Sentenza n. 14 del 1994

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SENTENZA N. 14

ANNO 1994

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Presidente

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Giudici

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

Avv. Massimo VARI

Dott. Cesare RUPERTO

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 122 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), promosso con ordinanza emessa il 18 gennaio 1993 dal Pretore di Udine nel procedimento civile vertente tra Passone Dinea e l'I.N.A.I.L., iscritta al n. 126 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1993.

Visti gli atti di costituzione di Passone Dinea e dell'I.N.A.I.L.;

udito nell'udienza pubblica del 14 dicembre 1993 il Giudice relatore Fernando Santosuosso;

uditi l'avvocato Franco Agostini per Passone Dinea e l'avvocato Nicola D'Angelo per l'I.N.A.I.L.

 

Ritenuto in fatto

 

l. Nel corso di un giudizio ordinario, il Pretore di Udine, in qualità di giudice del lavoro, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 122 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), in riferimento agli artt. 3, 24 e 38 della Costituzione.

In tale giudizio, la ricorrente Passone Dinea, premesso che il marito Gasparini Dante era stato in vita affetto da silicosi, malattia per la quale l'I.N.A.I.L. gli aveva riconosciuto la rendita, e che tale affezione si era aggravata al punto da causare la morte in data 21 febbraio 1988; e precisato di aver presentato infruttuosamente domanda all'I.N.A.I.L. di rendita superstiti in data 24 settembre 1988, chiedeva che il Pretore, accertato il nesso di causalità tra la pregressa patologia respiratoria del marito e l'avvenuto decesso, condannasse l'I.N.A.I.L. a riconoscerle la rendita spettante ai superstiti.

L'I.N.A.I.L., costituitosi, si era opposto alla domanda, eccependo, tra l'altro, che la ricorrente era incorsa nella decadenza prevista dal citato art. 122 del d.P.R. n. 1124 del 1965, in base al quale gli eventuali aventi diritto alla rendita superstiti, in caso di morte sopraggiunta in conseguenza dell'infortunio (o della malattia professionale) dopo la liquidazione della rendita da inabilità permanente, avrebbero dovuto presentare domanda entro 90 giorni dalla data della morte.

Nel corso del procedimento, la ricorrente ha dedotto l'illegittimità costituzionale della norma di cui sopra ed il Pretore, con ordinanza 5 febbraio 1993, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale nei termini sopra indicati.

In punto di rilevanza, il Pretore osserva che il termine di decadenza previsto dalla norma denunziata e' ritenuto, per prevalente giurisprudenza della Corte di cassazione, di natura sostanziale, tale cioe' che il suo mancato rispetto determina l'estinzione del diritto senza alcuna possibilità di sanatoria, e che pertanto, vigendo il termine di decadenza previsto da detto articolo, la vedova ricorrente avrebbe visto irrimediabilmente respinto il proprio ricorso.

Circa la non manifesta infondatezza, il giudice a quo richiama la sentenza n. 85 del 1968, con la quale questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 28 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, nella parte in cui, in contrasto con gli artt. 24, primo comma, e 38 della Costituzione, stabiliva che la domanda diretta ad ottenere la rendita doveva essere proposta dai superstiti del lavoratore, deceduto a causa dell'infortunio dopo la liquidazione della rendita per inabilità permanente, entro un mese dalla data della morte.

A parere del giudice a quo, le ragioni addotte a sostegno di tale decisione appaiono valide anche in relazione al termine di cui all'art. 122 ora impugnato, in particolare per il richiamo contenuto in quella pronuncia al "turbamento di carattere psicologico ed affettivo che la morte di un congiunto suscita, di norma, nell'ambito della famiglia, con ripercussioni innegabili sull'attività che i superstiti devono svolgere sollecitamente, per salvaguardare i loro interessi patrimoniali, ricollegati all'evento luttuoso; attività che può trovare maggiore difficoltà di espletamento, anche nell'eventuale scarsa conoscenza delle disposizioni legislative e regolamentari da parte dei superstiti".

Come ulteriore motivo di illegittimità della disposizione, il giudice rimettente sottolinea come detto termine decorra dalla data della morte del lavoratore: da un elemento di fatto cioe' che prescinde dal riscontro che del decesso sia pervenuta tempestiva notizia agli interessati.

