ORDINANZA N. 453
ANNO 1993
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Giudici
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Francesco GUIZZI
Prof. Cesare MIRABELLI
Prof. Fernando SANTOSUOSSO
Avv. Massimo VARI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22 del r.d. 30 aprile 1924, n. 965 (Ordinamento interno delle Giunte e dei Regi istituti di istruzione media), dell'art. 54 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (Nuovo assetto retributivo- funzionale del personale civile e militare dello Stato) e della legge 14 agosto 1971, n. 821 (Norme per il conferimento degli incarichi di presidenza nelle scuole e negli istituti di istruzione dell'ordine secondario), promosso con ordinanza emessa l'8 giugno 1992 dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto da Tartaglia Raffaella ed altri contro il Ministero della pubblica istruzione ed altro, iscritta al n. 213 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1993.
Visto l'atto di costituzione di Tartaglia Raffaella nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 30 novembre 1993 il Giudice relatore Luigi Mengoni;
uditi l'avv. Carlo Rienzi per Tartaglia Raffaella e l'Avvocato dello Stato Mario Imponente per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso contro i Ministeri della pubblica istruzione e del tesoro da Raffaella Tartaglia ed altri, docenti di ruolo con funzioni di preside in forza di formale incarico ricevuto ai sensi della legge 14 agosto 1971, n. 821, per ottenere il riconoscimento del diritto al trattamento economico spettante ai presidi di ruolo e al contestuale inquadramento nella IX qualifica funzionale, il TAR del Lazio, con ordinanza dell'8 giugno 1992 (pervenuta alla Corte costituzionale il 21 aprile 1993), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 22 del r.d. 30 aprile 1924, n. 965, e 54 della legge 11 luglio 1980, n. 312, nonchè della legge citata n. 821 del 1971, nella parte in cui non consentono di corrispondere al personale docente di ruolo con incarico di presidenza il trattamento corrispondente alle funzioni di preside di ruolo effettivamente esercitate a titolo di supplenza;
che, ad avviso del giudice remittente, non è applicabile l'art. 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (art. 2103 cod.civ.), nemmeno limitatamente alla parte in cui sancisce il diritto del lavoratore "al trattamento corrispondente all'attività svolta", attesa la disciplina speciale degli artt. 22 del r.d. n. 965 del 1924 e 54 della legge n. 312 del 1980, che attribuiscono al personale direttivo incaricato, in aggiunta allo stipendio, un'indennità "intesa a compensare tutte le attività connesse all'esercizio della funzione direttiva, svolte anche fuori del normale orario di servizio";
che tale disciplina, in quanto esclude che il professore di ruolo con funzioni di preside supplente possa pretendere l'intero trattamento economico corrispondente alla qualifica di preside di ruolo, è denunciata come lesiva dell'art. 36 Cost., coordinato con l'art. 3 Cost., nonchè del principio di buon andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97 Cost.;
che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si è costituita una delle parti private aderendo alle argomentazioni dell'ordinanza di rimessione e concludendo per la fondatezza della questione;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, comunque, infondata.
Considerato che, posteriormente all'ordinanza di rimessione, è stato emanato, in attuazione dell'art. 2 della legge di delega legislativa 23 ottobre 1992, n. 421, il d.lgs.3 febbraio 1993, n. 29, in materia di pubblico impiego, il cui art. 57 - integrato dal d.lgs. 19 luglio 1993, n. 247 - regola l'attribuzione temporanea di mansioni superiori includendo gli incarichi di presidenza di istituto secondario, per i quali il comma 5 fa salva, in deroga a quanto previsto dal comma 1, la legge n. 821 del 1971;
che pertanto si rende necessario restituire gli atti al giudice remittente per un nuovo esame della rilevanza della questione.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dispone la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13/12/93.
Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente
Luigi MENGONI, Redattore
Depositata in cancelleria il 20/12/93.