ORDINANZA N. 28
ANNO 1994
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Giudici
Prof. Gabriele PESCATORE giudice
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Francesco GUIZZI
Prof. Cesare MIRABELLI
Prof. Fernando SANTOSUOSSO
Avv. Massimo VARI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 577 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa l'11 marzo 1993 dalla Corte d'Appello di Milano nel procedimento penale a carico di Kamenetzky Michele, iscritta al n. 599 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1993.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 1° dicembre 1993 il Giudice relatore Francesco Guizzi;
Ritenuto che nel corso del procedimento penale a carico di Kamenetzky Michele, imputato del delitto di diffamazione a mezzo stampa in danno della società cooperativa a r.l. "Centro ingrosso fiori", la Corte di appello di Milano, il 25 febbraio 1993, con ordinanza letta in udienza ha sospeso il giudizio < fino alla definizione della questione> di legittimità costituzionale pendente avanti alla Corte costituzionale per < fattispecie analoga sollevata con ordinanza 24 gennaio 1992 di questa Corte> (di appello);
che con successiva ordinanza in data 11 marzo 1993 la Corte milanese, in risposta alla memoria presentata dalla difesa del Kamenetzky, vista la propria ordinanza del 25 febbraio 1993 che < disponeva la sospensione del giudizio in corso, in quanto davanti alla Corte costituzionale e' pendente questione di legittimità costituzionale dell'articolo 577 del codice di procedura penale>, ha trasmesso gli atti a questa Corte, integrando così il precedente provvedimento.
Considerato che con la prima ordinanza, pronunziata all'udienza del 25 febbraio 1993, la Corte d'appello di Milano, senza aver formalmente sollevato le questioni di legittimità costituzionale delle quali non fa che un mero cenno nel corpo della lapidaria motivazione e, asserendo di averla già rimessa a questa Corte con altro provvedimento dello stesso ufficio giudiziario, ha irritualmente sospeso il giudizio < fino alla definizione dell'(altra) questione sollevata con ordinanza 24 gennaio 1992>;
che, con la seconda ordinanza, pronunciata in data 11 marzo 1993, a integrazione della prima, ha disposto l'invio alla Corte costituzionale di tutti gli atti del procedimento de quo;
che, anche a volerla considerare sollevata, la questione di costituzionalità riferita per relationem ad altro provvedimento dello stesso ufficio e' priva di qualunque, anche minima, motivazione;
che la seconda ordinanza con la quale la Corte rimettente ha inteso dare sostegno alla prima, del tutto priva degli elementi costitutivi e necessari a delimitare il thema decidendum (non potendosi certo questo ricavare soltanto dall'accostamento delle norme parametro con quelle < impugnate>), nulla ha sostanzialmente aggiunto, essendosi limitata a trasmettere gli atti del procedimento de quo a questa Corte;
che, pertanto, la questione e' manifestamente inammissibile.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 577 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 112 della Costituzione, dalla Corte di appello di Milano con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26/01/94.
Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente
Francesco GUIZZI, Redattore
Depositata in cancelleria il 10/02/94.