In senso contrario a quanto rilevato, non sembra al giudice a quo decisiva la previsione contenuta nel successivo art. 123 dello stesso d.P.R., che impone all'I.N.A.I.L., nel caso ad esso risulti che i superstiti dell'infortunato non ne fossero informati, di dare loro notizia del decesso, appena venutone a conoscenza, stabilendo che in tali casi il termine di 90 giorni, a pena di decadenza, decorre dal giorno nel quale i superstiti ricevono notizia del decesso.

Motiva infine il giudice rimettente, a confutazione della tesi dell'I.N.A.I.L., che il termine di novanta giorni non e' funzionalmente collegato all'accertamento tempestivo della relazione causale tra l'infortunio o la malattia professionale ed il decesso: oltre infatti alla necessaria valutazione del progresso della scienza medica (che consentirebbe indagini efficienti sul rapporto causale tra evento professionale e decesso anche dopo 90 giorni), occorre tener presente che una cosa e' la difficoltà di prova dell'indicato nesso causale da parte del ricorrente superstite, tanto più difficile quanto maggiore sarà il tempo trascorso tra il decesso e l'azione svolta per accertare il nesso, altra cosa e' violare, con la previsione di un termine troppo breve, il diritto del ricorrente ad agire giudizialmente e quindi a fornire la prova stessa.

Infine, il Pretore aggiunge che farebbe dubitare della legittimità dell'art. 122 del d.P.R. n. 1024 del 1965 anche la considerazione che tale norma aggiunge, contro ogni ragionevolezza, all'ordinario termine di prescrizione dell'azione diretta al conseguimento della prestazione assicurativa, previsto dall'art. 112 del d.P.R. n.1124 del 1965 e valevole anche per l'azione di riconoscimento della rendita ai superstiti, un ulteriore termine di decadenza limitato alla sola rendita ai superstiti. Irrazionalità che sarebbe rafforzata ove si consideri che il termine di decadenza di 90 giorni opera soltanto quando già fosse avvenuta in vita la liquidazione della rendita da inabilità permanente, e non anche invece quando la morte sia istantanea e coincidente con l'evento (infortunio o malattia professionale). In quest'ultima ipotesi, infatti, la normativa in vigore prevede soltanto il termine prescrizionale, nonostante sia identica, in entrambe le ipotesi, la necessità di un accertamento medico legale in ordine all'idoneità dell'evento professionale a produrre la morte.

2. Si e' costituita Passone Dinea, chiedendo che la questione, a seconda dell'interpretazione del quadro normativo che farà propria la Corte, venga ritenuta inammissibile ovvero, in subordine, accolta.

Circa la richiesta pronuncia di inammissibilità, sostiene la parte che la disposizione oggetto del presente giudizio non sarebbe applicabile al caso di specie, giacche' tale norma si riferirebbe soltanto agli infortuni sul lavoro, e non anche alle malattie professionali. Secondo tale prospettazione, per giustificare l'applicazione del termine di decadenza in questione anche alle malattie professionali, non sarebbe sufficiente il generico richiamo contenuto nell'art. 131 del medesimo d.P.R. n.1124 del 1965, il quale prevede che per le malattie professionali si applicano in generale le disposizioni concernenti gli infortuni sul lavoro. A sostegno di questa tesi, la difesa della Passone richiama l'attenzione sull'inciso "salvo le disposizioni speciali contenute nel presente capo", che rivelerebbe l'intenzione del legislatore di dettare disposizioni speciali relativamente alle malattie professionali in agricoltura: non avendo invece nulla disposto quanto alla silicosi, se ne dovrebbe inferire, stante la specialità delle norme che disciplinano il riconoscimento e la attribuzione della rendita per quest'ultima, che non si possa applicare l'art. 122 ai casi di morte per silicosi.

Qualora non si accogliesse detta eccezione, la questione dovrebbe essere accolta, secondo la parte, per le motivazioni già contenute nell'ordinanza di rimessione: motivazioni che sarebbero rafforzate dalle sentenze di questa Corte n. 206 del 1988, n. 544 del 1990 e n. 246 del 1992.

