianco Angelo ed altri, iscritta al n. 597 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1993.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1994 il Giudice relatore Gabriele Pescatore.
Ritenuto che il Consiglio di Stato, nel corso di un giudizio d'impugnazione di una sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Calabria - sezione di Catanzaro - che aveva annullato un decreto di espropriazione di terreni destinati ad opere per lo sviluppo industriale, con ordinanza in data 1 dicembre 1992 (R.O. n. 597/1993), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale "dell'art. 53 del d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 e dei connessi artt. 51 dello stesso d.P.R. e 4, 16 e 17 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, nella parte in cui non dispongono, nei confronti dei soggetti espropriandi, forme di comunicazione personale dei procedimenti espropriativi avviati";
che, ad avviso del collegio remittente, la normativa impugnata si porrebbe in contrasto con il principio di buon andamento dell'amministrazione (art. 97 della Costituzione) per la mancata partecipazione al procedimento dei privati direttamente interessati, nonchè con il principio di uguaglianza (art. 3 della Costituzione) sotto il profilo della minore tutela, per i proprietari espropriandi, della effettività del principio partecipativo, rispetto alla disciplina dettata dagli artt. 10 e 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 in ordine ai procedimenti ablatori ivi previsti;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la inammissibilità o la infondatezza della causa;
considerato che non si rinviene nell'ordinanza alcun elemento per stabilire se da parte dell'espropriante siano state fornite agli espropriandi indicazioni utili al fine di consentire l'esercizio della facoltà di formulare osservazioni prima dell'adozione del provvedimento di espropriazione (cfr. Cons.Stato, Ad.Plen., 18 giugno 1986, n. 6);
che, pertanto, non è possibile stabilire la rilevanza della questione, che è, quindi, manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 51 e 53 del d.P.R. 6 marzo 1978, n.218 (Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno) e 4, 16 e 17 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 (Disciplina delle espropriazioni forzate per pubblica utilità), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Consiglio di Stato con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 09/02/94.
Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente
Gabriele PESCATORE, Redattore
Depositata in cancelleria il 23/02/94.