Ordinanza n. 510 del 1993

CONSULTA ONLINE

ORDINANZA N. 510

ANNO 1993

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Giudici

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

Avv. Massimo VARI

Prof. Cesare RUPERTO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1-sexies, aggiunto al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale), dalla legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale. Integrazioni dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616), promosso con ordinanza emessa il 28 maggio 1982 dal Pretore di Sondrio - sezione distaccata di Morbegno - nel procedimento penale a carico di Paride Cariboni ed altro iscritta al n. 669 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1992.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 15 dicembre 1993 il Giudice relatore Gabriele Pescatore.

Ritenuto che il Pretore di Sondrio - sezione distaccata di Morbegno - nel corso del procedimento penale a carico di Cariboni Paride ed altro, imputati di avere costruito un impianto di seggiovia in zona montana soggetta a vincolo paesistico, senza aver ottenuto la concessione edilizia (reato p. e p. dall'art. 20, lett. c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47), e senza essere in possesso della prescritta autorizzazione regionale, sia pure conseguita poi in sanatoria (reato di cui agli artt. 1 e 1-sexies del d.l.27 giugno 1985, n. 312), con ordinanza emessa il 28 maggio 1992 (R.O. n. 669 del 1992), ha sollevato questione di legittimità costituzionale del citato art. 1-sexies aggiunto al d.l. 27 giugno 1985, n. 312 dalla legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431, il quale punisce ogni violazione delle disposizioni contenute nel medesimo provvedimento con le sanzioni previste dall'art.20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47;

che, ad avviso del giudice a quo, la norma impugnata "nella parte in cui riserva il medesimo trattamento punitivo - sia in positivo che sotto il profilo estintivo - tanto all'autore del fatto che non abbia ottenuto l'autorizzazione in sanatoria che all'autore del fatto che tale autorizzazione abbia conseguito", si porrebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della irragionevolezza e della ingiustificata disparità di trattamento rispetto al disposto della legge 28 febbraio 1985, n. 47, a norma della quale la concessione in sanatoria estingue i reati contravvenzionali da essa previsti, in materia edilizia;

considerato che questa Corte ha già dichiarato non fondata questione in tutto analoga, con la sentenza n. 269 del 1993;

che non sono stati addotti motivi nuovi che possano indurre a discostarsi da tale pronuncia.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1-sexies, aggiunto al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale), dalla legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale. Integrazioni dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Sondrio - sezione distaccata di Morbegno - con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29/12/93.

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

Gabriele, PESCATORE, Redattore

Depositata in cancelleria il 31/12/93.