A detti motivi la difesa della Passone aggiunge che, a suo avviso, si riscontrerebbe pure la violazione dell'art. 76 della Costituzione per eccesso di delega del d.P.R. n. 1124 del 1965: la fissazione del termine di cui all'art. 122 non potrebbe farsi rientrare nel concetto di "modifiche, correzioni ed ampliamenti", ne' nel concetto di "maggiore speditezza e semplicità delle procedure amministrative", contenuti nell'art. 30 della legge 19 gennaio 1963, n. 15; tanto più che, secondo la delega, le norme delegate non potevano disporre "comunque la diminuzione o il peggioramento delle prestazioni".

3. Si e' costituito l'I.N.A.I.L., concludendo nel senso della inammissibilità o non fondatezza della questione.

A fondamento di tale richiesta, la difesa dell'Istituto sostiene che la norma denunziata, lungi dal contrastare con i parametri costituzionali presi in considerazione dal giudice rimettente, tutelerebbe adeguatamente due esigenze che immediatamente fanno capo rispettivamente all'I.N.A.I.L. ed ai superstiti: quella di mettere l'Istituto in condizione di dare tempestivamente corso al procedimento di accertamento del nesso tra il decesso e la malattia professionale o l'infortunio per i quali l'assicurato, in vita, godeva di rendita, e quella, propria dei superstiti, di conseguire il soddisfacimento di un proprio - e non iure ereditatis - diritto alla particolare prestazione previdenziale; e ciò in virtù di quanto disposto dal successivo art. 123, anche ove i superstiti stessi non fossero ( o non siano) a conoscenza del decesso del proprio congiunto infortunato o tecnopatico.

A sostegno delle proprie argomentazioni, la difesa dell'I.N.A.I.L. richiama in primo luogo la giurisprudenza costituzionale formatasi sull'art. 38 della Costituzione, relativo, a suo dire, più all'adeguamento dei mezzi di carattere previdenziale alle esigenze della vita dell'infortunato che alle modalità necessarie a conseguirli (a meno che esse siano tali - e non sarebbe l'ipotesi in questione - da comprometterne il conseguimento): ricorda inoltre come questa Corte ha ritenuto pienamente legittime le regole con cui viene condizionata l'insorgenza di tali diritti, rilevando che la congruità di un termine posto per l'esercizio di un diritto va valutata non solo in rapporto all'interesse di chi ha l'onere di osservarlo, ma anche con riguardo alla funzione assegnata al termine stesso dall'ordinamento giuridico. Tale funzione, nel caso di specie, si identifica sia nel raggiungimento di un equilibrato contemperamento di interessi pubblici ed individuali, che nella realizzazione del principio dell'affidamento.

Infine la difesa dell'I.N.A.I.L. ricorda che sono molte le situazioni soggettive che l'ordinamento sottopone ad un regime di decadenza per il mancato compimento di un breve termine o di un determinato atto, precisando che sarebbe assurdo intendere che l'art. 113 della Costituzione assicuri sempre la tutela giurisdizionale, per affermarne la perpetuità; il che vorrebbe dire proclamare la perennità di ogni diritto soggettivo e l'impossibilità di assoggettarlo a decadenza o prescrizione.

In conclusione, la difesa dell'I.N.A.I.L. ribadisce che la ragionevolezza, idoneità e congruità del termine di novanta giorni di cui all'art.122 del d.P.R. n. 1124 del 1965, acquista maggiore o migliore connotazione ove si consideri che il successivo art. 123 obbliga l'istituto, se risulta che i superstiti dell'infortunato non erano informati del decesso, di darne loro notizia; e così per essi il termine di novanta giorni decorre dal momento in cui questi sono venuti a conoscenza dell'evento luttuoso.

 

Considerato in diritto

 

l. Il Pretore di Udine dubita della legittimità costituzionale dell'art. 122 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), in riferimento agli artt. 3, 24, e 38 della Costituzione, nella parte in cui prevede che debba essere proposta entro il termine decadenziale di novanta giorni dalla data della morte dell'infortunato sul lavoro la domanda dei superstiti per ottenere la rendita nella misura e nei modi stabiliti dall'art.85 dello stesso d.P.R.

