Ordinanza n. 43 del 1994

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ORDINANZA N. 43

ANNO 1994

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Presidente

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Giudici

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

Avv. Massimo VARI

Dott. Cesare RUPERTO

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, settimo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), promosso con ordinanza emessa il 12 marzo 1993 dal pretore di Voghera nei procedimenti ci vili riuniti vertenti tra Mario Zanlungo ed altri e la U.s.l. n.79 di Voghera, iscritta al n. 369 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno 1993.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 12 gennaio 1994 il Giudice relatore Gabriele Pescatore.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 12 marzo 1993 il pretore di Voghera ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dell'art. 4, settimo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

che ad avviso del giudice a quo la norma censurata - stabilendo che con il Servizio sanitario nazionale può intercorrere un unico rapporto e che tale rapporto è incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato e con altri rapporti anche di natura convenzionale con lo stesso Servizio sanitario - violerebbe gli artt. 3 e 97 della Costituzione;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza ovvero infondata;

considerato che l'ordinanza di rimessione non contiene alcuna motivazione in ordine alla rilevanza della questione nel giudizio a quo, nè consente comunque di desumerla da una descrizione sia pure sommaria della fattispecie oggetto del giudizio;

che conseguentemente la questione va dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4, settimo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal pretore di Voghera, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 07/02/94.

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

Gabriele PESCATORE, Redattore

Depositata in cancelleria il 17/02/94.