Ordinanza n. 9 del 1994

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ORDINANZA N. 9

 

ANNO 1994

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

In nome del Popolo Italiano

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

composta dai signori:

 

Presidente

 

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

 

Giudici

 

Prof. Gabriele PESCATORE

 

Avv. Ugo SPAGNOLI

 

Prof. Antonio BALDASSARRE

 

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

 

Avv. Mauro FERRI

 

Prof. Luigi MENGONI

 

Prof. Enzo CHELI

 

Dott. Renato GRANATA

 

Prof. Giuliano VASSALLI

 

Prof. Francesco GUIZZI

 

Prof. Cesare MIRABELLI

 

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

 

Avv. Massimo VARI

 

ha pronunciato la seguente

 

 

ORDINANZA

 

 

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 47, terzo e quarto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario) nel testo modificato dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663, promossi con n. 3 ordinanze emesse il 2 marzo, il 12 gennaio ed il 23 febbraio 1993 dal Tribunale di sorveglianza di Torino sulle istanze proposte da Scagliari Giorgio, Fiorino Fedele e Rossi Carpino Giancarlo, rispettivamente iscritte ai nn.397, 398 e 466 del registro ordinanze 1993 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 43, 29 e 37, prima serie speciale, dell'anno 1993.

 

 

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

 

udito nella camera di consiglio del 1° dicembre 1993 il Giudice Renato Granata;

 

 

Ritenuto che, con tre ordinanze di pressocche' identico contenuto, in data 23 febbraio (n. 466) e 2 marzo (nn. 397, 398) 1993, il Tribunale di sorveglianza di Torino - nei procedimenti relativi alle istanze di affidamento in prova al servizio sociale presentate da altrettanti soggetti, in stato di libertà per non essere ancora iniziata l'esecuzione della pena loro rispettivamente inflitta (in misura di per se' non ostativa alla concessione del suddetto beneficio) - ha ritenuto conseguenzialmente rilevante e non manifestamente infondata in riferimento all'art. 3 della Costituzione - onde ha sollevato - questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art.47, terzo e quarto comma, ordinamento penitenziario, come modificato dalla legge 663/86, che ha introdotto la possibilità di accedere all'affidamento in prova al servizio sociale anche per colui che ha serbato in libertà un comportamento tale da consentire un giudizio prognostico favorevole sul suo reinserimento.

 

 

Rilevato che la norma impugnata effettivamente consente - (dopo l'intervento correttivo della sentenza 569/89 di questa Corte) anche indipendentemente da alcun previo periodo di espiazione di pena o di custodia cautelare, e quindi di osservazione in istituto - la concessione del beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale sulla base dell'osservazione del mero comportamento tenuto dal condannato in libertà.

 

 

Considerato che non di tale estensione del beneficio si duole comunque il Tribunale rimettente sibbene del fatto che manchi una organica disciplina < < circa i tempi, le modalità, gli strumenti ed i soggetti competenti>> ad effettuare una siffatta osservazione della condotta dal condannato (ancora) libero: dubitando che ciò comporti una irragionevole disparità di trattamento tra i richiedenti il beneficio suddetto, secondo che siano in carcere ovvero in libertà, per essere l'osservazione del correlativo comportamento (sulla quale si fonda il giudizio prognostico di pericolosità, da cui dipende l'ammissione alla misura alternativa) nel primo caso minutamente regolata con criteri oggettivi e, nel secondo caso, direttamente affidata all'apprezzamento soggettivo del giudice di sorveglianza.

 

 

Considerato che la denuncia di incostituzionalità così formulata si risolve però all'evidenza nella richiesta di una non consentita sentenza additiva in materia che (per la pluralità delle opzioni possibili) e' riservata invece alla discrezionalità del legislatore. Il che, del resto, lo stesso giudice a quo espressamente finisce poi con l'ammettere postulando conclusivamente "l'esigenza di un intervento legislativo";

 

 

che la questione sollevata e' pertanto manifestamente inammissibile.

 

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, terzo e quarto comma, della legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ordinamento penitenziario), nel testo modificato dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Tribunale di sorveglianza di Torino, con le ordinanze in epigrafe indicate.

 

 

Così deciso in Roma nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14/01/94.

 

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

 

Renato GRANATA, Redattore

 

Depositata in cancelleria il 26/01/94.