2. L'ordinanza di rimessione richiama la sentenza n. 85 del 1968 con la quale questa Corte dichiarò la illegittimità di analogo termine decadenziale, previsto dal precedente testo unico, in tema di infortuni sul lavoro e di malattie professionali (precisamente l'art.28 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765), nella parte in cui stabiliva che la domanda dei superstiti del lavoratore deceduto a causa dell'infortunio doveva essere proposta entro il termine di un mese dalla data della morte. Il Pretore rimettente ritiene anzitutto che le ragioni addotte a sostegno di quella decisione restano valide anche per il termine di novanta giorni, ancora troppo breve, introdotto dal nuovo testo unico (di cui al d.P.R. n. 1124 del 1965). Ne' varrebbe osservare in contrario, soggiunge il Pretore, che tale termine sarebbe necessario per consentire all'I.N.A.I.L. l'accertamento tempestivo del nesso causale tra infortunio o malattia e il decesso poiche', oltre a considerare che ciò può realizzarsi grazie ai progressi della scienza medica anche a distanza di molto tempo, una cosa e' la difficoltà di prova, ed altra cosa e' conculcare il diritto del ricorrente di agire giudizialmente; ed in ogni caso l'I.N.A.I.L. non potrà valersi della caducazione anche del termine di novanta giorni, in quanto ogni pregiudizio conseguente al ritardo di azione opererà a livello probatorio solo a carico del ricorrente.

A questo punto l'ordinanza di rimessione espone alcuni argomenti intesi a sostenere l'illegittimità della norma non solo per l'incongruità del termine di novanta giorni, ma anche per la previsione di un qualsiasi termine decadenziale: a) per la irragionevolezza della concorrenza di un tale termine con quello di prescrizione, previsto dall'art. 112 del d.P.R. n. 1124 del 1965; b) perche' la decadenza sarebbe limitata alla sola rendita ai superstiti; e limitata altresì, nell'ambito degli stessi superstiti, alla sola ipotesi che la morte dell'infortunato sopravvenga dopo la liquidazione della rendita permanente all'assicurato.

3. Nel costituirsi in questa sede, la parte del giudizio a quo sostiene che: 1) la norma denunziata, che prevede il termine decadenziale sia pure più lungo di quello contenuto nel precedente testo unico, sarebbe viziata per eccesso di delega, dal momento che la norma delegante autorizzava il legislatore a migliorare ed ampliare la precedente disciplina, non a diminuire i diritti delle parti attraverso la reintroduzione di una decadenza già espunta dall'ordinamento in forza della pronuncia costituzionale; 2) che comunque la norma stessa contenente il termine decadenziale sarebbe applicabile solo all'ipotesi di infortunio, e in ogni caso non alle malattie di silicosi ed asbestosi. Queste tesi sono state ampiamente illustrate nelle memorie e nella difesa orale.

Di contro l'I.N.A.I.L., pure costituitosi, ha contestato tutte le doglianze dell'ordinanza e della parte privata, pregiudizialmente proponendo eccezione di inammissibilità per non avere l'ordinanza spiegato perche' il termine di novanta giorni si rivela, in astratto ed in concreto, troppo breve.

4. Nell'esaminare preliminarmente le deduzioni esposte dai soggetti costituiti in questa sede, si appalesa anzitutto l'evidente inconsistenza dell'ultima eccezione di inammissibilità, dal momento che l'ordinanza contiene una più che ampia motivazione circa la rilevanza teorica e pratica dell'incongruità del termine decadenziale, ancorche' si sia riportata parzialmente ai motivi addotti dalla sentenza n. 85 del 1968 di questa Corte circa il termine di un mese previsto dal vecchio testo unico.

Inconsistente e' anche l'eccezione relativa al preteso eccesso di delega del nuovo testo unico per aver reintrodotto il termine decadenziale, ove si consideri che la citata sentenza n.85 del 1968, abolitrice del precedente termine di cui all'art. 28 del r.d.17 agosto 1935, n. 1765, e' di data successiva alla delega conferita dal legislatore con l'art. 30 della legge 19 gennaio 1963, n. 15, prorogata con legge 11 marzo 1965, n. 158, la quale fu emanata quindi quando ancora vigeva nell'ordinamento il termine di decadenza precedente.

5. Più complessa e' la seconda eccezione sollevata dalla parte privata costituita per contestare il presupposto stesso da cui muove la questione di costituzionalità: e cioe' l'applicabilità della norma denunziata (l'art. 122, contenente il termine decadenziale) all'ipotesi delle malattie professionali nell'industria, ed in particolare alla silicosi ed asbestosi.

