Ordinanza n. 513 del 1993

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ORDINANZA N. 513

 

ANNO 1993

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

 

Presidente

 

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

 

Giudici

 

Prof. Gabriele PESCATORE

 

Avv. Ugo SPAGNOLI

 

Prof. Antonio BALDASSARRE

 

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

 

Avv. Mauro FERRI

 

Prof. Luigi MENGONI

 

Prof. Enzo CHELI

 

Dott. Renato GRANATA

 

Prof. Giuliano VASSALLI

 

Prof. Francesco GUIZZI

 

Prof. Cesare MIRABELLI

 

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

 

Avv. Massimo VARI

 

Dott. Cesare RUPERTO

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art.9 della legge 23 dicembre 1975, n. 698 (Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera Nazionale per la protezione della Maternità e dell'Infanzia), modificato dall'art. 5 della legge 1° agosto 1977, n. 563 e dell'art. 4, commi 2, 3 e 4 (recte: artt. 2, 3 e 4) del regolamento per il trattamento di quiescenza del personale dell'O.N.M.I., promossi con n. 2 ordinanze emesse il 3 giugno 1993 dal Tribunale di Lagonegro nei procedimenti civili vertenti tra l'INADEL e Colonna Girolama e Montecarlo Filomena, iscritte ai nn. 468 e 469 del registro ordinanze 1993 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1993.

 

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

udito nella camera di consiglio del 15 dicembre 1993 il Giudice relatore Luigi Mengoni.

 

Ritenuto che nel corso di due analoghi giudizi di appello in sede di rinvio, promossi dall'INADEL contro Girolama Colonna e Filomena Montecarlo, il Tribunale di Lagonegro, con due ordinanze di identico tenore in data 3 giugno 1993, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 9 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, modificato dall'art. 5 della legge 1 agosto 1977, n. 563, e dell'art. 4, commi 2, 3 e 4 (recte: degli artt. 2, 3 e 4), del regolamento per il trattamento di quiescenza del personale dell'ONMI (Opera Nazionale Maternità e Infanzia), approvato con decreto interministeriale del 5 agosto 1969;

 

che la questione è stata sollevata dal giudice remittente su istanza delle parti private, motivata "in conformità di quanto già dedotto dalla Corte di cassazione con l'ordinanza del 10 novembre 1992, che ebbe a rimettere alla valutazione della Corte costituzionale la medesima questione";

 

che in entrambi i giudizi davanti alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque infondata.

 

Considerato che i due giudizi hanno per oggetto identica questione, onde si rende opportuno disporne la riunione affinchè siano decisi con unico provvedimento;

 

che l'ordinanza di rimessione è del tutto carente di motivazione, tale non potendo essere considerata, nemmeno per relationem, la semplice attestazione che la questione è stata sollevata dalle parti private "in conformità di quanto già dedotto dalla stessa Corte di cassazione" con la citata ordinanza.

 

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

riuniti i giudizi,

 

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt.9 della legge 23 dicembre 1975, n. 698 (Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera Nazionale per la protezione della Maternità e dell'Infanzia), e 4, commi 2, 3 e 4 (recte: artt. 2, 3 e 4) del regolamento del trattamento di quiescenza del personale dell'ONMI, approvato con decreto interministeriale del 5 agosto 1969, n. 300.9/822, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Lagonegro con le ordinanze in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29/12/93.

 

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

 

Luigi MENGONI, Redattore

 

Depositata in cancelleria il 31/12/93.