ORDINANZA N. 55
ANNO 1994
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Giudici
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Francesco GUIZZI
Prof. Cesare MIRABELLI
Prof. Fernando SANTOSUOSSO
Avv. Massimo VARI
Prof. Cesare RUPERTO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 22, primo comma, numero 6 e 25 della legge 31 maggio 1975, n.191 (Nuove norme per il servizio di leva), promosso con ordinanza emessa il 7 settembre 1992 dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, Sezione distaccata di Catania sul ricorso proposto da Leonde Eugenio contro il Ministero della difesa, iscritta al n. 429 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35 prima serie speciale, dell'anno 1993.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 1° dicembre 1993 il Giudice relatore Massimo Vari.
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 7 settembre 1992, il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, Sezione distaccata di Catania sul ricorso proposto da Eugenio Leonde contro il Ministero della difesa- ha sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art.22, primo comma, numero 6 (come sostituito dall'art. 3 della legge 11 agosto 1991, n. 269) e dell'art. 25 della legge 31 maggio 1975, n.191, in relazione all'art. 3, primo comma, della Costituzione, per l'irragionevole discriminazione, rispetto a soggetti che si trovano in eguale condizione, posta in essere dalle norme denunciate;
che la questione è stata sollevata nel corso di un giudizio promosso per l'annullamento, previa sospensione, del provvedimento con il quale il Consiglio di leva di terra di Caltanissetta, in data 29 maggio 1992, ha respinto un'istanza di ammissione alla dispensa dal compiere la ferma di leva, nonchè per l'annullamento della cartolina precetto n.446 del 15 luglio 1992 e di tutti gli atti anteriori e posteriori connessi e collegati;
che, secondo quanto risulta dall'ordinanza, l'istanza è stata respinta perchè l'interessato, pur trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 22, primo comma, numero 6, della legge n. 191 del 1975 e cioé di appartenente a famiglia di cui altri due figli hanno prestato o prestino il servizio militare- ha presentato la domanda oltre il termine prescritto dall'art. 25 della medesima legge;
che, in sede di esame della domanda di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati, il Tribunale ha ritenuto di sollevare d'ufficio questione di legittimità costituzionale;
che, ad avviso del giudice remittente, il trattamento riservato a chi versi nella condizione prevista dal predetto art. 22, primo comma, numero 6, relativo alla dispensa a domanda, è deteriore rispetto a quello riservato ai giovani arruolati che si trovino in condizioni analoghe, quali quelle previste ad esempio dall'art. 100, lettera d), del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, relativo alla dispensa di autorità, sotto il profilo della previsione di un termine decadenziale solamente per far valere il titolo della dispensa a domanda, nonostante che ragioni analoghe siano sottese alle ipotesi di dispensa previste da entrambe le norme sopra menzionate;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata, in quanto le due situazioni poste a raffronto dalla ordinanza di rimessione appaiono completamente diverse.
Considerato che la ratio ispiratrice dell'art. 22 della legge n. 191 del 1975 è diversa da quella dell'art. 100 del d.P.R. n.237 del 1964, in quanto nel primo caso, vale a dire quello di dispensa a domanda, la previsione di un termine per la proposizione dell'istanza appare collegata con le particolari esigenze organizzative dell'amministrazione connesse alla formazione delle liste di leva ed alle successive conseguenti operazioni di arruolamento e chiamata alle armi, mentre, nel secondo caso, la norma ha per oggetto le situazioni in cui, in presenza di eccedenze rispetto al fabbisogno del personale da avviare alle armi, è la stessa amministrazione ad avere interesse a dispensare dalla leva un certo numero di soggetti rientranti nelle categorie da indicarsi da parte di un decreto ministeriale;
che, pertanto, trattandosi di situazioni che, in considerazione delle esigenze alle quali rispondono, non sono fra loro comparabili, la questione va dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 22, primo comma, numero 6, della legge 31 maggio 1975, n. 191 (Nuove norme per il servizio di leva) come sostituito dall'art. 3 della legge 11 agosto 1991, n. 269 (Modifiche ed integrazioni agli artt. 21 e 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, ed all'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, come sostituito dall'art. 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, in materia di dispensa e di rinvio del servizio di leva)- e dell'art. 25 della stessa legge 31 maggio 1975, n.191, sollevata in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il il 9 febbraio 1994.
Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente
Massimo VARI, Redattore
Depositata in cancelleria il 23/02/1994.