Ordinanza n. 437 del 1993

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ORDINANZA N. 437

ANNO 1993

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA,

Giudici

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

Avv. Massimo VARI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 31, ottavo comma, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -legge finanziaria 1986) e dell'art. 10, sesto comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1988), promosso con ordinanza emessa l'11 ottobre 1991 dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra (Conti Fernando ed altri e l'I.N.P.S. ed altro, iscritta al n. 22 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1993.

Visti gli atti di costituzione di Conti Fernando ed altri e dell'I.N.P.S., nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 16 novembre 1993 il Giudice relatore Fernando Santosuosso;

uditi gli avvocati Salvatore Orestano per Conti Fernando ed altro, Carlo De Angelis per l'I.N.P.S. e l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che nel corso di un giudizio promosso da Conti Fernando ed altri contro l'I.N.P.S. ed il Ministero del tesoro il Pretore di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, ottavo comma, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e dell'art. 10, sesto comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67, in relazione all'art. 53 della Costituzione;

che le norme impugnate, nella parte in cui stabiliscono che la misura del contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale sia determinata con riferimento al reddito lordo del contribuente, diversamente dal modo di determinazione dell'I.R.P.E.F., viceversa calcolata sul reddito netto del contribuente, sarebbero in contrasto, ad avviso del giudice rimettente, con l'art. 53 della Costituzione, per il mancato rispetto dei principi di coerenza e razionalità cui dovrebbero attenersi le disposizioni relative al concorso dei cittadini alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva.

Considerato che relativamente ad analoga questione, sollevata nei confronti dell'art. 31, ottavo comma, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, questa Corte ha già affermato che la contribuzione di cui trattasi non ha un connotato tributario certo, in quanto sebbene riferita al reddito complessivo essa deve essere correlata-stando all'intentio legislatoris-al costo del servizio sentenza n. 431 del 1987);

che questione identica alla presente è stata dichiarata non fondata da questa Corte con sentenza n. 256 del 1992;

che l'ordinanza di rimessione non contiene nuove argomentazioni;

che pertanto la questione e manifestamente infondata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, ottavo comma, della legge 28 febbraio 1986, n.41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge finanziaria 1986), e dell'art. 10, sesto comma, della legge 11 marzo 1988, n . 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1988), sollevata, in riferimento all'art. 53 della Costituzione, dal Pretore di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 01/12/93.

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

Fernando SANTOSUOSSO, Redattore

Depositata in cancelleria il 14/12/93.