Ma anche questa eccezione non ha un valido fondamento. Va premesso che, ai sensi dell'art. 131 del testo unico n. 1124 del 1965 "per le malattie professionali si applicano le disposizioni concernenti gli infortuni sul lavoro, salvo le disposizioni speciali del presente capo"; nel quale capo VII, relativo alle malattie professionali, non si rinviene nessuna norma derogativa alla decadenza prevista dall'art. 122. Ne' il successivo capo VIII della legge, contenente "Disposizioni speciali per la silicosi e l'asbestosi" comprende norme derogatorie al precedente art. 122, appartenente allo stesso titolo I, relativo alla "Assicurazione infortuni e malattie professionali nell'industria".

Il fatto, poi, che nel titolo II, concernente gli infortuni e le malattie professionali nell'agricoltura, sia stato ripetuto (all'art. 253) che i superstiti "debbono proporre domanda, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla data della morte", conferma il principio previsto per l'industria, e certamente tale conferma non può essere intesa come disposizione derogatoria all'estensione di cui all'art. 131, anche per mancanza di qualsiasi ratio dell'eventuale discriminazione fra le malattie dei lavoratori dell'industria e quelle degli agricoltori.

6. Superata quindi l'eccezione di inammissibilità della questione di costituzionalità dell'art. 122 del testo unico n.1124 del 1965, e ritenuta tale norma, non esorbitante rispetto alla relativa legge delega, applicabile anche in tema di silicosi dei lavoratori dell'industria, deve passarsi ora all'esame dei profili di incostituzionalità esposti dall'ordinanza di rimessione.

Come si e' già accennato, il Pretore di Udine, nella prima parte della ordinanza, denunzia l'illegittimità della menzionata norma in quanto contenente un termine di decadenza ancora troppo breve, mentre, nella seconda parte, sostiene l'incostituzionalità di un qualsiasi termine di decadenza sulla materia in esame, in base a tre distinte censure.

Questa seconda prospettazione, per la sua radicalità, va ovviamente affrontata con precedenza sull'altra.

Si denunzia anzitutto l'irragionevolezza della norma dell'art. 122 nel prevedere un termine di decadenza concorrente col termine triennale di prescrizione, previsto dall'art. 112 dello stesso testo unico anche per l'azione di riconoscimento del la rendita ai superstiti.

Questa prima censura e' infondata.

Si ritiene nella prevalente dottrina e giurisprudenza che l'istituto della decadenza e quello della prescrizione, anche se simili per diversi aspetti, assolvono a funzioni diverse: il primo alla necessità obiettiva che particolari atti siano compiuti in un ristretto tempo, specie nell'interesse di altri soggetti, e quindi a prescindere dalle circostanze soggettive di chi deve compiere quegli atti; il secondo alla funzione più generale della certezza dei rapporti, nel presumere legalmente l'abbandono del diritto in base alla protratta inerzia del titolare, non dovuta a cause che giustifichino la sospensione o l'interruzione.

Del resto va constatato che il legislatore, non solo ha distintamente disciplinato entrambi gli istituti (rispettivamente negli artt. 2934-2963 e negli artt. 2964-2969 del codice civile), ma in concreto ha previsto più volte - per lo stesso diritto - la concorrenza di termini decadenziali e di prescrizione (es.artt. 1495, 1497, 1667 del codice civile), come effetto dell'evidente presupposto che diverse sono le funzioni cui assolvono i due istituti.

7. Anche nella materia che viene qui in esame, da un lato l'art. 122 prevede uno dei numerosi termini di decadenza che il testo unico contempla allo scopo di rendere spedito ed efficace il procedimento amministrativo necessario per accertare gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonche' per liquidare le dovute prestazioni economiche;

d'altro canto l'art.112 prevede un termine di prescrizione, contenuto nello stesso capo della legge, per non lasciare aperta sine die, salvo cause di sospensione o interruzione, la possibilità di esercitare l'azione diretta a conseguire le prestazioni.

