Ordinanza n.10 del 1994

CONSULTA ONLINE

 

ORDINANZA N. 10

ANNO 1994

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Presidente

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Giudici

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

Avv. Massimo VARI

Dott. Cesare RUPERTO

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 5 del r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404, e 58 del R.D. 30 gennaio 1941, n.12, promossi con tre ordinanze emesse, le prime due, il 3 maggio e, la terza, il 6 luglio 1993 dalla Corte d'appello di Genova - Sezione per i minorenni, iscritte rispettivamente ai n.377, 573 e 601 del registro ordinanze 1993 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29 e n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1993.

 

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

udito nella camera di consiglio del 15 dicembre 1993 il Giudice relatore Enzo Cheli.

 

Ritenuto che nel processo d'appello avverso la sentenza di condanna di Flavio Parodi emessa dal Tribunale per i minorenni di Genova, la Corte d'appello di Genova - Sezione per i minorenni, con ordinanza del 3 maggio 1993 (R.O. n. 377 del 1993), ha sollevato d'ufficio - in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione - la questione di legittimità costituzionale degli artt. 5 del R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404, e 58 del R.D.30 gennaio 1941, n. 12, "nella parte in cui non prevedono che il numero dei componenti del collegio giudicante della Sezione per i minorenni della Corte d'appello sia cinque (tre magistrati e due giudici onorari) e non quattro (due magistrati e due giudici onorari)";

 

che identica questione e' stata sollevata d'ufficio, sempre dalla Corte d'appello di Genova - Sezione per i minorenni, con due distinte ordinanze, rispettivamente del 3 maggio 1993 (R.O. n.573 del 1993) e del 6 luglio 1993 (R.O. n. 601 del 1993) emesse in differenti processi d'appello avverso sentenze di condanna di Jovanovic Radisa pronunciate dal Tribunale per i minorenni di Genova;

 

che nelle tre ordinanze di rinvio, aventi contenuto sostanzialmente identico, il giudice remittente - dopo aver ricordato la successione di norme che hanno disciplinato la composizione del Tribunale per i minorenni e della Sezione per i minorenni della Corte d'appello (artt. 2 e 5 del R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404; artt. 4 e 5 della legge 27 dicembre 1956, n.1441;artt. 1 e 2 della legge 8 agosto 1977, n. 532) e dopo aver menzionato l'ordinanza della Corte costituzionale n. 590 del 31 maggio 1988 - ha tratto la conclusione che l'opzione legislativa per una composizione paritaria dell'organo giudicante non e' stata considerata da questa Corte come una scelta incoerente e contraddittoria;

 

che - ad avviso del giudice a quo - nel settore della giustizia minorile la presenza e l'apporto dei giudici non togati devono essere identici in primo grado come in appello, al pari di quanto avviene in altri organi giurisdizionali: con la conseguenza che la scelta compiuta dal legislatore in ordine alla composizione della Sezione per i minorenni della Corte d'appello - attualmente formata da tre magistrati e da due membri non togati - risulterebbe "incoerente, contraddittoria, non immune da vizi logici" e perciò in contrasto con il principio di eguaglianza;

 

che - sempre a giudizio del remittente - le norme denunciate si porrebbero in contrasto anche con il principio di buon andamento dell'amministrazione sancito dall'art. 97 della Costituzione, impedendo sia l'assegnazione di un magistrato - oggi necessariamente impegnato presso la Sezione per i minorenni - ad altri compiti sia la formazione di "diversi collegi nell'ambito della medesima Sezione minorile, con evidente più spedito espletamento del lavoro giudiziario";

 

che nel giudizio dinanzi alla Corte si e' costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

 

Considerato che questa Corte, con l'ordinanza n. 590 del 1988, ha già affermato che la normativa che regola la composizione degli organi di giustizia minorile ed in particolare la presenza in essi di magistrati e di membri non togati "si inserisce nella generale riserva di legge sul funzionamento degli organi giurisdizionali sancita dall'art. 108 della Costituzione" e che "pertanto un'opzione tra diverse forme di composizione sarebbe certamente propria del legislatore";

 

che l'esistenza di una insindacabile discrezionalità legislativa in questa materia va ribadita nel presente giudizio, nel quale le censure rivolte alla normativa che regola la composizione della Sezione per i minorenni della Corte d'appello sono frutto di valutazioni di merito sulla "ottimale" composizione dell'organo giurisdizionale e sulla "migliore" destinazione del magistrato ritenuto eccedente nel collegio;

 

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile.

 

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

riuniti i giudizi;

 

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 5 del R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404, e 58 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Genova - Sezione per i minorenni con le ordinanze di cui in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14/01/94.

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

Enzo CHELI, Redattore

Depositata in cancelleria il 26/01/94.