ORDINANZA N. 509
ANNO 1993
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Giudici
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Francesco GUIZZI
Prof. Cesare MIRABELLI
Prof. Fernando SANTOSUOSSO
Avv. Massimo VARI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto-legge 4 agosto 1993, n. 274 (Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente), promossi con ricorsi delle Regioni Veneto, Piemonte e Lombardia, notificati il 3 ed il 4 settembre 1993, depositati in cancelleria il 10 e 11 successivi ed iscritti ai nn. 48, 49 e 55 del registro ricorsi 1993.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella Camera di consiglio del 1° dicembre 1993 il Giudice relatore Antonio Baldassarre.
Ritenuto che la Regione Veneto, con ricorso notificato il 4 settembre 1993 e depositato il successivo 10 settembre 1993, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto-legge 4 agosto 1993, n.274 (Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente), deducendo la violazione degli artt.77, 115, 117, 118 e 128 della Costituzione;
che la Regione Piemonte, con ricorso notificato il 3 settembre 1993 e depositato il successivo 10 settembre 1993, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del medesimo decreto-legge 4 agosto 1993, n. 274, deducendo la violazione degli artt. 77, 115, 117, 118 e 128 della Costituzione;
che la Regione Lombardia, con ricorso notificato il 4 settembre 1993 e depositato il successivo 11 settembre 1993, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del medesimo decreto-legge 4 agosto 1993, deducendo la violazione degli artt.117, 118 e 119 della Costituzione;
che, in particolare, le disposizioni impugnate disciplinano i controlli ambientali affidando alle province le funzioni di autorizzazione e di controllo per la salvaguardia dell'igiene e dell'ambiente, già spettanti alle unità sanitarie locali;
che tutte le ricorrenti ritengono che le disposizioni impugnate siano variamente lesive delle competenze amministrative e legislative regionali, specie alla luce dell'art. 3 della legge n. 142 del 1990, che affida alle Regioni il compito di dislocare a livello regionale, provinciale e comunale le diverse funzioni collegate alle materie previste dall'art. 117 della Costituzione, tenendo conto della dimensione degli interessi in giuoco e in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del territorio;
che, in prossimità della Camera di consiglio, la Regione Lombardia ha presentato memoria chiedendo che il ricorso sia discusso in pubblica udienza e che le questioni di legittimità costituzionale sollevate nei confronti del decreto-legge n. 274 del 1993, che non è stato convertito in legge dalle Camere nel termine previsto dall'art. 77 della Costituzione, siano estese alle corrispondenti disposizioni contenute nel decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 395, con il quale è stato reiterato il decreto-legge non convertito;
che nei tre giudizi si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri chiedendo che i ricorsi siano dichiarati infondati.
Considerato che i giudizi investono le medesime disposizioni normative ed è perciò opportuno che siano riuniti e decisi con unica ordinanza;
che il decreto-legge 4 agosto 1993, n. 274 non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 5 ottobre 1993;
che, pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (v., da ultimo, l'ordinanza n. 470 del 1993), le questioni di legittimità costituzionale delle Regioni Veneto, Piemonte e Lombardia devono essere dichiarate manifestamente inammissibili.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto-legge 4 agosto 1993, n. 274 (Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente) sollevate dalla Regione Veneto e dalla Regione Piemonte con i ricorsi indicati in epigrafe, per violazione degli artt. 77, 115, 117, 118 e 128 della Costituzione;
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2 del medesimo decreto- legge 4 agosto 1993, n. 274 sollevate dalla Regione Lombardia, con il ricorso indicato in epigrafe, per violazione degli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29/12/93.
Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente
Antonio BALDASSARRE, Redattore
Depositata in cancelleria il 31/12/93.