La previsione di detto termine di decadenza e la sua concorrenza con quello di prescrizione appaiono non irragionevoli, in quanto giustificati sia dalle diverse funzioni dagli stessi assolte, sia dalla considerazione che una materia come quella in esame conserva in parte la logica assicurativa risarcitoria, con conseguente bilanciamento dei rispettivi interessi (oltre che di quello generale alla certezza dei rapporti) dei due soggetti coinvolti; e cioe', sia dell'ente erogatore ad un ordinato e sollecito svolgersi del procedimento mediante la rapida conoscenza delle persone legittimate ad una verifica del nesso eziologico e delle altre condizioni della pretesa, sia l'interesse dei superstiti alla notizia del decesso ed al tempestivo avvio della pratica di accertamento e liquidazione. Anche in relazione all'onere della prova, il vigente testo unico lo ripartisce equilibratamente fra l'Istituto e le parti private (artt. 52, 54, 104 e 105), per cui l'eccessivo ritardo nuoce all'uno e all'altro dei soggetti del rapporto.

8. Nell'ordinanza di rimessione si lamenta poi una duplice disparità di trattamento, nel senso che il termine di decadenza di cui all'art. 122 per un verso sarebbe "limitato alla sola rendita ai superstiti", e per altro verso opererebbe "solo quando la morte sia conseguenza dell'infortunio o della malattia professionale dopo il riconoscimento da parte dell'I.N.A.I.L.".

Il primo rilievo e' infondato poiche' termini di decadenza sono previsti anche per il diretto assicurato (come quelli di cui agli artt. 52 e 53 del citato testo unico). Anche il secondo rilievo viene smentito dal successivo art. 123 che, negli altri casi (morte dell'assicurato nel corso del procedimento presso l'istituto) pone a carico di quest'ultimo l'obbligo di "dare notizie del decesso ai superstiti, agli effetti dell'eventuale applicazione dell'articolo precedente", e quindi per far proporre la domanda entro lo stesso termine di decadenza.

9. Se allora un termine di decadenza per la domanda dei superstiti ad ottenere la rendita, nella misura e nei modi previsti dall'art. 85 del testo unico citato, non appare irragionevole ne' determina un diverso trattamento di situazioni omogenee, resta da esaminare se la misura del termine stesso sia logicamente congrua rispetto al diritto da esercitare.

Si e' già ricordato che l'art. 28 del testo unico del 1935 fissava tale termine in un mese dalla data della morte dell'assicurato, ma questa Corte (con la richiamata sentenza n.85 del 1968) dichiarò incostituzionale detta norma, considerato il turbamento psicologico dei superstiti, gli impegni ricollegati all'evento luttuoso, l'eventuale scarsa conoscenza delle norme, nonche' la decorrenza del termine dalla data della morte del lavoratore.

L'art. 122 del nuovo testo unico del 1965, ampliando il predetto termine a novanta giorni, ha svuotato di forza persuasiva le due prime considerazioni sulle quali la citata sentenza fondò la sua pronuncia, ma non può dirsi lo stesso per le altre due considerazioni.

E' vero che nell'art. 123 si prescrive che per le ipotesi ivi previste l'istituto assicuratore deve dare notizie del decesso ai superstiti e che il termine di cui all'articolo precedente decorre dal giorno nel quale i superstiti sono venuti a conoscenza del decesso; ma per la diversa ipotesi disciplinata dall'art. 122 resta espressamente stabilito che il termine decadenziale decorre dalla data della morte, ne' si pone a carico dell'istituto l'onere di avvertire i superstiti dell'esistenza di detto termine.

Per rendere quindi anche la norma in questione coerente sia a quella del successivo art. 123, sia ai principi costituzionali che giustificarono la pronuncia di illegittimità del precedente sistema normativo, va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 122 nella parte in cui non prevede che l'Istituto assicuratore, nel caso di decesso del lavoratore, debba avvertire i superstiti della loro possibilità di proporre domanda per la rendita nel termine decadenziale di novanta giorni dalla data della comunicazione stessa.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 122 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) nella parte in cui non prevede che l'Istituto assicuratore, nel caso di decesso dell'assicurato, debba avvertire i superstiti della loro facoltà di proporre domanda per la rendita nella misura e nei modi previsti dall'art.85 nel termine decadenziale di novanta giorni decorrenti dalla data dell'avvenuta comunicazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24/01/94.

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

Fernando SANTOSUOSSO, Redattore

Depositata in cancelleria il 03/02/94.