ORDINANZA N. 490
ANNO 1993
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Giudici
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Francesco GUIZZI
Prof. Cesare MIRABELLI
Prof. Fernando SANTOSUOSSO
Avv. Massimo VARI
Dott. Cesare RUPERTO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 15, commi 4 septies e 4 octies, della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), introdotti dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 (Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali), promossi con ordinanze emesse il 15 marzo 1993 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, il 21 ottobre 1992 dal Tribunale amministrativo regionale della Liguria ed il 3 dicembre 1992 dal Tribunale amministrativo regionale dell'Abruzzo - sezione di Pescara, rispettivamente iscritte ai nn. 344, 345 e 351 del registro ordinanze 1993 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 27 e 28, prima serie speciale, dell'anno 1993.
Udito nella camera di consiglio del 15 dicembre 1993 il Giudice relatore Mauro Ferri.
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con ordinanza del 15 marzo 1993 (r.o. n. 344 del 1993), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, commi 4 septies e 4 octies, della legge 19 marzo 1990, n. 55 - introdotti dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n.16 -, nella parte in cui prevedono la decadenza di diritto dei pubblici dipendenti a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per taluno dei reati elencati nel precedente comma 1 del medesimo art.15;
che questione sostanzialmente identica è stata sollevata dal T.A.R. della Liguria con ordinanza del 21 ottobre 1992, pervenuta a questa Corte l'8 giugno 1993 (r.o. n. 345 del 1993), in riferimento al solo art. 3 della Costituzione, nonchè dal T.A.R. dell'Abruzzo - sezione di Pescara -, con ordinanza del 3 dicembre 1992, pervenuta a questa Corte il 9 giugno 1993 (r.o. n. 351 del 1993), in riferimento agli artt.3, 4, 24, 35 e 97 della Costituzione;
che, ad avviso dei remittenti, la normativa impugnata, reintroducendo in sostanza l'istituto della destituzione di diritto già dichiarato incostituzionale con la sentenza n.971 del 1988, viola i sopra indicati parametri costituzionali in quanto contrasta con il criterio di ragionevolezza, con il principio di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione, con il diritto di difesa, nonchè con il principio di eguaglianza per irrazionale parificazione tra i dipendenti pubblici e coloro che ricoprono cariche pubbliche.
Considerato che i giudizi, avendo ad oggetto la medesima questione, vanno riuniti e decisi congiuntamente;
che questa Corte, con sentenza n. 197 del 1993, ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, comma 4 octies, della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n.16, "nella parte in cui, mediante rinvio al comma 4 quinquies, prevede la destituzione di diritto, anzichè lo svolgimento del procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 9 della legge 7 febbraio 1990, n. 19";
che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, commi 4 septies e 4 octies, della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotti dall'art.1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 (Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali), sollevata, in riferimento agli artt.3, 4, 24, 35 e 97 della Costituzione, dai Tribunali amministrativi regionali del Lazio, della Liguria e dell'Abruzzo con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22/12/93.
Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente
Mauro FERRI, Redattore
Depositata in cancelleria il 30/12/93.