Ordinanza n. 493 del 1993

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ORDINANZA N. 493

ANNO 1993

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Giudici

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

Avv. Massimo VARI

Dott. Cesare RUPERTO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica) promosso con ordinanza emessa il 21 dicembre 1991 dal Pretore di Alessandria nel procedimento penale a carico di Uboldi Angelino, iscritta al n. 413 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.35, prima serie speciale, dell'anno 1993.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 15 dicembre 1993 il Giudice relatore Renato Granata;

Ritenuto che nel corso del procedimento penale a carico di Uboldi Angelino, imputato del reato previsto dall'art. 2 del decreto legge 12 settembre 1983 n.463, convertito nella legge 11 novembre 1983 n.638, per aver omesso di versare le ritenute previdenziali ed assistenziali operate quale datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti per il periodo dal maggio 1989 al febbraio 1990, il Pretore di Alessandria con ordinanza del 21 dicembre 1991 ha sollevato - in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 Cost. - questione di legittimità costituzionale in via incidentale dell'art. 2 citato che prevede l'estinzione del reato ove il versamento delle ritenute venga effettuato entro sei mesi dalla scadenza della data stabilita per lo stesso e, comunque, ove sia fissato il dibattimento prima di tale termine, non oltre le formalità di apertura del dibattimento stesso;

che nella specie di tale disposizione di favore l'imputato non può beneficiare in quanto, essendo stato dichiarato fallito quando non era ancora scaduto il termine suddetto si trova nella condizione di non poter più effettuare il pagamento delle ritenute, avendo perso la disponibilità dei beni;

che in tal modo - ritiene il pretore rimettente - da una parte la posizione del fallito è ingiustamente discriminata, dipendendo la responsabilità penale dal momento in cui viene dichiarato il fallimento, nel senso che il beneficio del termine di grazia può essere fruito, o meno, secondo che la dichiarazione di fallimento intervenga prima o dopo il suo decorso; d'altra parte risulta compresso il diritto di difesa (art. 24 Cost.), nonchè leso il principio della personalità della responsabilità penale (art. 27 Cost.), in ragione dell'impossibilità di porre in essere il comportamento avente effetti estintivi del reato;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale di Stato, sostenendo la non fondatezza della questione;

Considerato che a seguito di analoga ordinanza del medesimo pretore rimettente questa Corte con sentenza n. 267 del 1992 ha già dichiarato inammissibile la stessa questione di costituzionalità in relazione agli stessi parametri, atteso che la soluzione additiva prospettata dal giudice rimettente (che ritiene che il lamentato vizio di incostituzionalità della norma possa essere rimosso ove il decorso del termine di grazia sia sospeso dalla sentenza dichiarativa di fallimento fino alla conclusione della procedura fallimentare) non si presenta come l'unica obbligata, ma è soltanto una delle possibili sicchè essa attiene all'area della discrezionalità del legislatore;

che nessun argomento nuovo e diverso viene prospettato dal giudice rimettente rispetto a quelli già scrutinati dalla Corte nella citata pronuncia;

che pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;

visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n.87 e 29, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto legge 12 settembre 1983 n.463, convertito nella legge 11 novembre 1983 n.638 (misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione, dal Pretore di Alessandria con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22/12/93.

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

Renato GRANATA, Redattore

Depositata in cancelleria il 30/12/93.